(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Nella vinificazione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Brunello  di  Montalcino»  sono  ammesse  le
pratiche enologiche previste dalla normativa vigente in materia. 
    5.2 La resa massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore al 68%.  Qualora  la  resa  superi
detto limite,  ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per
tutto il prodotto. 
    5.3 L'arricchimento  potra'  essere  effettuato  solo  con  mosto
concentrato prodotto da uve provenienti dai  vigneti  destinati  alla
produzione del vino «Brunello di Montalcino», o con Mosto Concentrato
Rettificato. 
    5.4 Nel caso di rivendicazione della menzione «vigna o  «vigneto»
non puo' essere effettuato nessun tipo di arricchimento. 
    5.5 Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita
«Brunello di Montalcino», deve essere sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento di almeno ventiquattro mesi in contenitori  di  rovere
di qualsiasi dimensione. 
    5.6  Le  date  dell'inizio  e   della   fine   del   periodo   di
invecchiamento in contenitori di rovere,  devono  essere  documentate
con relative annotazioni sui registri di cantina. 
    5.7 Il prodotto in invecchiamento in contenitori di  rovere  puo'
essere  trasferito  in  altri  recipienti  durante  il   periodo   di
invecchiamento.  Detti   trasferimenti   dovranno   comunque   essere
documentati sui registri di cantina. 
    5.8 Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di rovere,  si
potra'  tenere  il  6%  di  vino  dell'annata  in  invecchiamento  in
contenitori di qualsiasi tipologia. 
    5.9 Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita
«Brunello di Montalcino»,  prima  dell'immissione  al  consumo,  deve
essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
quattro mesi e di almeno sei mesi per la menzione «Riserva». 
    5.10  Il  periodo  di  affinamento  in  bottiglia   deve   essere
documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. 
    5.11 Il vino a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita
«Brunello  di  Montalcino»,  puo'  essere   riclassificato   con   la
Denominazione di  Origine  Controllata  «Rosso  di  Montalcino»,  nel
rispetto del relativo disciplinare di produzione e ferma restando  la
resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino». 
    5.12   Le    operazioni    di    vinificazione,    conservazione,
invecchiamento in legno, imbottigliamento e affinamento in bottiglia,
devono  essere  effettuate  nella   zona   di   produzione   definita
all'articolo 3. 
    5.13 Conformemente  all'articolo  8  del  Reg.  CE  n.  607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona  geografica  delimitata
per  salvaguardare  la  reputazione  e  assicurare  l'efficacia   dei
controlli. 
    5.14 Le partite da qualificare con la menzione  «Riserva»  devono
essere separate sui registri  obbligatori  di  cantina  entro  il  31
dicembre del  quinto  anno,  calcolato  considerando  l'annata  della
vendemmia. 
    5.15  I  soggetti  che  intendono  commercializzare  in  zona  di
produzione partite di vino sfuso destinato a  divenire  «Brunello  di
Montalcino» Denominazione di Origine Controllata e Garantita,  devono
darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato,  almeno  2
giorni lavorativi prima del trasferimento. 
    5.16 Il vino a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita
«Brunello di Montalcino» non puo' essere immesso al consumo prima del
1° gennaio dell'anno successivo al termine di cinque  anni  calcolati
considerando l'annata della vendemmia. 
    5.17 Il vino a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita
«Brunello di Montalcino» con la menzione «Riserva», non  puo'  essere
immesso al consumo prima  del  1°  gennaio  dell'anno  successivo  al
termine di sei anni calcolati considerando l'annata della vendemmia. 
    5.18 Ai fini dell'utilizzazione della  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Brunello di Montalcino», il vino deve essere
sottoposto alle analisi chimico-fisiche  ed  organolettiche  previste
dalla normativa vigente. 
    5.19 Qualora venga rivendicata la menzione «vigna»  o  «vigneto»,
la partita relativa  deve  essere  presentata  separatamente  per  le
analisi chimico-fisiche  ed  organolettiche  di  cui  alla  normativa
vigente. 
    5.20 Qualora venga rivendicata la menzione «Riserva», la  partita
relativa  deve  essere  presentata  separatamente  per   le   analisi
chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.