(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
    1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 
      a) attivita' di religione  o  di  culto,  quelle  dirette  alle
pratiche meditative, alle iniziazioni,  alle  ordinazioni  religiose,
alle cerimonie religiose,  alla  lettura  e  commento  dei  testi  di
Dharma,  all'assistenza  spirituale,  ai  ritiri   spirituali,   alla
formazione monastica e laica dei ministri di culto; 
      b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto,  quelle
di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e  cultura  e,
in ogni caso, le attivita' commerciali o  comunque  aventi  scopo  di
lucro.