(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Scuole ed istituti di educazione 
 
    1. La Repubblica italiana,  in  conformita'  al  principio  della
liberta' della scuola e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti
dalla  Costituzione,  garantisce  all'UBI  il  diritto  di  istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti  di  educazione.
L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto  della
normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto  allo
studio e all'istruzione.