(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                  Compiti del personale incaricato 
 
  1.  Il  personale  incaricato,  nello  svolgimento  della   propria
attivita', e' tenuto ad espletare i  compiti  propri  della  relativa
professione, nonche' i compiti di carattere amministrativo  connessi,
ai' fini del buon andamento del servizio. 
  2. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche  e
strumentali necessarie per l'espletamento del servizio.