(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
    1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti i cittadini e cittadine,  riconosce  agli  alunni  e  alunne
delle scuole pubbliche di ogni ordine  e  grado  il  diritto  di  non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto  e'  esercitato  ai
sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da  coloro
cui compete la potesta' su di essi. 
    2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto  di
rispondere ad eventuali richieste  provenienti  dagli  alunni,  dalle
alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire
allo studio del  fatto  religioso  e  delle  sue  implicazioni.  Tale
attivita'  si  inserisce  nell'ambito  delle  attivita'   facoltative
finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate  dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia,  secondo
modalita' concordate dall'UBI con le medesime istituzioni. 
    3. Gli oneri finanziari derivanti  dall'attuazione  del  comma  2
sono posti a carico dell'UBI.