Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso. 3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico", unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. 4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nello schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico", i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata. 5. Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti allo schedario viticolo per la denominazione "Chianti" DOCG ne' produrre vini "Chianti" DOCG e "Chianti" Superiore DOCG. 6. Al momento dell'impianto la densita' minima dei ceppi ad ettaro, dovra' essere di 4400 ceppi. 7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro e' di T. 7,5 e la resa media per ceppo non puo' essere superiore a Kg. 2. 8. In deroga a quanto stabilito ai punti 6 e 7, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa vigente al momento dell'impianto. 9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 10. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire "Chianti Classico" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol. 12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varieta' complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purche' l'assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve della varieta' Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo. 13 Non e' consentita la commercializzazione dei mosti e/o dei prodotti atti a diventare "Chianti Classico". Pertanto le partite di vino "Chianti Classico" possono essere oggetto di commercializzazione solo se provviste del relativo certificato di idoneita' rilasciato dal competente Organismo di controllo. In caso di assemblaggio di partite gia' certificate, per la partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di idoneita' analitica ed organolettica. 14. I vini "Chianti Classico" a cui e' attribuita la menzione "Gran Selezione" devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve vengano conferite a Societa' Cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste imbottigliati separatamente. 15. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire dal terzo anno dall'impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva e' ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.