(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                  Intesa tra la Repubblica italiana 
                    e l'Unione Buddhista Italiana 
 
Preambolo 
    La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (di  seguito
denominata UBI), richiamandosi  ai  principi  di  liberta'  religiosa
sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di
religione  garantiti  dalla  dichiarazione  universale  dei   diritti
dell'uomo,  dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e  modifiche,  nonche'
dai Patti internazionali relativi ai  diritti  economici,  sociali  e
culturali ed ai diritti civili e politici del  1966,  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881; 
    Considerato che in forza dell'articlo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con  lo  Stato
sono regolati per legge sulla base di  una  intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
    Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi  del  1929  e  del
1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
    Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; 
    Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto,  nei  confronti  dell'UBI,  e  degli   organismi   da   essa
rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi; 
    Nell'addivenire  alla  presente  intesa  la  Repubblica  italiana
prende atto che: 
      l'UBI afferma che  la  fede  non  necessita  di  tutela  penale
diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la  formazione  religiosa
dei fanciulli e della gioventu' sono di  specifica  competenza  della
famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede  di  svolgere
nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti
fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento  di
dottrine religiose o pratiche di culto. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Autonomia dell'UBI 
 
    1.  La  Repubblica  italiana  da'  atto  dell'autonomia  dell'UBI
liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti  e  disciplinata
dal proprio statuto. 
    2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai  diritti  inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI,  si  svolgono  senza
ingerenza statale. 
    3. La Repubblica  italiana  garantisce  la  libera  comunicazione
dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.