Allegato SERVIZI SANITARI IN AMBITO PENITENZIARIO: Indice per la programmazione e glossario generale Ogni struttura penitenziaria per adulti e' dotata di uno specifico "Servizio sanitario penitenziario operante sotto la responsabilita' di un medico che coordina gli interventi delle professionalita' sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e mantiene costanti rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell'alta complessita' della gestione clinico assistenziale e della specificita' giuridica delle persone detenute ed internate. Il responsabile del Servizio e' responsabile della gestione dei locali sanitari. strumentazioni, arredi e dell'attivita' dei sanitari che operano all'interno della struttura. il livello di responsabilita' superiore dei servizi sanitari in ambito penitenziario e' definito dalle Regioni e Province autonome nei conseguenti atti aziendali. I servizi sanitari presentano quindi caratteristiche e potenzialita' differenti a seconda delle dimensioni, delle presenze, della tipologia di detenuti, del turnover di arrestati o detenuti e riflettono le modificazioni dei circuiti penitenziari regionali. Le Regioni e Province autonome tengono conto nell'ambito della propria programmazione, dei criteri esplicitati al punto 6 dell'art. 2 dell'Accordo al fine di elaborare il proprio modello organizzativo di sanita' penitenziaria, sulla base delle tipologie di servizi di seguito dettagliati. Tale modello tiene conto della complessita' e della numerosita' delle situazioni sanitarie della popolazione detenuta nonche' della situazione organizzativa preesistente al passaggio della sanita' penitenziaria al Servizio sanitario. 1. Servizio medico di base. E' la tipologia di servizio piu' semplice attivata nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni di salute. Essa offre in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica nonche' ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive), la presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza o altre che presuppongano una presa in carico a lungo termine. Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite, all'interno dell'IP o presso i servizi dell'Azienda sanitaria secondo le esigenze delle persone detenute e l'organizzazione aziendale. Il servizio notturno, prefestivo e festivo e' a chiamata ed e' garantito dal servizio di continuita' assistenziale del territorio, al bisogno o secondo le modalita' previste dalle Aziende sanitarie. Il servizio svolge attivita' sanitaria di promozione di salute, diagnosi e cura di patologie o comorbilita' di basso impatto assistenziale. Garantisce inoltre l'esecuzione dei test di screening previsti per l'intera popolazione (pap-test, mammografia e sangue occulto) anche attraverso le articolazioni territoriali delle ASL. 2. Servizio medico multi-professionale integrato. Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario medico ed infermieristico sulle 24 ore. Oltre a quanto presente nel Servizio medico di base sono garantite ordinariamente le prestazioni specialistiche (psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria) oltre a tutte quelle necessarie per la cura e la terapia delle altre forme morbose presenti nella struttura. In tale maniera questo servizio e' in grado di fornire il monitoraggio di patologie di maggiore complessita' assistenziale o di comorbilita', l'osservazione e il trattamento del post-acuzie quando non particolarmente intenso. Continuano ad essere garantiti l'attivita' di promozione della salute, degli screening e dell'attivita' fisica adattata per la prevenzione delle patologie croniche. 3. Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata. Alle caratteristiche del servizio medico multi professionale integrato aggiunge la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, come di seguito specificato. Il personale sanitario e' presente nelle 24 ore. Questi servizi potrebbero essere dotati anche di diagnostica ecografica e di personale per l'erogazione di trattamenti specialistici di medicina fisica e riabilitazione per l'erogazione di trattamenti post-acuzie. Non e' prevista la cessione in uso dei relativi ambienti (stanze di detenzione) a titolo gratuito all'ASL competente. Le sezioni sanitarie specializzate. La normativa vigente prevede che alcune categorie di detenuti, affetti da specifici stati patologici, siano ospitate in sezioni penitenziarie a gestione sanitaria. Il primo riferimento normativa per l'istituzione di sezioni specializzate e' la legge 354/1975 che, all'art. 65, prevede: "I soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari". La normativa successiva ha previsto sezioni specializzate dedicate a soggetti tossicodipendenti. Per quanto riguarda i soggetti con menomazioni fisiche e sensoriali (soggetti con gravi menomazioni della capacita' motoria, soggetti non vedenti o ipovedenti gravi), non risulta necessaria la previsione di specifiche sezioni, considerando che la liberta' di movimento puo' essere garantita con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Laddove siano presenti specifiche necessita' di trattamento riabilitativo, le stesse possono essere soddisfatte dai servizi penitenziari in cui e' presente l'offerta specialistica di medicina fisica e riabilitazione ovvero, in base alle specifiche condizioni sanitarie, di altre discipline specialistiche. I soggetti in questione devono essere accolti in ambienti penitenziari appositamente allestiti, per assicurare la permanenza in condizioni tali da salvaguardare l'autonomia e la dignita', coerentemente con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita'. Qualora nell'istituto non sia possibile realizzare ambienti attrezzati e percorsi di orientamento con ridotte barriere architettoniche, l'amministrazione penitenziaria individua o predispone specifiche soluzioni nell'ambito degli istituti penitenziari del territorio di competenza, in coerenza col principio della territorialita' della pena. L'amministrazione penitenziaria cura l'assistenza alla persona anche col ricorso a specifiche figure di detenuti care givers (lavoranti), contribuendo alla stesura di un opportuno regolamento sanitario di gestione della sezione sanitaria. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di trasferimento e permanenza. Sulla base delle previsioni normative, vengono di seguito specificate le tipologie di sezioni specializzate dedicate ai soggetti con malattie infettive, ai soggetti con disturbi mentali e ai soggetti tossicodipendenti. 3.1. Sezioni per detenuti con malattie infettive. Ogni Regione e PA individua sezioni o camere di detenzione per l'assistenza e la cura delle persone affette da malattie infettive, che necessitino di cure specifiche. Nel caso di infezione da HIV, ai sensi dell'Accordo rep. 33/CU del 15 marzo 2012 "Infezione da HIV e detenzione" le linee generali di gestione clinica sono condivise con l'Unita' operativa ospedaliera di malattie infettive di riferimento, valorizzando l'attivita' delle risorse umane interne. Particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare che si creino condizioni di segregazione dal contesto. 3.2. Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali. L'istituzione di sezioni specializzate per persone con disturbi mentali, oltre alla legge 354/1975; trova un ulteriore riferimento normativo nell'Accordo in Conferenza unificata del 13 ottobre 2011, recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all'Allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008". In tali sezioni gli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli altri specialisti del Servizio. L'inserimento in dette sezioni che comprendono ed unificano le preesistenti sezioni penitenziarie per osservandi e minorati psichici, e' riservato ai soggetti detenuti che presentano disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 (commi 5 e 7) del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 sull'ordinamento penitenziario, ai soggetti di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo ed ai soggetti di cui all'art. 148 C.P. 3.3. Sezioni per detenuti tossicodipendenti (art. 96, commi 3 e 4, d.P.R. 309/90). Custodie attenuate: sono destinate alla permanenza di persone con diagnosi medica di alcol-tossicodipendenza in fase di divezzamento avanzato dall'uso di sostanze stupefacenti e possono occupare un intero istituto ("I.C.A.T.T.": Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti) o una o piu' sezioni ("Se.A.T.T.": Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti) facenti parte di istituti piu' grandi. L'istituto o la sezione di custodia attenuata, avvalendosi anche del personale del Ser.T. territoriale e, se necessario, del D.S.M., svolge attivita' di prevenzione, riduzione del danno, attualizzazione diagnostica, trattamento riabilitativo e reinserimento sociale delle persone alcol-tossicodipendenti che aderiscono volontariamente al programma. E' auspicabile la presenza di un Istituto interamente dedicato almeno per ogni regione. L'intervento specialistico dei Ser.T. dovra' essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell'ambito di uno specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato con unita' dedicate e specializzate, dotato di precisi criteri di accesso, esclusione, permanenza e che favorisca anche l'avviamento alle misure alternative. La medicina di base, la medicina specialistica, la guardia medica ed il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi sono garantiti dal Servizio sanitario dell'istituto. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il decreto ministeriale n. 444/90, la legge n. 45/99 ed il decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e sue modifiche ed integrazioni. Unita' a custodia attenuata per il trattamento della Sindrome astinenziale: e' rappresentato da aree di osservazione clinica in istituto dedicate alla gestione della sindrome astinenziale in entrata al carcere. Tali aree sono di dimensioni proporzionali al turnover di detenuti alcol-tossicodipendenti ed anch'esse devono presentare una gestione simile alla tipologia precedente; anche in questo caso l'intervento specialistico dei Ser.T. dovra' essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell'ambito di uno specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato con unita' dedicate e specializzate. Le unita' sono dotate di un numero di stanze di detenzione dedicate, ma incrementabili, qualora le esigenze lo richiedano. 4. Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (SAI) - (ex Centri diagnostico-terapeutici o centri clinici). Questa tipologia di servizio costituisce l'entita' organizzativa di maggiore complessita' e sostituisce i "Centri diagnostico-terapeutici" o "Centri clinici" tuttora attivi ed esistenti ai sensi dell'art. 17, comma 4, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000). Il S.A.I. ha un assetto organizzativo che integra le tipologie dei servizi multi-professionali integrati; puo', pertanto, essere costituito anche da sezioni dedicate e specializzate. Detto servizio risponde a bisogni di salute che necessitano di assistenza sanitaria specialistica continuativa, assicurando prestazioni sanitarie assistenziali di tipo intensivo ed estensivo extra ospedaliere, che non possono essere garantite nei servizi a minore complessita' organizzativa. L'inserimento in tali strutture risponde a valutazioni strettamente sanitarie, tramite la definizione di criteri per il trasferimento e la durata della permanenza. Il venir meno delle motivazioni cliniche che giustificano la permanenza nel S.A.I. e' certificata dal medico responsabile e l'Amministrazione penitenziaria provvede alla tempestiva traduzione all'istituto di provenienza, qualora diverso da quello attuale. I locali sanitari sono concessi in comodato d'uso gratuito secondo quanto previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2009. L'istituto penitenziario presso cui e' attivato il Servizio multiprofessionale integrato (S.A.I. ex C.D.T./C.C.) puo' ospitare, in ambienti penitenziari, detenuti che, per situazioni di rischio sanitario, possono richiedere un maggiore e piu' specifico intervento sanitario e restano candidabili per una misura alternativa (affidamenti, ecc.) o per differimento o sospensione della pena per motivi di salute. 5. Ospedale HUB/SPOKE con stanze dedicate o Reparto ospedaliero per detenuti. Si tratta dei servizi previsti dalla legge 296/93, art. 7, destinati a degenze prolungate in caso di patologie complesse. Gli ambienti sanitari sono sempre situati nell'ambito di strutture ospedaliere e presentano dimensioni e collocazione variabili a seconda del modello organizzativo del servizio ospedaliero ospitante. L'apertura o la eventuale soppressione di queste strutture viene programmata secondo un piano concordato tra le Autorita' sanitarie regionali e l'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione penitenziaria provvede ai piantonamento dei detenuti ricoverati. Il detenuto ricoverato continua ad essere sottoposto a regime detentivo e pertanto continua a godere dei diritti e delle garanzie riconosciute dalla normativa vigente alle persone sottoposte a tale regime (telefonate e colloqui con i familiari e con i' difensori, possibilita' di fare acquisti, contatti con il personale penitenziario e con la Polizia penitenziaria per le attivita' matricolari quali ad esempio la possibilita' di inoltrare istanze direttamente all'Autorita' giudiziaria, ecc.). Pertanto, il detenuto puo' chiedere direttamente alla A.G. di autorizzare telefonate e colloqui o attribuire benefici quali gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare o la sospensione dell'esecuzione della pena o altro. Solo con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di "ricovero e degenza". Glossario C.C.: Casa Circondariale. C.R.: Casa di Reclusione. D.A.P.: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: E' la struttura del Ministero della giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario. I.C.A.T.T.: Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti: Istituto penitenziario o sezione di istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di medicina delle dipendenze e di altre attivita' terapeutiche, a carico delle aziende sanitarie. Il trattamento penitenziario si integra con i programmi terapeutici con la collaborazione degli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunita' terapeutiche. Istituti penitenziari: sono distinti in: Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di' pena inferiore ai cinque anni); Casa di reclusione, che e' l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entita'; Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario): Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia (C.C.C.), Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.). C.C.C e O.P.G. saranno sostituiti dalle strutture residenziali di cui al comma 2, art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni. S.A.I. (Servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva): ex C.D.T./C.C. Sezioni sanitarie penitenziarie: spazi fisici dedicati ad attivita' sanitarie specializzate in ambito penitenziario. Se.A.T.T.: Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti. Trattamento penitenziario e rieducazione: Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Il trattamento e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a nazionalita', razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Il trattamento e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.