Allegato Proposta di modifica del Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Trento» Gli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Trento" sono sostituiti cosi' come segue: Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche: Trento (nel tipo bianco): spuma: fine e persistente; colore: giallo piu' o meno intenso; odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore: vivace, armonico, da brut nature a dolce; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; Trento (nel tipo rosato o rose'): spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno tenue; odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato; sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo, da brut nature a dolce; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; Trento riserva (nel tipo bianco): spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino intenso dorato; odore: caratteristico; sapore: armonico, pieno, da brut nature a brut; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,0% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; Trento riserva (nel tipo rosato o rose'): spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fine, ampio, complesso proprio di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: sapido, fine e armonico, da brut nature a brut; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,0% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto non riduttore. Art. 7. Designazione e presentazione I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento", nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare l'annata di produzione delle uve. Il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento" ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti puo' fregiarsi della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura. Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.