(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
 
            Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 
 
    1. Con l'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UBI, degli organismi da
essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 
    2. Le disposizioni della legge  di  approvazione  della  presente
intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini
dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che  perdono,
ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal  fine
l'UBI e' tenuta a  comunicare  tempestivamente  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed al Ministero  dell'interno  ogni  mutamento
nella struttura associativa. 
    3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di  avere
efficacia  nei  confronti   dell'UBI,   degli   organismi   da   essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data  di  entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, dell'intesa stessa.