Allegato 1 Denominazione: desametazone - Ozurdex Indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da edema maculare diabetico, resistenti o intolleranti al trattamento con il farmaco Lucentis (ranibizumab). Criteri di inclusione: pazienti con edema maculare diabetico che: non mostrano un miglioramento nell'acuita' visiva dopo le prime tre iniezioni di Lucentis che, a giudizio del medico oculista, non rispondono al trattamento con Lucentis; mostrino intolleranza a Lucentis; appartengono a una delle popolazioni riportate nella sezione Avvertenze speciali e precauzioni di impiego del RCP di Lucentis (ranibizumab). Criteri di esclusione: ipersensibilita' al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti di Ozurdex; infezioni oculari o perioculari attive o sospette, fra le quali la maggior parte delle patologie virali della cornea e della congiuntiva, compresi i casi di cheratite epiteliale da herpes simplex (cheratite dendritica) in corso, vaiolo, varicella, infezione da micobatteri e patologie fungine; glaucoma avanzato non adeguatamente controllato con farmaci; afachia completa (assenza della capsula); pseudofachia con rottura della capsula posteriore del cristallino. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Piano terapeutico: La dose raccomandata e' di un impianto di Ozurdex somministrato per via intravitreale nell'occhio interessato. Ulteriori impianti potranno essere considerati a giudizio del medico oculista. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parte di provvedimento in formato grafico