(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
                         maggio 2014, n. 73 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, dopo le parole: "invia al Parlamento" sono  inserite  le
seguenti: ", all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture"  e  dopo  le  parole:  "un   rapporto
contenente la relazione sulle  attivita'  svolte"  sono  inserite  le
seguenti: "e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire"». 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. (Proroga del Commissario di cui  all'articolo  86  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289). -  1.   All'articolo   49   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 3, le parole: "2012 e  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 2012 al 2016". 
    2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27  dicembre
2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  e  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita'  semestrale  e
al termine dell'incarico commissariale,  un  rapporto  contenente  la
relazione sulle attivita' svolte e sull'entita' dei lavori ancora  da
eseguire e la rendicontazione  contabile  delle  spese  sostenute  in
relazione all'incarico ricevuto. Il  Commissario  riferisce  altresi'
alle competenti Commissioni  parlamentari,  periodicamente  e  almeno
ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli  interventi  nonche',
in maniera  dettagliata,  sull'utilizzo  delle  risorse  a  tal  fine
stanziate». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «31  luglio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014» e, al secondo  periodo,
le parole: «31 luglio  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
novembre 2014»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Il  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia
al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un  rapporto
contenente la relazione sulle attivita' svolte e  la  rendicontazione
contabile  delle  spese  sostenute   in   relazione   alla   gestione
commissariale.  Il  Commissario  riferisce  altresi',  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  sullo
stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n.
4022 del 2012 nonche', in maniera  dettagliata,  sull'utilizzo  delle
risorse a tal fine stanziate. 
    1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1  avviene
nel rispetto delle  normative  nazionale  e  dell'Unione  europea  in
materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis.  (Proroga  di  termine). -  1.  Il  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,
e'  prorogato   al   31   dicembre   2014.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con  le  risorse  gia'
previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del  Presidente
del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2».