(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno 
                         del 14 maggio 2004. 
 
    1 Modifiche del Titolo I «Disposizioni generali» 
    Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1  Al  paragrafo  1  «Termini,   definizioni   e   tolleranze
dimensionali», nel punto 1, dopo le parole  «(Gazzetta  Ufficiale  n.
339 del 12 dicembre 1983)» sono aggiunte le  seguenti  «e  successive
modificazioni»;  e  dopo  la  definizione  di  «serbatoio  fisso»  e'
aggiunta la seguente: «serbatoio da interro (o serbatoio  interrato):
serbatoio   fisso   specificamente   previsto   per   l'installazione
interrata, sia collocato totalmente  sotto  il  piano  campagna,  sia
collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando
ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.» 
      1.2 Il paragrafo 2 «Riferimenti normativi»  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Riferimenti normativi. Ai fini dell'applicazione  della
presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa  e  non
esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi  fissi
di G.P.L. con capacita' fino a 13 m³: 
        UNI EN 12542-Attrezzature e  accessori  per  GPL  -  Serbatoi
fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di  petrolio  liquefatti
(GPL), prodotti in serie,  di  capacita'  geometrica  fino  a  13  m³
-Progettazione e fabbricazione. 
        UNI   EN   14570   -Attrezzature   e   accessori   per    GPL
-Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati. 
        UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per  GPL  -Ispezione  e
riqualifica dei serbatoi per gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)  di
capacita' geometrica minore o uguale a 13 m³.» 
      1.3 Al paragrafo 3 «Capacita' del deposito»,  nel  punto  1  le
parole «di  capacita'  singola  compresa  tra  0,15  e  13  m³»  sono
sostituite dalle seguenti «di qualsiasi capacita'». 
    2 Modifiche del Titolo II «Installazione» 
    Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche: 
      2.1 Al paragrafo 4 «Generalita'», nel punto 1.  sono  soppresse
le parole «sia interrati che fuori terra». 
      2.2 Al punto 3  le  parole  «1  metro»  sono  sostituite  dalle
seguenti «0,60 m». 
      2.3 Al paragrafo 5 «Tipologie di installazione»,  nel  punto  1
sono apportate le seguenti modifiche: 
        dopo le parole «fuori terra o  interrati»  sono  aggiunte  le
parole «o ricoperti»; 
        la parola «entrambi» e' sostituita dalla parola «tutti»; 
        alla fine del paragrafo e' aggiunto il seguente periodo:  «La
difesa fissa di cui  sopra  e'  assicurata,  nel  caso  di  serbatoio
ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5». 
      2.4 Al titolo del punto 5.2 sono aggiunte in fine le parole  «e
ricoperti». 
      2.5 Nel punto 5.2.2: 
        e' soppressa la parola «stagno»; 
        la parola «infiltrazioni» e' sostituita  dalle  seguenti  «il
ristagno»; 
        e' soppresso il seguente ultimo periodo:  «il  pozzetto  deve
essere  dotato  di  un  idoneo  sistema  di  sfiato  per  l'eventuale
fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori». 
      2.6  Il  punto  5.2.3.  e'   sostituito   dal   seguente:   «Il
collegamento equipotenziale del  serbatoio  con  l'autocisterna  deve
essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente
accessibile.». 
      2.7 Dopo il punto 5.2.3. e'  aggiunto  il  seguente:  5.2.4  «I
serbatoi possono essere installati parzialmente o  totalmente  al  di
sopra del livello del suolo. In  corrispondenza  di  ogni  punto  del
serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento  non  deve
essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di  ricoprimento  deve  essere
incombustibile e deve garantire stabilita' e durabilita'.» 
      3 Modifiche del Titolo  III  «Elementi  pericolosi  e  relative
distanze di sicurezza» 
    Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche: 
      3.1 Al paragrafo 7 «Distanze di sicurezza» il punto 1,  lettera
a) e' cosi' sostituito: «a) fabbricati, aperture di  fogna,  cunicoli
chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture  poste  al  piano  di
posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al  di  sotto  del
piano  di  campagna,  depositi  di  materiali   combustibili   ovvero
infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto  2011,  n.
151: 
        2,5 m, per depositi di capacita' fino a 0,3 m³ 
        5 m, per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a  3
m³; 
        7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m³ e fino a 5 m³; 
        15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.» 
      3.2 Il punto 1 lettera b) e' cosi' sostituito:  «b)  fabbricati
ovvero locali  destinati  anche  in  parte  a  esercizi  pubblici,  a
collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o  di  pubblico
spettacolo, depositi di materiali  combustibili  ovvero  infiammabili
costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di
cui all'allegato I al DPR 1°agosto 2011 , n. 151: 
        5 m, per depositi di capacita' fino a 0,3 m³; 
        10 m, per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a 3
m³; 
        15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m³ e fino a 5 m³; 
        22 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.» 
      3.3 Al punto 2 le parole «comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b), c),  d)  ed
e)». 
      3.4 Al punto 2 primo capoverso le parole «distanze di cui  alle
lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti «distanze di cui alle
lettere a), c) ed e)». 
      3.5 Al punto 2 secondo capoverso le parole «per capacita'  fino
a 3 m³ e fino a 5 m³» sono sostituite dalle seguenti:  «per  depositi
di capacita' fino a 5 m³». 
      3.6 Al paragrafo 8 «Distanze di  protezione»  nel  punto  1  il
primo capoverso «per depositi di capacita' fino  a  5  m³:  3  m»  e'
sostituito dai seguenti: 
        per depositi di capacita' fino a 0,3 m³: 1,5 m; 
        per depositi di capacita' maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³: 3
m. 
      3.7 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 1 e' aggiunto  il
seguente: «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il  deposito
e' collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi  alternativi
alla  recinzione  sono  consentiti,  purche'  assicurino  equivalente
protezione degli elementi pericolosi del deposito. La  protezione  e'
ritenuta equivalente se costituita  da  una  struttura  che  abbia  i
seguenti requisiti: 
        sia non combustibile 
        racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi  pericolosi  del
deposito 
        sia ventilata e chiudibile con lucchetto.» 
      3.8 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 4 e' aggiunto  il
seguente «4 bis. Il serbatoio  ricoperto  puo'  essere  protetto,  in
alternativa  alla  recinzione,   mediante   apposita   struttura   in
calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m
dalle pareti del serbatoio.». 
      3.9 Al paragrafo 10 «Altre misure di sicurezza», nel punto 2: 
        sono soppresse le parole «fatto  salvo  il  caso  in  cui  le
modalita' di interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione  in
tal  senso»  e  al  termine  del  periodo  aggiungere  il  segno   di
interpunzione; 
        e' inserito,  alla  fine  del  periodo,  il  seguente:  «Tale
distanza puo' essere ridotta  fino  ad  1  m  a  condizione  che  sia
interposta  una  protezione  in  grado  di  resistere  all'azione  di
penetrazione degli apparati radicali.  Ai  sensi  dell'art.  892  del
codice civile, si considerano alberi di  alto  fusto  quelli  il  cui
fusto, semplice o diviso in rami, sorge  ad  altezza  notevole,  come
sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli  olmi,  i
pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il
cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in
rami». 
      3.10  Al  punto  4  e'  soppresso  il  seguente  periodo:   «La
segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del  decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493  (Supplemento  ordinario  Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).» 
      3.11 Dopo il punto 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5 bis.
La segnaletica di cui al punto 5 deve essere  conforme  ai  requisiti
specifici che figurano nell'allegato XXV  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue: 
        sulla recinzione del deposito, oppure 
        sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure 
        su supporto autonomo. 
      La segnaletica di cui sopra  puo'  essere  applicata  in  forma
rigida, autoadesiva o verniciata.» 
    4 Modifiche  del  Titolo  V  «Mezzi  ed  impianti  di  estinzione
incendi» 
    Al Titolo V e' apportata la seguente modifica: 
      4.1 Al paragrafo 15 «Estintori» il punto 1  e'  sostituito  dal
seguente: «In prossimita'  del  serbatoio,  anche  all'esterno  della
recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere  tenuti
almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e
fino a 5 m³ devono avere carica  minima  pari  a  4  kg  e  capacita'
estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³
devono avere carica minima pari a 6 kg e  capacita'  estinguente  non
inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino  a  0,3  m³  deve  essere
tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».