(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Non sono ricompresi nelle deleghe: 
      a)  gli  atti  che  implichino  determinazioni  di  particolare
importanza politica, economica, finanziaria o  amministrativa  e  fra
questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la  NATO,
l'Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America; 
      b) le relazioni bilaterali coi Paesi del  Medio  Oriente  e  le
tematiche connesse al processo di pace; 
      c) gli  atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative  a
importanti questioni di massima; 
      d) gli atti  riguardanti  modificazioni  all'ordinamento  delle
Direzioni Generali e dei Servizi; 
      e) tutti gli atti relativi al  personale  del  Ministero  degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
      f) la convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'Organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 
    Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica  sui  temi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato,  previa  registrazione  da
parte  della  Corte  dei  Conti,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 10 novembre 2014 
 
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri