(Allegato)
                                                             Allegato 
 
              SERVIZI SANITARI IN AMBITO PENITENZIARIO: 
          Indice per la programmazione e glossario generale 
 
    Ogni  struttura  penitenziaria  per  adulti  e'  dotata  di   uno
specifico  "Servizio  sanitario  penitenziario  operante   sotto   la
responsabilita' di  un  medico  che  coordina  gli  interventi  delle
professionalita'   sanitarie   coinvolte,    ivi    incluse    quelle
specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e
quelle dei servizi territoriali per la presa in  carico  del  disagio
psichico   o   delle   patologie    da    dipendenza.    Il    medico
responsabile/referente   definisce   inoltre    i    generali-bisogni
assistenziali dei  detenuti  e  mantiene  costanti  rapporti  con  la
Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali,  anche  in
ragione dell'alta complessita' della gestione clinico assistenziale e
della specificita' giuridica delle persone detenute ed internate.  Il
responsabile del Servizio e' responsabile della gestione  dei  locali
sanitari. strumentazioni, arredi e dell'attivita'  dei  sanitari  che
operano all'interno della struttura. il  livello  di  responsabilita'
superiore dei servizi sanitari in ambito  penitenziario  e'  definito
dalle Regioni e Province autonome nei conseguenti atti aziendali. 
    I  servizi   sanitari   presentano   quindi   caratteristiche   e
potenzialita' differenti a seconda delle dimensioni, delle  presenze,
della tipologia di detenuti, del turnover di arrestati o  detenuti  e
riflettono le modificazioni dei circuiti penitenziari regionali. 
    Le Regioni e Province autonome tengono  conto  nell'ambito  della
propria programmazione, dei criteri esplicitati al punto 6  dell'art.
2 dell'Accordo al fine di elaborare il proprio modello  organizzativo
di sanita' penitenziaria, sulla base delle tipologie  di  servizi  di
seguito dettagliati. Tale modello tiene conto  della  complessita'  e
della  numerosita'  delle  situazioni  sanitarie  della   popolazione
detenuta  nonche'  della  situazione  organizzativa  preesistente  al
passaggio della sanita' penitenziaria al Servizio sanitario. 
1. Servizio medico di base. 
    E'  la  tipologia  di  servizio  piu'  semplice  attivata   nelle
strutture penitenziarie  con  popolazione  detenuta  riconosciuta  in
buone condizioni di salute. Essa offre in via continuativa per  fasce
orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza  infermieristica
nonche'  ordinariamente   prestazioni   di   medicina   specialistica
(odontoiatria,  cardiologia,  psichiatria,  malattie  infettive),  la
presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie
da dipendenza o altre che presuppongano una presa in carico  a  lungo
termine. 
    Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite,
all'interno dell'IP o presso i servizi dell'Azienda sanitaria secondo
le esigenze delle persone detenute e l'organizzazione  aziendale.  Il
servizio notturno, prefestivo e festivo e' a chiamata ed e' garantito
dal servizio di continuita' assistenziale del territorio, al  bisogno
o secondo le modalita' previste dalle Aziende sanitarie. 
    Il servizio svolge attivita' sanitaria di promozione  di  salute,
diagnosi  e  cura  di  patologie  o  comorbilita'  di  basso  impatto
assistenziale. Garantisce inoltre l'esecuzione dei test di  screening
previsti per l'intera popolazione  (pap-test,  mammografia  e  sangue
occulto) anche attraverso le articolazioni territoriali delle ASL. 
2. Servizio medico multi-professionale integrato. 
    Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente  per
la presenza del personale sanitario medico ed  infermieristico  sulle
24 ore. Oltre a quanto presente nel  Servizio  medico  di  base  sono
garantite ordinariamente le prestazioni specialistiche  (psichiatria,
malattie infettive, cardiologia, odontoiatria) oltre a  tutte  quelle
necessarie per la  cura  e  la  terapia  delle  altre  forme  morbose
presenti nella struttura. In tale maniera questo servizio e' in grado
di fornire il monitoraggio  di  patologie  di  maggiore  complessita'
assistenziale o di comorbilita', l'osservazione e il trattamento  del
post-acuzie quando non particolarmente intenso. 
    Continuano ad essere garantiti l'attivita'  di  promozione  della
salute, degli screening  e  dell'attivita'  fisica  adattata  per  la
prevenzione delle patologie croniche. 
3.  Servizio  medico  multi-professionale   integrato   con   sezione
specializzata. 
    Alle caratteristiche  del  servizio  medico  multi  professionale
integrato aggiunge la presenza di  una  sezione  detentiva  sanitaria
specializzata, dedicata a fornire  assistenza  sanitaria  a  detenuti
affetti da specifici stati patologici, come di  seguito  specificato.
Il personale sanitario e'  presente  nelle  24  ore.  Questi  servizi
potrebbero  essere  dotati  anche  di  diagnostica  ecografica  e  di
personale per l'erogazione di trattamenti specialistici  di  medicina
fisica e riabilitazione per l'erogazione di trattamenti  post-acuzie.
Non e' prevista la cessione in uso dei relativi ambienti  (stanze  di
detenzione) a titolo gratuito all'ASL competente. 
Le sezioni sanitarie specializzate. 
    La normativa vigente prevede che alcune  categorie  di  detenuti,
affetti da specifici stati  patologici,  siano  ospitate  in  sezioni
penitenziarie a gestione sanitaria. Il  primo  riferimento  normativa
per l'istituzione di sezioni specializzate e' la legge 354/1975  che,
all'art. 65, prevede: "I soggetti affetti da infermita' o minorazioni
fisiche o psichiche devono essere assegnati  ad  istituti  o  sezioni
speciali per idoneo trattamento.  A  tali  istituti  o  sezioni  sono
assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non  possono
essere sottoposti al regime degli istituti  ordinari".  La  normativa
successiva ha previsto  sezioni  specializzate  dedicate  a  soggetti
tossicodipendenti. 
    Per  quanto  riguarda  i  soggetti  con  menomazioni  fisiche   e
sensoriali (soggetti con gravi menomazioni della  capacita'  motoria,
soggetti non vedenti o ipovedenti gravi), non risulta  necessaria  la
previsione di specifiche sezioni, considerando  che  la  liberta'  di
movimento puo' essere garantita  con  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche. Laddove  siano  presenti  specifiche  necessita'  di
trattamento riabilitativo, le stesse possono essere  soddisfatte  dai
servizi penitenziari in cui e' presente  l'offerta  specialistica  di
medicina fisica e riabilitazione  ovvero,  in  base  alle  specifiche
condizioni sanitarie, di altre discipline specialistiche. I  soggetti
in  questione  devono  essere  accolti   in   ambienti   penitenziari
appositamente allestiti, per assicurare la permanenza  in  condizioni
tali da salvaguardare l'autonomia e la dignita', coerentemente con  i
principi della Convenzione delle  Nazioni  unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita'.  Qualora  nell'istituto  non  sia  possibile
realizzare ambienti attrezzati e percorsi di orientamento con ridotte
barriere architettoniche, l'amministrazione penitenziaria individua o
predispone   specifiche   soluzioni   nell'ambito   degli    istituti
penitenziari del territorio di competenza, in coerenza col  principio
della territorialita'  della  pena.  L'amministrazione  penitenziaria
cura l'assistenza alla persona anche col ricorso a specifiche  figure
di detenuti care givers (lavoranti), contribuendo alla stesura di  un
opportuno regolamento sanitario di gestione della sezione  sanitaria.
Con  riferimento  a  tali  strutture  si  utilizzano  i  termini   di
trasferimento e permanenza. 
    Sulla  base  delle  previsioni  normative,  vengono  di   seguito
specificate  le  tipologie  di  sezioni  specializzate  dedicate   ai
soggetti con malattie infettive, ai soggetti con disturbi  mentali  e
ai soggetti tossicodipendenti. 
3.1. Sezioni per detenuti con malattie infettive. 
    Ogni Regione e PA individua sezioni o camere  di  detenzione  per
l'assistenza e la cura delle persone affette da  malattie  infettive,
che necessitino di cure specifiche. Nel caso di infezione da HIV,  ai
sensi dell'Accordo rep. 33/CU del 15 marzo 2012 "Infezione da  HIV  e
detenzione" le linee generali di gestione clinica sono condivise  con
l'Unita' operativa ospedaliera di malattie infettive di  riferimento,
valorizzando l'attivita' delle  risorse  umane  interne.  Particolare
attenzione deve essere dedicata ad evitare che si  creino  condizioni
di segregazione dal contesto. 
3.2. Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali. 
    L'istituzione di sezioni specializzate per persone  con  disturbi
mentali, oltre alla legge 354/1975; trova  un  ulteriore  riferimento
normativo nell'Accordo in Conferenza unificata del 13  ottobre  2011,
recante "Integrazione agli indirizzi di carattere  prioritario  sugli
interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle  Case
di cura e custodia  (CCC)  di  cui  all'Allegato  C  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008". 
    In    tali    sezioni    gli     interventi     diagnostici     e
terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di  salute
mentale delle Aziende sanitarie  territorialmente  competenti,  oltre
che dagli altri specialisti  del  Servizio.  L'inserimento  in  dette
sezioni  che  comprendono  ed  unificano  le   preesistenti   sezioni
penitenziarie per osservandi e minorati  psichici,  e'  riservato  ai
soggetti  detenuti  che  presentano  disturbi  psichici  gravi,   con
specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 (commi 5  e  7)
del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 sull'ordinamento
penitenziario, ai soggetti  di  cui  all'art.  112  del  decreto  del
Presidente della Repubblica medesimo ed ai soggetti di  cui  all'art.
148 C.P. 
3.3. Sezioni per detenuti tossicodipendenti (art. 96, commi  3  e  4,
d.P.R. 309/90). 
    Custodie attenuate: sono destinate alla permanenza di persone con
diagnosi medica di alcol-tossicodipendenza in  fase  di  divezzamento
avanzato dall'uso di sostanze  stupefacenti  e  possono  occupare  un
intero istituto ("I.C.A.T.T.": Istituto a custodia attenuata  per  il
trattamento dei tossicodipendenti) o una o piu' sezioni ("Se.A.T.T.":
Sezioni attenuate per il trattamento dei  tossicodipendenti)  facenti
parte di istituti piu' grandi. L'istituto o la  sezione  di  custodia
attenuata, avvalendosi anche del personale del Ser.T. territoriale e,
se necessario, del D.S.M., svolge attivita' di prevenzione, riduzione
del danno, attualizzazione diagnostica, trattamento  riabilitativo  e
reinserimento  sociale  delle  persone  alcol-tossicodipendenti   che
aderiscono volontariamente al programma. E' auspicabile  la  presenza
di  un  Istituto  interamente  dedicato  almeno  per  ogni   regione.
L'intervento specialistico dei Ser.T. dovra' essere tale da fornire i
richiesti  interventi  coordinati  nell'ambito   di   uno   specifico
regolamento  di  Servizio  medico  multiprofessionale  integrato  con
unita'  dedicate  e  specializzate,  dotato  di  precisi  criteri  di
accesso, esclusione, permanenza e che  favorisca  anche  l'avviamento
alle  misure  alternative.  La  medicina   di   base,   la   medicina
specialistica,   la    guardia    medica    ed    il    coordinamento
tecnico-funzionale  degli  interventi  sono  garantiti  dal  Servizio
sanitario dell'istituto. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli
stati di tossicodipendenza si applicano il  decreto  ministeriale  n.
444/90, la  legge  n.  45/99  ed  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 309/90 e sue modifiche ed integrazioni. 
    Unita' a custodia attenuata per  il  trattamento  della  Sindrome
astinenziale: e' rappresentato da aree  di  osservazione  clinica  in
istituto  dedicate  alla  gestione  della  sindrome  astinenziale  in
entrata al carcere. Tali aree sono  di  dimensioni  proporzionali  al
turnover di  detenuti  alcol-tossicodipendenti  ed  anch'esse  devono
presentare una gestione simile alla tipologia  precedente;  anche  in
questo caso l'intervento specialistico dei Ser.T. dovra' essere  tale
da fornire i  richiesti  interventi  coordinati  nell'ambito  di  uno
specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato
con unita' dedicate e specializzate. Le  unita'  sono  dotate  di  un
numero di stanze di detenzione dedicate, ma  incrementabili,  qualora
le esigenze lo richiedano. 
4. Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate
e  specializzate  di  assistenza  intensiva  (SAI)   -   (ex   Centri
diagnostico-terapeutici o centri clinici). 
    Questa tipologia di servizio costituisce l'entita'  organizzativa
di    maggiore    complessita'    e     sostituisce     i     "Centri
diagnostico-terapeutici"  o  "Centri  clinici"  tuttora   attivi   ed
esistenti  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  4,  del  regolamento  di
esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R.  n.  230/2000).  Il
S.A.I. ha un assetto  organizzativo  che  integra  le  tipologie  dei
servizi  multi-professionali  integrati;   puo',   pertanto,   essere
costituito anche da sezioni dedicate e specializzate. Detto  servizio
risponde a bisogni di salute che necessitano di assistenza  sanitaria
specialistica   continuativa,   assicurando   prestazioni   sanitarie
assistenziali di tipo intensivo ed estensivo extra  ospedaliere,  che
non possono  essere  garantite  nei  servizi  a  minore  complessita'
organizzativa. 
    L'inserimento  in   tali   strutture   risponde   a   valutazioni
strettamente sanitarie, tramite la  definizione  di  criteri  per  il
trasferimento e la durata  della  permanenza.  Il  venir  meno  delle
motivazioni cliniche che giustificano la  permanenza  nel  S.A.I.  e'
certificata dal medico responsabile e l'Amministrazione penitenziaria
provvede alla  tempestiva  traduzione  all'istituto  di  provenienza,
qualora diverso da quello attuale. I locali sanitari sono concessi in
comodato d'uso gratuito secondo quanto previsto dall'Accordo  sancito
dalla  Conferenza  unificata   del   29   aprile   2009.   L'istituto
penitenziario presso cui e' attivato il  Servizio  multiprofessionale
integrato  (S.A.I.  ex  C.D.T./C.C.)  puo'  ospitare,   in   ambienti
penitenziari, detenuti che,  per  situazioni  di  rischio  sanitario,
possono richiedere un maggiore e piu' specifico intervento  sanitario
e restano candidabili per una misura alternativa (affidamenti,  ecc.)
o per differimento o sospensione della pena per motivi di salute. 
5. Ospedale HUB/SPOKE con stanze dedicate o Reparto  ospedaliero  per
detenuti. 
    Si tratta dei  servizi  previsti  dalla  legge  296/93,  art.  7,
destinati a degenze prolungate in caso di  patologie  complesse.  Gli
ambienti  sanitari  sono  sempre  situati  nell'ambito  di  strutture
ospedaliere  e  presentano  dimensioni  e  collocazione  variabili  a
seconda del modello organizzativo del servizio ospedaliero ospitante.
L'apertura o la eventuale  soppressione  di  queste  strutture  viene
programmata secondo un piano concordato tra  le  Autorita'  sanitarie
regionali  e   l'Amministrazione   penitenziaria.   L'Amministrazione
penitenziaria provvede ai piantonamento dei detenuti  ricoverati.  Il
detenuto ricoverato continua ad essere sottoposto a regime  detentivo
e  pertanto  continua  a  godere  dei  diritti   e   delle   garanzie
riconosciute dalla normativa vigente alle persone sottoposte  a  tale
regime (telefonate e colloqui con i familiari  e  con  i'  difensori,
possibilita'  di   fare   acquisti,   contatti   con   il   personale
penitenziario  e  con  la  Polizia  penitenziaria  per  le  attivita'
matricolari quali ad esempio la  possibilita'  di  inoltrare  istanze
direttamente all'Autorita' giudiziaria, ecc.). Pertanto, il  detenuto
puo' chiedere direttamente alla  A.G.  di  autorizzare  telefonate  e
colloqui o attribuire benefici  quali  gli  arresti  domiciliari,  la
detenzione domiciliare o la sospensione dell'esecuzione della pena  o
altro. Solo con riferimento a tali strutture si utilizzano i  termini
di "ricovero e degenza". 
 
                              Glossario 
 
    C.C.: Casa Circondariale. 
    C.R.: Casa di Reclusione. 
    D.A.P.: Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria:  E'  la
struttura del Ministero della giustizia deputata allo svolgimento dei
compiti relativi al sistema carcerario. 
    I.C.A.T.T.: Istituto a custodia attenuata per il trattamento  dei
tossicodipendenti: Istituto penitenziario o sezione  di  istituto  in
cui  si  provvede  alla  riabilitazione   fisica   e   psichica   dei
tossicodipendenti, mediante l'attuazione  di  programmi  di  medicina
delle dipendenze e di altre attivita' terapeutiche,  a  carico  delle
aziende sanitarie. Il trattamento  penitenziario  si  integra  con  i
programmi terapeutici con la collaborazione degli enti  territoriali,
il terzo settore, il volontariato e le comunita' terapeutiche. 
    Istituti penitenziari: sono distinti in: 
      Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di
giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni  (o  con
un residuo di' pena inferiore ai cinque anni); 
      Casa di reclusione, che e'  l'istituto  adibito  all'espiazione
delle pene di maggiore entita'; 
      Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza  (art.  62,
legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento  penitenziario):
Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e  custodia  (C.C.C.),
Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.). 
    C.C.C e O.P.G. saranno sostituiti dalle strutture residenziali di
cui al comma 2, art. 3-ter della legge  17  febbraio  2012,  n.  9  e
successive modificazioni. 
    S.A.I.  (Servizio  multiprofessionale  integrato  di   assistenza
intensiva): ex C.D.T./C.C. 
    Sezioni  sanitarie  penitenziarie:  spazi  fisici   dedicati   ad
attivita' sanitarie specializzate in ambito penitenziario. 
    Se.A.T.T.:   Sezioni   attenuate   per   il    trattamento    dei
tossicodipendenti. 
    Trattamento penitenziario e rieducazione: 
    Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad  umanita'  e
deve  assicurare  il  rispetto  della  dignita'  della  persona.   Il
trattamento  e'   improntato   ad   assoluta   imparzialita',   senza
discriminazioni  in  ordine  a  nazionalita',  razza   e   condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e  a  credenze  religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.  Non
possono  essere  adottate  restrizioni  non  giustificabili  con   le
esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili
a fini giudiziari. 
    I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con  il  loro
nome.  Il  trattamento  degli  imputati  deve  essere   rigorosamente
informato al principio che essi non sono considerati  colpevoli  sino
alla condanna definitiva. 
    Nei confronti  dei  condannati  e  degli  internati  deve  essere
attuato un trattamento rieducativo  che  tenda,  anche  attraverso  i
contatti con  l'ambiente  esterno,  al  reinserimento  sociale  degli
stessi.  Il  trattamento  e'   attuato   secondo   un   criterio   di
individualizzazione  in  rapporto  alle  specifiche  condizioni   dei
soggetti. 
    Il   trattamento    e'    svolto    avvalendosi    principalmente
dell'istruzione,  del  lavoro,  della  religione,   delle   attivita'
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti  con
il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.