(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
            MISURE DI ERADICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 
 
    1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in
applicazione dell'art. 6, attuano nelle zone delimitate le misure  di
eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2) a 10). 
    2)  Quando  istituiscono   una   zona   delimitata,   i   Servizi
Fitosanitari  Regionali   competenti   per   territorio   definiscono
immediatamente al suo interno una zona con raggio  minimo  di  500  m
attorno a ciascuna pianta sensibile  in  cui  e'  stata  rilevata  la
presenza del nematode del pino (di seguito "zona di taglio raso"). Il
raggio effettivo di tale zona e' stabilito a piu'  di  500  metri  di
distanza dalla pianta sensibile, per ciascuna pianta sensibile in cui
e' stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione  del
rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore. 
    Nella  zona  di  taglio  raso  tutte  le  piante  sensibili  sono
abbattute,  rimosse  ed  eliminate  sotto  controllo   fitosanitario.
L'abbattimento e  la  distruzione  di  tali  piante  sono  effettuati
procedendo dall'esterno della zona verso il suo  centro.  Sono  prese
tutte le  precauzioni  necessarie  ad  evitare  la  propagazione  del
nematode del pino e del suo vettore durante l'abbattimento. 
    Da  tutte  le  piante  morte,  da  tutte  le  piante  in  cattive
condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano,  selezionate
in funzione del rischio di propagazione del nematode del  pino,  sono
prelevati campioni in modo mirato, dopo  l'abbattimento.  I  campioni
sono prelevati in piu' parti di ciascuna pianta, compresa la  corona.
Tutti i campioni  sono  analizzati  per  accertare  la  presenza  del
nematode del pino. 
    3) Se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio,
ritengono che la creazione di una zona di taglio raso con  raggio  di
500 m di cui al punto  2)  abbia  un  impatto  sociale  o  ambientale
inaccettabile, il raggio minimo della zona di taglio raso puo' essere
ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui  e'  stata
rilevata la presenza del nematode del pino. 
    In  casi  eccezionali,  se  i  Servizi   Fitosanitari   Regionali
competenti per territorio, considerano inopportuno l'abbattimento  di
determinate piante situate nella zona di  taglio  raso,  puo'  essere
applicata a tali piante una misura di eradicazione  alternativa,  che
offra lo stesso livello di  protezione  contro  la  propagazione  del
nematode del pino. I Servizi Fitosanitari  Regionali  competenti  per
territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale  le  ragioni
che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione  della  misura
alternativa adottata. 
    4) Nei casi in cui  si  applica  il  punto  3)  tutte  le  piante
sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m  e  500  m  dalle
piante sensibili in cui e' stata rilevata la  presenza  del  nematode
del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure: 
      a) annualmente, prelievo di campioni dalle piante  sensibili  e
loro analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino,
secondo uno schema  di  campionamento  in  grado  di  confermare  con
un'attendibilita' del 99% che il livello di presenza del nematode del
pino nelle piante sensibili e' inferiore allo 0,1%; 
      b) dal primo  anno  fino  alla  completa  eradicazione  di  cui
all'art. 6, comma 2, o fino alla decisione  di  applicare  misure  di
contenimento di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  ispezioni  effettuate
ogni due mesi  dai  Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per
territorio o da altri soggetti tecnicamente qualificati che  agiscono
sotto il controllo dei Servizi  Fitosanitari  Regionali,  durante  la
stagione di volo del vettore sulle  piante  sensibili,  per  rilevare
segni o sintomi della presenza del  nematode  del  pino,  seguite  da
prelievi di campioni  e  analisi  sulle  piante  per  le  quali  sono
osservati tali segni o sintomi della presenza del nematode del pino. 
    I  Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per   territorio
notificano al Servizio Fitosanitario Centrale  la  descrizione  delle
misure indicate alle lettere a) e b). 
    5) I Servizi Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio
effettuano indagini annuali sulle  piante  sensibili  e  sul  vettore
nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni
e analisi delle piante sensibili  e  del  vettore  per  accertare  la
presenza  del  nematode  del  pino.  In  tali  indagini  e'  prestata
particolare  attenzione  alle  piante  sensibili  morte,  in  cattive
condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi
meteorici  estremi.  Le  indagini  comprendono  anche   il   prelievo
sistematico di  campioni  su  piante  sensibili  di  apparenza  sana.
L'intensita' delle indagini effettuate nel raggio di 3000 m attorno a
ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata  la  presenza  del
nematode del pino e' almeno quattro volte superiore  a  quella  delle
indagini effettuate nella zona compresa tra  i  3000  m  di  distanza
dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto. 
    6) I Servizi Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio
identificano, in tutta la zona delimitata, le piante sensibili  nelle
quali e' stata rilevata la presenza del nematode del  pino  e  quelle
morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone  colpite  da
incendi o da eventi meteorici estremi. Tali  piante  sono  abbattute,
asportate ed eliminate insieme  ai  residui  dell'abbattimento  sotto
controllo fitosanitario, prendendo tutte  le  precauzioni  necessarie
fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni: 
      a) Le piante sensibili identificate al di fuori della  stagione
di volo del vettore, prima della successiva  stagione  di  volo  sono
abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il  loro  legname  e  le
loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III,  sezione
1, punto 2, lettera a), o  trasformati  come  indicato  nell'allegato
III, sezione 2, punto 2, lettera b). 
      b) Le piante sensibili identificate durante la stagione di volo
del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul  posto  o
rimosse e il loro legname e  le  loro  cortecce  sono  trattati  come
indicato  all'allegato  III,  sezione  1,  punto  2,  lettera  a)   o
trasformati come indicato  all'allegato  III,  sezione  2,  punto  2,
lettera b). 
    Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non era  gia'  stata
rilevata la presenza del nematode del pino, sono  prelevati  campioni
che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del  pino;
il prelievo e' eseguito secondo uno schema di campionamento in  grado
di confermare, con un'attendibilita'  del  99%,  che  il  livello  di
presenza  del  nematode  del  pino  in  quelle  piante  sensibili  e'
inferiore allo 0,1%. 
    7) Per quanto riguarda il legname  sensibile  identificato  nella
zona delimitata durante la stagione di volo del  vettore  di  cui  al
punto 6, lettera b), la corteccia e' rimossa dai tronchi delle piante
sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con  un  insetticida
di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperti con una  rete
impregnata di insetticida immediatamente dopo  l'abbattimento,  sotto
controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la
copertura, il legname sensibile e' immediatamente trasportato,  sotto
controllo ufficiale, in un luogo di deposito  o  in  un  impianto  di
trattamento   autorizzato.   Il   legname   non    scortecciato    e'
immediatamente  trattato  nuovamente,  nel  luogo   di   deposito   o
nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida  di  cui
sia nota l'efficacia contro  il  vettore,  o  coperto  con  una  rete
impregnata di tale insetticida. 
    I residui di legname prodotti  al  momento  dell'abbattimento  di
piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli
di spessore e larghezza inferiori a 3 cm. 
    8) I Servizi Fitosanitari Regionali  competenti  per  territorio,
provvedono   a   far   rimuovere   ed   eliminare   sotto   controllo
fitosanitario, tutte le  piante  sensibili  cresciute  in  luoghi  di
produzione di piante destinate  alla  piantagione  in  cui  e'  stata
rilevata la presenza del nematode del  pino  dall'inizio  dell'ultimo
ciclo  vegetativo  completo,  vigilando  che  siano  prese  tutte  le
precauzioni necessarie per evitare la propagazione del  nematode  del
pino e del suo vettore durante tali attivita'. 
    9) Tutti  i  veicoli  che  trasportano  prodotti  forestali  e  i
macchinari impiegati per la trasformazione  dei  prodotti  forestali,
devono rispettare il protocollo  d'igene  riportato  nello  "Standard
tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma  2,  lettera  (c),  del
d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non  si
propaghi tramite tali veicoli e macchinari.