(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
                      Ripartizione della quota 
                dell'otto per mille del gettito IRPEF 
 
    1. A decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente  intesa,
l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  destinando  le  somme
devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi  culturali,  sociali
ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonche'  assistenziali  e
di sostegno al culto. 
    2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei  redditi.  Per  quanto  riguarda  le  quote
relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di
partecipare  alla  loro  ripartizione  in  proporzione  alle   scelte
espresse, destinando le relative somme esclusivamente per  iniziative
umanitarie. 
    3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di  giugno,
le somme di cui al comma 1, determinate ai  sensi  dell'articolo  45,
comma 7, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  base  delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'UBI stessa.