(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di
               origine controllata e garantita «Asti». 
 
    All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione  dei  vini  a
DOCG Asti il termine «2 bar» e' sostituito con «2,5 bar.». 
    All'art. 7, e' inserito il seguente comma 5-bis: 
    «5. Bis -  Nell'etichettatura  e  presentazione  delle  tipologie
spumanti e' obbligatoria l'indicazione del produttore/elaboratore. 
    Detta indicazione: 
      deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo  in
cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; 
      deve essere ripetuta unitamente  all'indirizzo  nell'ambito  di
altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il  marchio  del
venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione. 
    Nel  caso  in  cui  figuri  l'indicazione  o   il   marchio   del
venditore/distributore,     il     nome     e     l'indirizzo     del
produttore/elaboratore  devono  figurare  in  caratteri,  chiaramente
visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per
la denominazione "Asti". Tale disposizione  fa  salva  l'applicazione
delle  disposizioni  previste  dalla  vigente  normativa  dell'Unione
europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o  l'uso  del
codice nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore  contiene
o e' costituito dal nome di altra DOP o IGP.». 
    All'art. 8, il comma 2 e' modificato come di seguito indicato: 
    «2. Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita
"Asti Spumante" e "Asti" o "Asti spumante"  metodo  classico  (metodo
tradizionale), confezionato nel  caratteristico  abbigliamento  dello
spumante, deve essere immesso  al  consumo  in  bottiglie  aventi  le
capacita' consentite. Le bottiglie  della  capacita'  ml  750  devono
avere un peso non inferiore a grammi 630;  il  suddetto  limite  puo'
diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso  di  utilizzo  di
bottiglie che utilizzino  una  percentuale  di  vetro  riciclato  non
inferiore all'85% del peso totale.». 
    All'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG  «Asti»
sottozona Canelli, di seguito al nome del comune «Loazzolo»  inserire
«e di Bubbio.». 
    All'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione  dei  vini  a
DOCG «Asti» sottozona Canelli, il termine «2 bar» e'  sostituito  con
«2,5 bar.». 
    All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione  dei  vini  a
DOCG «Asti»  sottozona  S.Vittoria  d'Alba  il  termine  «2  bar»  e'
sostituito con «2,5 bar.». 
    All'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione  dei  vini  a
DOCG «Asti» sottozona Strevi il termine «2  bar»  e'  sostituito  con
«2,5 bar.».