Art. 20. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.