(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Assistenza spirituale 
 
    1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati  dall'UBI  hanno
diritto all'assistenza spirituale da parte  dei  ministri  di  culto,
nonche'  da  parte  di  assistenti  spirituali,  anche  quando  siano
militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o  in
case di cura o di riposo. Apposito elenco  sara'  tenuto  dall'UBI  e
trasmesso alle competenti amministrazioni. 
    2. Gli interessati e  i  loro  congiunti  dovranno  fornire  alle
competenti amministrazioni le informazioni  necessarie  per  reperire
tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A  essi
dovra' essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa  di
cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinche'  possano
garantire la richiesta assistenza spirituale. 
    3. Gli appartenenti agli  organismi  rappresentati  dall'UBI,  se
detenuti  in  istituti  penitenziari,  hanno  diritto  all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai  ministri  di
culto, di cui  l'UBI  trasmettera'  apposito  elenco  alle  autorita'
competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione
l'accesso agli istituti penitenziari. 
    4. Gli oneri finanziari derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo sono posti a carico dell'UBI. 
    5.  I  militari   in   servizio   appartenenti   agli   organismi
rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi  al  fine
di partecipare alle attivita' religiose della comunita'  appartenente
alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.