(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  20
                          marzo 2014, n. 34 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Considerata   la
perdurante crisi occupazionale  e  l'incertezza  dell'attuale  quadro
economico  nel  quale  le  imprese   devono   operare,   nelle   more
dell'adozione di un testo unico  semplificato  della  disciplina  dei
rapporti  di  lavoro  con  la  previsione  in  via  sperimentale  del
contratto a  tempo  indeterminato  a  protezione  crescente  e  salva
l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista
la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
    alla lettera a), numero 1),  le  parole:  «o  utilizzatore»  sono
soppresse, le parole: «rapporti di lavoro costituiti» sono sostituite
dalle seguenti: «contratti a tempo determinato stipulati», le parole:
«ai sensi del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi del presente articolo», le parole: «dell'organico  complessivo»
sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di  assunzione»  e  le
parole: «Per le imprese»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i
datori di lavoro»; 
        alla lettera b), le  parole:  «otto  volte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque volte, nell'arco  dei  complessivi  trentasei
mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi»; 
        dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse; 
    b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del
computo" fino a: "somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato"
sono sostituite dalle seguenti: "ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato"; 
    b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine"; 
    b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Il  diritto  di  precedenza  di  cui  ai  commi
4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2."; 
    b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i
seguenti: 
    "4-septies. In caso di violazione del limite percentuale  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
    a) pari al 20 per cento della retribuzione, per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
    b) pari al 50 per cento della retribuzione, per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
    4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui  al
comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 
    b-octies) all'articolo  10,  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il
seguente: 
      "5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1,  comma  1,
non si applica ai contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati
tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono"; 
    b-novies) all'articolo 10, comma 7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono  sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,"»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 20: 
        1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo
periodo, dopo le parole: "della somministrazione"  sono  inserite  le
seguenti: "di lavoro"; 
        2) il comma 5-quater e' abrogato; 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Ai fini della verifica degli effetti  delle  disposizioni
del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
    2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
    2-quater. All'articolo  4,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  21
maggio 2013, n. 54, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18
luglio 2013, n.  85,  le  parole:  "fino  al  31  luglio  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015"». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1: 
        alla lettera a), i numeri da 1)  a  3)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    «1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) forma scritta del  contratto  e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali"; 
    2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali
di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro"; 
    3) il comma 3-ter e' abrogato»; 
      alla  lettera  b),  capoverso  2-ter,  dopo  le   parole:   «di
formazione» e' inserita la seguente: «almeno»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) all'articolo 3,  dopo  il  comma  2-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali"»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni"»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo  periodo,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:
"Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di
apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione
e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel
mondo del lavoro"». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 2-bis. (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni  di
cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti
a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.
Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dalle  disposizioni
introdotte dal presente decreto. 
    2. In sede di prima applicazione del limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  lettera
a), numero  1),  del  presente  decreto,  conservano  efficacia,  ove
diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
    3. Il datore di lavoro che alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto abbia in corso rapporti  di  lavoro  a  termine  che
comportino il superamento del limite percentuale di cui  all'articolo
1, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel  predetto  limite
entro  il  31  dicembre  2014,  salvo  che  un  contratto  collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un  termine
piu'  favorevole.  In  caso   contrario,   il   datore   di   lavoro,
successivamente a tale data, non puo' stipulare  nuovi  contratti  di
lavoro a tempo determinato fino  a  quando  non  rientri  nel  limite
percentuale di cui al citato articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 368 del 2001». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1: 
        le parole: «, comunitari e stranieri» sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea  e
gli stranieri»; 
    sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  la  parola:
"ammesse"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "ammessi",  le   parole:
"inoccupate, disoccupate, nonche'  occupate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "inoccupati, disoccupati  ovvero  occupati"  e  la  parola:
"inserite" e' sostituita dalla seguente: "inseriti"»; 
      al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito territoriale  dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni  ambito  territoriale
dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «vi abbia  interesse»  sono
inserite le seguenti: «, compresa la medesima impresa,»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «L'esito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La risultanza»; 
    al comma 2: 
        all'alinea, primo periodo, le parole: «sentiti INPS e  INAIL»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentiti  l'INPS,  l'INAIL  e  la
Commissione nazionale paritetica per le Casse  edili»  e  le  parole:
«della presente disposizione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
presente decreto»; 
        alla lettera a), dopo  le  parole:  «delle  relative  denunce
retributive» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), le parole: «negli archivi»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «presso  gli  archivi»  e  dopo   le   parole:   «e
riconoscimento  reciproco,»  sono  inserite  le  seguenti:   «ed   e'
eseguita»; 
      al comma 3, le parole: «servizi e forniture,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «servizi e forniture»; 
      al comma 4, la parola: «annualmente» e' soppressa; 
      al  comma  5,  le  parole:  «"in  quanto   compatibile"»   sono
sostituite dalle seguenti: «", in quanto compatibile,"»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Ai fini della verifica degli effetti  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere»; 
      alla rubrica,  dopo  la  parola:  «documento»  e'  inserita  la
seguente: «unico». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: «la individuazione dei datori di  lavoro
beneficiari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  concessione  del
beneficio» e le parole: «n. 448 e all'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 448, come rideterminato dall'articolo»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto-legge  1º  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per cento" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35  per
cento."; 
      b) il terzo periodo e' soppresso. 
    1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone  pratiche  e
il monitoraggio costante delle  risorse  impiegate,  i  contratti  di
solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre
1986, n. 936».