(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini della  Denominazione  di  origine  controllata  "MENFI"
devono essere immessi al consumo in recipienti in  vetro  del  volume
nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione  sono  escluse  le
bottiglie  di  forma  bordolese,  borgognotta  e  renana,  fino  alla
capacita' massima di 18 litri. 
    2. Per i vini a Denominazione di origine controllata  "MENFI",  a
esclusione della tipologia  riserva,  vendemmia  tardiva,  superiore,
passito, spumante e  con  menzione  vigna,  e'  consentito  l'uso  di
contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro  materiale  rigido,  nei  volumi  non
inferiori a due litri e non superiori a 5 litri. 
    3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
escluso il tappo a corona.