Art. 8. Confezionamento 8.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino« deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacita' espresse in litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000; 6,000; 9,000, 12,000; 15,000, 18,000. 8.2 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», possono essere usate unicamente bottiglie di vetro scuro di tipo Bordolese e chiuse con tappo di sughero monopezzo; e' vietato l'uso del tappo agglomerato e di qualsiasi altro sistema di chiusura. 8.3 Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.