Art. 4. Compiti del personale incaricato 1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attivita', e' tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonche' i compiti di carattere amministrativo connessi, ai' fini del buon andamento del servizio. 2. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'espletamento del servizio.