Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico. 2. Entro 12 mesi dall'autorizzazione transitoria di cui all'articolo 13 del DM 7 novembre 2012, tutti i confezionatori hanno l'obbligo di apporre il marchio "Gallo Nero" sulla bottiglia. Tale marchio e' distribuito dal Consorzio di tutela del vino Chianti Classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende interessate e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con le modalita' stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito regolamento. Le prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche nei confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010. 3. Nella designazione del vino Chianti Classico puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia. 4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia. 5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. 6. Nell'etichettatura e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari, ad eccezione di quelle previste nel presente disciplinare. 7. Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.