(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Al fine  di  garantire  l'origine  del  prodotto  ogni  fase  del
processo produttivo deve essere monitorata  documentando  per  ognuna
gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione  in
appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,   delle
particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la  coltivazione,   dei
produttori e  dei  condizionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia
tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti,  e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,  saranno  assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.