(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Le   modalita'   di   confezionamento   del   prodotto   all'atto
dell'immissione al consumo prevedono una etichetta informativa  posta
su una delle due facce del prodotto. 
    L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili,  oltre  al  logo
del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione  (in
conformita' alle prescrizioni della Regolamentazione  comunitaria)  e
alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge,  le  seguenti
indicazioni: 
      «Pecorino delle Balze Volterrane»; intraducibile, seguito,  per
esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione
di Origine Protetta»; 
      la  tipologia  di  stagionatura  («fresco»,   «semistagionato»,
«stagionato» e «da  asserbo»)  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente
disciplinare; 
      il  nome,  la   ragione   sociale,   l'indirizzo   dell'azienda
produttrice, stagionatrice e confezionatrice. 
    Il prodotto puo' essere venduto preincartato, ovvero confezionato
sotto vuoto, intero e/o porzionato. Al fine  di  impedire  che  nella
porzionatura si possa perdere l'identita' del prodotto,  la  dicitura
«Pecorino   delle   Balze   Volterrane»   deve    essere    riportata
sull'etichetta alternata al logo del prodotto  e  ripetuta  almeno  4
volte (a 90° di distanza l'una dall'altro). E' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo o siano tali da trarre  in  inganno  il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri  e  documentabili
che siano consentiti dalla normativa  vigente  e  che  non  siano  in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. 
    Il logo del prodotto consiste, come da figura riportata,  in  una
immagine di formato  circolare  nel  cui  centro  compare  la  figura
stilizzata di un carciofo  selvatico  (cardo)  e  due  segni  grafici
curvilinei che vanno  a  delineare  la  lettera  «V»  le  foglie  del
carciofo selvatico e il profilo di due colline  che  compaiono  sullo
sfondo sovrastate dal cielo. All'interno del cerchio lungo  la  parte
superiore della circonferenza stessa compare  la  dicitura  «Pecorino
delle Balze» nel carattere  tipografico  Lucida  Sans  italic,  nella
parte inferiore destra sempre all'interno della circonferenza compare
la  dicitura  "volterrane"  nel  carattere  tipografico  Lucida  Sans
italic. 
    I riferimenti colorimetrici sono i seguenti: 
      circonferenza: pantone verde 3282 CVC; 
    Paesaggio: 
      cielo - sfumatura radiale di due tonalita' di azzurro dal  piu'
chiaro all'interno al piu' scuro all'esterno; 
      azzurro chiaro: pantone 573 CVC; 
      azzurro scuro: pantone 643 CVC; 
      colline -  sfumatura  lineare  dal  giallo  al  verde  (collina
sinistra inclinazione 55°, collina destra inclinazione 125°); 
      giallo: pantone 110 CVC; 
      verde: pantone 375 CVC; 
    carciofo selvatico (cardo): 
      fiore rosa: pantone 508 CVC; 
      corpo spinoso verde smeraldo: pantone 3282 CVC; 
      gambo verde smeraldo: pantone 3282 CVC; 
      foglie verde smeraldo: pantone 3282 CVC; 
      testo verde smeraldo: pantone 3282 CVC; 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Il logo tipo  si  potra'  adattare  alle  varie  declinazioni  di
utilizzo.