(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. Il  vino  "Chianti  Classico"  deve  essere  ottenuto  da  uve
prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3  e
provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: Sangiovese dall'80% fino al 100%. 
    2. Possono inoltre concorrere alla  produzione  le  uve  a  bacca
rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione  nella  Regione
Toscana nella misura massima del 20% della superficie  iscritta  allo
schedario viticolo. Tali vitigni,  iscritti  nel  Registro  Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M.  7  maggio
2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato  1  del
presente disciplinare.