Allegato Modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti». All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG Asti il termine «2 bar» e' sostituito con «2,5 bar.». All'art. 7, e' inserito il seguente comma 5-bis: «5. Bis - Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e' obbligatoria l'indicazione del produttore/elaboratore. Detta indicazione: deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; deve essere ripetuta unitamente all'indirizzo nell'ambito di altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il marchio del venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione. Nel caso in cui figuri l'indicazione o il marchio del venditore/distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la denominazione "Asti". Tale disposizione fa salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o l'uso del codice nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore contiene o e' costituito dal nome di altra DOP o IGP.». All'art. 8, il comma 2 e' modificato come di seguito indicato: «2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti Spumante" e "Asti" o "Asti spumante" metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacita' consentite. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite puo' diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale.». All'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Canelli, di seguito al nome del comune «Loazzolo» inserire «e di Bubbio.». All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Canelli, il termine «2 bar» e' sostituito con «2,5 bar.». All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona S.Vittoria d'Alba il termine «2 bar» e' sostituito con «2,5 bar.». All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Asti» sottozona Strevi il termine «2 bar» e' sostituito con «2,5 bar.».