(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1. La denominazione di origine controllata e  garantita  "Chianti
Classico" e' contraddistinta in via  esclusiva  ed  obbligatoria  dal
marchio "Gallo Nero" nella forma  grafica  e  letterale  allegata  al
presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con
la denominazione Chianti Classico. 
    2.  Entro  12  mesi  dall'autorizzazione   transitoria   di   cui
all'articolo 13 del DM 7 novembre 2012, tutti i confezionatori  hanno
l'obbligo di apporre il marchio "Gallo Nero" sulla bottiglia. 
    Tale marchio e' distribuito dal  Consorzio  di  tutela  del  vino
Chianti Classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende  interessate
e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con  le  modalita'
stabilite dal citato Consorzio attraverso  apposito  regolamento.  Le
prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche  nei
confronti dei non aderenti al Consorzio ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 7, del D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010. 
    3. Nella designazione  del  vino  Chianti  Classico  puo'  essere
utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del  decreto  legislativo  n.
61/2010. E' consentito l'uso di menzioni che facciano  riferimento  a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o  collettivi  che  non
abbiano significato laudativo o non siano tali  da  poter  trarre  in
inganno l'acquirente circa l'origine e la natura  del  prodotto,  nel
rispetto delle specifiche norme vigenti in materia. 
    4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle
quali provengono effettivamente le  uve  da  cui  il  vino  e'  stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi  delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura  prevista  dalla
normativa vigente in materia. 
    5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti
Classico" per l'immissione al consumo deve sempre  figurare  l'annata
di produzione delle uve. 
    6.  Nell'etichettatura  e'  vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",  "selezionato",
"superiore", "vecchio" e similari, ad eccezione  di  quelle  previste
nel presente disciplinare. 
    7. Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini  rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre  seguire
la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali
a quelli utilizzati per questa.