Art. 8. Confezionamento 1. I vini della Denominazione di origine controllata "MENFI" devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18 litri. 2. Per i vini a Denominazione di origine controllata "MENFI", a esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, spumante e con menzione vigna, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 5 litri. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.