(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica  del  Disciplinare  di  produzione  del  vino  a
            Denominazione di origine controllata «Trento» 
 
    Gli  articoli  6  e  7  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione di origine controllata "Trento" sono  sostituiti  cosi'
come segue: 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I vini spumanti a denominazione di origine  controllata  "Trento"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle  diverse
tipologie, alle seguenti caratteristiche: 
Trento (nel tipo bianco): 
    spuma: fine e persistente; 
    colore: giallo piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; 
    sapore: vivace, armonico, da brut nature a dolce; 
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; 
Trento (nel tipo rosato o rose'): 
    spuma: fine e persistente; 
    colore: rosato piu' o meno tenue; 
    odore: caratteristico con delicato sentore di  lievito,  talvolta
fruttato; 
    sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo, da brut nature a
dolce; 
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
Trento riserva (nel tipo bianco): 
    spuma: fine e persistente; 
    colore: giallo paglierino intenso dorato; 
    odore: caratteristico; 
    sapore: armonico, pieno, da brut nature a brut; 
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,0% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
Trento riserva (nel tipo rosato o rose'): 
    spuma: fine e persistente; 
    colore: rosato piu' o meno intenso; 
    odore: fine, ampio, complesso proprio di un lungo affinamento  in
bottiglia; 
    sapore: sapido, fine e armonico, da brut nature a brut; 
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,0% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali modificare, con proprio  decreto,  i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' e l'estratto non riduttore. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    I vini spumanti a denominazione di origine controllata  "Trento",
nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo  di
almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono  riportare
l'annata di produzione delle uve. 
    Il vino spumante a denominazione di origine controllata  "Trento"
ottenuto da uve  che  assicurino  un  titolo  alcolometrico  volumico
complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un  periodo
di almeno trentasei mesi di permanenza  sui  lieviti  puo'  fregiarsi
della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare
nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. 
    Per il vino  spumante  a  denominazione  di  origine  controllata
"Trento" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'. 
    Nella  designazione  e  presentazione   dei   vini   spumanti   a
denominazione di origine controllata  "Trento"  il  riferimento  alle
varieta' di vite che lo compongono e' consentito  solo  su  etichette
complementari e comunque con caratteri di  dimensioni  non  superiori
alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione
di origine. 
    Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non  riportano
l'annata  di  vendemmia,  e'  obbligatorio   indicare   l'annata   di
sboccatura. 
    Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata  "Trento"
e' vietata qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in   inganno
l'acquirente.