(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
                            Macellazione 
 
    Per l'attivita' di  macellazione,  ferma  restando  la  normativa
nazionale e comunitaria, dovra' essere seguita la seguente procedura: 
      la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento  al
mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si  procede
poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe  anteriori
e posteriori. 
    Successivamente la  carcassa  derivante  dovra'  essere  liberata
dell'apparato   intestinale   ivi   compresa   l'asportazione   della
cistifellea dal fegato il  quale  deve  restare  integro  all'interno
della carcassa unitamente alla coratella. 
    Nella fase successiva  la  carcassa  dovra'  essere  condizionata
secondo le tradizionali procedure  con  il  peritoneo  aderente  alla
carcassa.