Art. 4. Produzione Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. I sesti, le distanze d'impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia), al «vaso cespugliato» e ad «alberello», con una densita' per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioe': la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto. In ogni caso non puo' essere superato il limite di 1000 piante ad ettaro. Solo nel caso di noccioleti impiantati su terreni terrazzati o con pendenza superiore al 15%, in cui le piante svolgono anche una funzione di protezione e conservazione del suolo, e' consentito l'impiego di sesti di impianto piu' fitti fino a una densita' massima di 2000 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima della registrazione della I.G.P. Nocciola di Giffoni, con Regolamento 2325 del 24/11/1997, e' inoltre consentita una densita' massima fino a 1800 piante ad ettaro ed e' vietato il rinnovo delle stesse, per moria, e, in caso di estirpo, il nuovo impianto dovra' avere una densita' di piante per ettaro nei limiti di norma fissati nel presente articolo. Negli impianti e' ammessa la presenza di varieta' di nocciolo diverse dalla «Tonda di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire un'adeguata impollinazione. La produzione unitaria massima e' di q.li 40 ad ettaro. La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidita' ed aerazione adeguate.