(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                       Commissione paritetica 
 
    1. Su richiesta di una delle due parti, al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile di cui  all'articolo  18  e  dell'aliquota  IRPEF  di  cui
all'articolo 19,  ad  opera  di  un'apposita  commissione  paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.