(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    8.1 Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita
«Brunello di Montalcino« deve essere immesso al consumo in  bottiglie
di una delle seguenti capacita'  espresse  in  litri:  0,375;  0,500;
0,750; 1,500; 3,000; 5,000; 6,000; 9,000, 12,000; 15,000, 18,000. 
    8.2 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
«Brunello di Montalcino», possono essere usate  unicamente  bottiglie
di vetro scuro di tipo  Bordolese  e  chiuse  con  tappo  di  sughero
monopezzo; e' vietato l'uso del  tappo  agglomerato  e  di  qualsiasi
altro sistema di chiusura. 
    8.3 Sono  vietati  il  confezionamento  e  l'abbigliamento  delle
bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al
prestigio del vino.