(Allegato)
                                                             Allegato 
 
ATTIVITA'  ANTINCENDIO  BOSCHIVO  PER  LA   STAGIONE   ESTIVA   2015.
RACCOMANDAZIONI PER UN PIU' EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI,
               DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI 
 
a) Attivita' di previsione e prevenzione: 
    • favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le
varie strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo
nelle attivita' AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile; 
    •  utilizzare  le  informazioni  disponibili  presso   i   Centri
Funzionali  Decentrati,  oltre  che  nella  fase  di  monitoraggio  e
sorveglianza  delle  condizioni  meteo,  anche  nelle  attivita'   di
previsione delle condizioni di rischio incendi boschivi  e  favorire,
qualora non presente,  la  produzione  di  uno  specifico  bollettino
incendi cosi' come previsto dal D.M. 20 dicembre 2001. Allo scopo  si
rammenta che, il Dipartimento  della  Protezione  Civile  continua  a
supportare  lo  sviluppo  e  l'aggiornamento  del   proprio   modello
previsionale che e' disponibile per i  Centri  Funzionali  Decentrati
dal 2011; 
    • incentivare e sensibilizzare Enti e Societa' che gestiscono  le
infrastrutture,  affinche'  attuino   i   necessari   interventi   di
manutenzione  mirati  alla  riduzione  delle  condizioni   favorevoli
all'innesco  ed  alla  propagazione  degli  incendi,  indicando  come
prioritari  gli  interventi  nelle  fasce  perimetrali   delle   zone
antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria  e
ferroviaria; 
    • supportare e promuovere presso le Amministrazioni  comunali  le
attivita'  di  prevenzione  indiretta,  indicando  come   prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli  percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'articolo 10, comma 2 della  legge
n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei  vincoli
dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta  che  il  Corpo
Forestale dello Stato, per le proprie attivita' di istituto, effettua
i rilievi delle aree percorse dal  fuoco,  rendendole  fruibili  alle
Amministrazioni comunali  attraverso  il  Sistema  Informativo  della
Montagna; 
    • definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo  ed
i Comuni a maggior rischio l'eventuale  attivita'  di  controllo  del
territorio da parte delle  Forze  dell'ordine,  anche  attraverso  la
definizione di specifiche procedure  di  comunicazione  tra  le  Sale
Operative cosi' da attivare, in particolare nelle aree e nei  periodi
a maggior rischio, un efficace  dispositivo  deterrente,  anche  solo
potenziale, delle possibili cause di innesco; 
    • favorire e promuovere ogni azione necessaria  a  potenziare  ed
ottimizzare  l'organizzazione  ed  il  coordinamento  del   personale
appartenente  alle  organizzazioni  di   volontariato,   riconosciute
secondo la  vigente  normativa,  ed  impiegate,  ai  diversi  livelli
territoriali, nelle attivita' di sorveglianza, vigilanza  e  presidio
del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio; 
    • stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  della  legge  n.
353 del 2000, anche sulla scorta delle  positive  esperienze  in  tal
senso adottate in alcune realta' italiane,  forme  di  incentivazione
per il personale stagionale  utilizzato,  strettamente  correlate  ai
risultati ottenuti in termini di riduzione delle  aree  percorse  dal
fuoco. 
b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli
incendi boschivi: 
    • provvedere alla revisione annuale del Piano  regionale  per  la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3,  comma  3,
della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al
D.M. 20 dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le  procedure  ed  il
modello di intervento da adottare anche in situazioni  complesse  che
possono interessare sia le aree boscate che quelle di  interfaccia  e
che possono richiedere l'impiego di  forze  facenti  capo  a  diversi
soggetti; 
    • assicurare il  fondamentale  raccordo  tra  il  suddetto  Piano
regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello  Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n. 353 del 2000; 
    • definire, con le societa' di gestione o gli  enti  interessati,
un  adeguato  modello  di  intervento  per  le  aree  particolarmente
sensibili  agli  incendi  come   viabilita'   principale   ed   altre
infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa  limitare  i
rischi per l'incolumita' pubblica e privata. 
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile: 
    • sollecitare e  sostenere  i  Sindaci  nella  predisposizione  e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali  di  protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento  al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione  delle
procedure di allertamento del sistema locale  di  protezione  civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli  di  rischio
di incendi di interfaccia e  nelle  attivita'  di  informazione  alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi'  la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di
emergenza per gli insediamenti,  le  infrastrutture  e  gli  impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate; 
    • provvedere,  ove  possibile,  alla  definizione  di  specifiche
intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome,  anche  limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e  coordinata  sintesi
delle  iniziative  volte  ad  assicurare  una  pronta   ed   efficace
cooperazione e condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da  destinare  ad  attivita'  di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi,  sia  in  caso  di
eventi particolarmente intensi  sia  durante  i  periodi  ritenuti  a
maggior rischio. 
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza 
    • adeguare i dispositivi regionali antincendio,  di  fondamentale
importanza nella prima risposta  e  nel  contenimento  degli  incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano  il
territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli
sia con forze di terra che aeree; 
    • formare costantemente  gli  operatori  antincendio  boschivo  a
tutti i livelli, cosi' da  implementare  al  meglio  le  tecniche  di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi; 
    • porre il massimo sforzo nel  diversificare  con  mezzi  ad  ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto e' piu' che
mai attuale vista l'effettiva  composizione  della  flotta  aerea  di
Stato, sia in termini  di  assetti  disponibili  sia  in  termini  di
tipologia; 
    • assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le
amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,   in   relazione
all'impiego  sia   di   risorse   strumentali   sia   di   conoscenze
specialistiche,  valutando,  altresi',  il  ricorso  ad  accordi  per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze  operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale; 
    • garantire, altresi', l'indispensabile presenza, di un  adeguato
numero di direttori/responsabili  delle  operazioni  di  spegnimento,
dotati di professionalita'  e  profilo  di  responsabilita'  tali  da
consentire l'ottimale coordinamento  delle  attivita'  delle  squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei; 
    • garantire  un  costante  collegamento  tra  le  Sale  Operative
Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7,  della  legge  n.
353 del 2000, e le Sale operative  regionali  di  protezione  civile,
laddove non  gia'  integrate,  nonche'  il  necessario  e  permanente
raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato  (COAU)  e  la  Sala
Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai  fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso  aereo  e  del  costante
aggiornamento sulla situazione a livello  regionale  delle  emergenze
derivanti   dagli   incendi   di   interfaccia.   In   proposito   e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e   costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di  evitare  diseconomie  in
continui  spostamenti  attraverso  la  Penisola  e  di  rendere  piu'
tempestivo ed efficace l'intervento; 
    • assicurare, cosi' come previsto dall'articolo 7 comma 3,  della
legge n. 353  del  2000,  un  adeguato  assetto  della  propria  SOUP
prevedendone un'operativita' di  tipo  continuativo  nei  periodi  di
maggior rischio  di  incendio  boschivo,  ed  integrando  le  proprie
strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  del
Corpo Forestale dello Stato  e  dei  Corpi  Forestali  Regionali  e/o
Provinciali,   nonche',   ove   necessario,   con   personale   delle
organizzazioni di  volontariato  riconosciute,  delle  Forze  Armate,
delle  Forze  dell'ordine  e  delle  altre  componenti  e   strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992; 
    • valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni,  e
tra Regioni e Province Autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi  non  solo  come  scambio  di  esperienze  e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  Regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili; 
    •  assicurare  la  diffusione  e  la  puntuale  attuazione  delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della  flotta  aerea  dello
Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,  emanate   dal
Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la  prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'  l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento; 
    •  provvedere   alla   razionalizzazione   delle   richieste   di
spegnimento indirizzate al COAU  del  Dipartimento  della  protezione
civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita'  di
contrasto a terra; 
    •  promuovere  un'attivita'  di  sensibilizzazione   presso   gli
aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'Ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo; 
    • adottare tutte le misure necessarie,  compresa  l'attivita'  di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art.  712  del  Codice   della   Navigazione,   affinche'   impianti,
costruzioni ed opere che possono  costituire  ostacolo  per  il  volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita',  siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio; 
    • ampliare  per  quanto  possibile  la  disponibilita'  di  fonti
idriche idonee  al  prelievo  di  acqua  da  parte  degli  aeromobili
impiegati  in  AIB;   fornire   il   continuo   aggiornamento   delle
informazioni,  con  particolare  riferimento  alla   presenza   anche
temporanea di ostacoli e pericoli per  la  navigazione  aerea  ed  al
carico d'acqua; 
    • definire opportune intese con le Capitanerie di Porto  sia  per
identificare e garantire aree a ridosso delle  coste  idonee  per  il
pescaggio dell'acqua a  mare  da  parte  dei  mezzi  aerei,  tali  da
consentire  anche  la  sicurezza  per  le  attivita'   di   pesca   e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.