(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione del vino  "Chianti  Classico"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire
all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura debbono essere tali da  non  modificare  le  caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata  ogni  forma
di  allevamento  su  tetto  orizzontale,  tipo  tendone.  E'  vietata
qualsiasi pratica di forzatura. E'  tuttavia  consentita  la  pratica
dell'irrigazione di soccorso. 
    3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione
allo schedario viticolo  per  la  denominazione  "Chianti  Classico",
unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i
cui terreni - situati ad un'altitudine  non  superiore  a  700  metri
s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo
marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. 
    4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono  essere  iscritti
nello schedario viticolo per la denominazione "Chianti  Classico",  i
vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a
predominanza di argilla pliocenica e comunque  fortemente  argillosi,
anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata. 
    5. Nella zona di produzione di cui all'art.  3  non  si  potranno
impiantare  e  iscrivere  vigneti  allo  schedario  viticolo  per  la
denominazione "Chianti" DOCG  ne'  produrre  vini  "Chianti"  DOCG  e
"Chianti" Superiore DOCG. 
    6. Al momento dell'impianto  la  densita'  minima  dei  ceppi  ad
ettaro, dovra' essere di 4400 ceppi. 
    7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro e' di T. 7,5
e la resa media per ceppo non puo' essere superiore a Kg. 2. 
    8. In deroga a quanto stabilito ai punti 6 e 7, per gli  impianti
realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare  si
applica la normativa vigente al momento dell'impianto. 
    9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Chianti Classico"  devono  essere  riportati
nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi  del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
    10. La resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 70%. Qualora  tale  resa  superi  la  percentuale  sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto  limite
percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere  sottoposte
a preventiva cernita, se necessario, in modo da  assicurare  al  vino
atto a divenire "Chianti Classico" un titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 11,50 % vol. 
    12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varieta'
complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in  vino
possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera  separata,  purche'
l'assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve
della varieta' Sangiovese sia effettuato prima della richiesta  della
certificazione  della  relativa  partita  prevista  dalla   normativa
vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto
successivo. 
    13 Non e' consentita la commercializzazione  dei  mosti  e/o  dei
prodotti atti a diventare "Chianti Classico". 
    Pertanto le partite di vino  "Chianti  Classico"  possono  essere
oggetto  di  commercializzazione  solo  se  provviste  del   relativo
certificato di  idoneita'  rilasciato  dal  competente  Organismo  di
controllo. 
    In caso di assemblaggio  di  partite  gia'  certificate,  per  la
partita assemblata deve essere  richiesto  un  nuovo  certificato  di
idoneita' analitica ed organolettica. 
    14. I vini "Chianti Classico" a cui  e'  attribuita  la  menzione
"Gran  Selezione"  devono  essere   ottenuti   esclusivamente   dalla
vinificazione delle uve prodotte dai  vigneti  condotti  dall'azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliati da  terzi  per  conto  della
stessa; qualora dette uve vengano conferite a  Societa'  Cooperative,
le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da
queste imbottigliati separatamente. 
    15. I vigneti potranno essere adibiti  alla  produzione  di  vino
"Chianti Classico" solo  a  partire  dal  terzo  anno  dall'impianto.
Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva  e'
ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.