(Allegato I)
 
                                                           Allegato I 
Obblighi di due diligence per l'identificazione e la comunicazione di
  conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti a talune
  Non Participating Financial Institution 
Sezione I - Definizioni e regole generali 
A. Definizioni 
    Ai fini dell'effettuazione delle procedure di due diligence: 
    1. "Conti preesistenti" designa i conti  finanziari  da  chiunque
aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014. 
    2. "Nuovi conti" designa i conti finanziari  da  chiunque  aperti
presso una RIFI dal 1° luglio 2014. 
    3.  "Conti  di  persone  fisiche"  designa  i  conti   finanziari
intrattenuti presso una RIFI da persone fisiche. 
    4. "Conti di entita'" designa  i  conti  finanziari  intrattenuti
presso una RIFI da soggetti diversi da persone fisiche. 
    5.  "Conti  preesistenti  di  persone  fisiche  di  importo   non
rilevante" designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche
il cui saldo o valore  al  30  giugno  2014  risulta  superiore  a  $
50.000,00 ($ 250.000,00 nel caso  di  contratti  di  assicurazione  a
valore maturato e contratti di rendita) e  inferiore  o  uguale  a  $
1.000.000,00. 
    6. "Conti preesistenti di persone fisiche di  importo  rilevante"
designa i conti finanziari preesistenti di  persone  fisiche  il  cui
saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o  di
un anno solare successivo eccede $ 1.000.000,00. 
    7. "Conti preesistenti di entita'" designa i conti finanziari  di
entita' aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014. 
    8. "Nuovi conti di entita'" designa i conti finanziari di entita'
aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014. 
    9. "Procedure antiriciclaggio" designa le procedure  di  adeguata
verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, nonche' dai provvedimenti della Banca  d'Italia  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    10. "Prove documentali" designa  la  documentazione,  di  seguito
elencata, accettata nell'ambito delle procedure di due diligence: 
    a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita'
fiscale del Paese in cui il beneficiario  dei  pagamenti  afferma  di
essere residente; 
    b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente
pubblico autorizzato, contenente  il  nome  della  persona  fisica  e
comunemente utilizzato ai fini identificativi; 
    c) per le entita', documentazione ufficiale rilasciata da un ente
pubblico  autorizzato,  contenente  la   denominazione   dell'entita'
nonche' l'indirizzo della sua sede principale nel Paese (o Territorio
degli Stati Uniti) in cui  l'entita'  dichiara  di  essere  residente
ovvero  in  cui  l'entita'  stessa   e'   legalmente   costituita   o
organizzata; 
    d) per i conti  intrattenuti  in  una  giurisdizione  in  cui  si
applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione
a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi  dai  Modelli  "IRS
Form W-8" o  "IRS  Form  W-9"  ai  quali  fa  riferimento  l'allegato
specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l'identificazione
delle persone fisiche o delle entita'; 
    e)  bilanci,  informative  commerciali  ai  terzi,   istanze   di
fallimento, o relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission. 
B. Regole generali 
    Nell'applicare le procedure di due diligence le RIFI adottano  le
seguenti regole: 
    1.  Tutti  gli  importi  in  dollari   si   intendono   inclusivi
dell'equivalente in altre valute. 
    2. Ove non diversamente previsto, il saldo o valore di  un  conto
finanziario viene determinato all'ultimo giorno di un anno  solare  o
di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. 
    3. Il saldo o valore di  una  soglia  al  30  giugno  2014  viene
determinato  a  tale  data  ovvero   alla   fine   del   periodo   di
rendicontazione alla clientela immediatamente precedente a tale data. 
    4. Il saldo o valore di una soglia all'ultimo giorno di  un  anno
solare  viene  determinato   all'ultimo   giorno   del   periodo   di
rendicontazione alla clientela che finisce  con  o  entro  tale  anno
solare. 
    5. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1)  della  sezione
II, un conto finanziario e' considerato un conto statunitense oggetto
di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato  come
tale ai sensi delle procedure di due diligence. 
    6. Le RIFI, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere
a    conoscenza     dell'inesattezza     o     inaffidabilita'     di
un'autocertificazione  o  di  una  prova  documentale,  non   possono
considerare valida tale autocertificazione o prova documentale. 
Sezione II - Conti preesistenti di persone fisiche 
A. Conti  per  i  quali   non   sussiste   l'obbligo   di   verifica,
  identificazione o comunicazione. 
    Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della  facolta'  di
cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),  del  presente  decreto,  non
sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione  per  i
seguenti conti finanziari: 
    1. Conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore  pari
o inferiore a $ 50.000 al 30 giugno 2014, purche' non divengano conti
di importo rilevante al 31 dicembre del 2015  o  di  un  anno  solare
successivo. 
    2. CVIC e  contratti  di  rendita  con  saldo  o  valore  pari  o
inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014, purche' non divengano  conti
di importo rilevante al 31 dicembre del 2015  o  di  un  anno  solare
successivo. 
    3. CVIC e contratti di rendita, a condizione che  tali  contratti
non possano essere venduti a  residenti  degli  Stati  Uniti  e  che,
qualora detenuti da residenti in Italia, siano sottoposti ad obblighi
di comunicazione o di applicazione della ritenuta. 
    4. Conti di deposito con saldo o un valore pari o inferiore  a  $
50.000. 
B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di
  importo non rilevante. 
    1. Ricerca negli archivi elettronici. 
    La RIFI verifica le informazioni rintracciabili  elettronicamente
conservate nei propri archivi al fine di individuare uno o  piu'  dei
seguenti indizi di conti statunitensi ("U.S. Indicia"): 
    a) identificazione  del  titolare  del  conto  come  cittadino  o
residente statunitense; 
    b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti; 
    c) attuale indirizzo postale o  di  residenza  statunitense  (ivi
compresi una  casella  postale  statunitense  o  un  indirizzo  "c/o"
statunitense); 
    d) attuale numero di telefono statunitense; 
    e)  ordini  di  bonifico  permanente  a  favore   di   un   conto
intrattenuto negli Stati Uniti; 
    f) procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a  un
soggetto con indirizzo statunitense; oppure 
    g) indirizzo "c/o" o  di  fermo  posta  che  rappresenta  l'unico
indirizzo del titolare del conto presente negli archivi  della  RIFI.
Per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante,
un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti non  costituisce  un
indizio di conti statunitensi. 
    2. Se tramite la ricerca elettronica non viene  rilevato  nessuno
degli indizi di conti  statunitensi,  non  sono  richiesti  ulteriori
interventi fino a quando non vi sia un cambiamento di circostanze sul
pertinente conto finanziario a seguito del  quale  uno  o  piu'  U.S.
Indicia vengono associati al conto stesso. 
    3. Se tramite la ricerca elettronica vengono rilevati uno o  piu'
U.S. Indicia, la RIFI considera il pertinente conto finanziario  come
conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga  di
applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione. 
    4. Nonostante  la  rilevazione  di  U.S.  Indicia  ai  sensi  del
sub-paragrafo  B(1)  della  presente  sezione,  una  RIFI  non   deve
considerare un conto finanziario come conto statunitense  oggetto  di
comunicazione nei casi in cui: 
      a) ove il titolare del conto sia identificato come cittadino  o
residente statunitense, la RIFI acquisisca  o  abbia  precedentemente
verificato,  conservandone   traccia   in   archivio,   la   seguente
documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente  negli  Stati
Uniti; 
    (2)  un  valido  documento  rilasciato  da   un   ente   pubblico
autorizzato che viene comunemente utilizzato ai  fini  identificativi
comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti. 
      b)  ove  le  informazioni  sul  titolare  del  conto  indichino
univocamente  un  luogo  di  nascita  negli  Stati  Uniti,  la   RIFI
acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone  traccia
in archivio, la seguente documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente  negli  Stati
Uniti; 
    (2)  un  valido  documento  rilasciato  da   un   ente   pubblico
autorizzato che viene comunemente utilizzato ai  fini  identificativi
comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti; 
    (3) una copia del Certificate  of  Loss  of  Nationality  of  the
United  States  del  titolare  del  conto  ovvero   una   ragionevole
spiegazione scritta che indichi le ragioni per cui  il  titolare  del
conto  ha  rinunciato  alla  cittadinanza  statunitense  o  non  l'ha
ottenuta alla nascita; 
      c) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano  un
indirizzo corrente postale o di residenza statunitense, ovvero uno  o
piu' numeri telefonici  statunitensi,  la  RIFI  acquisisca  o  abbia
precedentemente verificato, conservandone  traccia  in  archivio,  la
seguente documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente  negli  Stati
Uniti; 
    (2) un  certificato  di  residenza  rilasciato  dalla  competente
Autorita' fiscale ovvero un valido documento rilasciato  da  un  ente
pubblico  autorizzato  che  viene  comunemente  utilizzato  ai   fini
identificativi; 
      d) ove le informazioni sul titolare  di  un  conto  comprendano
ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli
Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia  precedentemente  verificato,
conservandone traccia in archivio,  un'autocertificazione  attestante
che  il  titolare  del  conto  non  e'  cittadino  statunitense   ne'
fiscalmente residente negli Stati Uniti e: 
    (1) un  certificato  di  residenza  rilasciato  dalla  competente
Autorita' fiscale  o  un  valido  documento  rilasciato  da  un  ente
pubblico  autorizzato  che  viene  comunemente  utilizzato  ai   fini
identificativi; ovvero 
    (2) una  ragionevole  spiegazione  scritta  che  attesti  che  il
titolare del conto non e' cittadino ne' fiscalmente  residente  negli
Stati Uniti; 
      e) ove le informazioni  sul  titolare  di  un  conto  includano
numeri telefonici statunitensi e non statunitensi, ovvero una procura
o potesta' di firma attualmente valida conferita a  un  soggetto  con
indirizzo statunitense, ovvero un indirizzo "c/o" o  di  fermo  posta
che rappresenta l'unico recapito del  titolare  del  conto,  la  RIFI
acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone  traccia
in archivio: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente  negli  Stati
Uniti; ovvero 
    (2) un  certificato  di  residenza  rilasciato  dalla  competente
Autorita' fiscale ovvero un valido documento rilasciato  da  un  ente
pubblico  autorizzato  che  viene  comunemente  utilizzato  ai   fini
identificativi. 
C. Termini   e   procedure   supplementari   applicabili   ai   conti
  preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante. 
    1.  Le  RIFI  effettuano  le  procedure  di  verifica  dei  conti
preesistenti di persone fisiche di  importo  non  rilevante  ai  fini
dell'individuazione degli U.S. Indicia entro il 30 giugno 2016. 
    2. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di  importo
non rilevante si verifichi un cambiamento di  circostanze  a  seguito
del quale si associano al conto stesso uno o piu' degli U.S.  Indicia
descritti al sub-paragrafo  B(1)  della  presente  sezione,  la  RIFI
considera tale conto finanziario come conto statunitense  oggetto  di
comunicazione a meno che non scelga  di  applicare  il  sub-paragrafo
B(4) della presente sezione. 
    3. Con esclusione dei conti di deposito di cui  al  sub-paragrafo
A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone  fisiche
di importo non rilevante identificati come conti statunitensi oggetto
di  comunicazione  si  considerano  tali  per  tutte  le   annualita'
successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere  una
persona statunitense specificata. 
D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone
  fisiche di importo rilevante al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre del
  2015 o di un anno solare successivo. 
    1. Ricerca negli archivi elettronici. 
    La RIFI verifica le informazioni rintracciabili  elettronicamente
conservate nei propri archivi al fine di individuare la  presenza  di
uno o piu' degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo  B(1)  della
presente sezione. 
    2. Ricerca negli archivi cartacei. 
    Se le  banche  dati  della  RIFI  interrogabili  elettronicamente
prevedono  appositi  campi  per  l'acquisizione  delle   informazioni
individuate al sub-paragrafo D(3)  della  presente  sezione,  non  e'
necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le  banche
dati interrogabili elettronicamente non acquisiscono la totalita'  di
tali informazioni, per individuare la presenza di uno  o  piu'  degli
U.S. Indicia di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione,  la
RIFI verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella misura  in
cui non sono contenuti  in  tale  anagrafica,  i  seguenti  documenti
associati al conto finanziario e acquisiti  nel  corso  degli  ultimi
cinque anni: 
    a) le piu' recenti prove documentali; 
    b) il piu' recente contratto di apertura del conto o la  relativa
documentazione; 
    c) la piu' recente documentazione acquisita in  conformita'  alle
procedure antiriciclaggio o per altre finalita' di legge; 
    d) eventuali procure o potesta' di firma attualmente valide; 
    e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti. 
    3. Eccezione nel caso in cui gli archivi  elettronici  contengano
informazioni sufficienti. 
    La RIFI non deve  eseguire  la  ricerca  negli  archivi  cartacei
descritta al sub-paragrafo D(2) della  presente  sezione  qualora  le
informazioni  rintracciabili  elettronicamente   presso   la   stessa
comprendano i seguenti dati: 
    a) cittadinanza e/o residenza del titolare del conto; 
    b) attuale indirizzo postale e/o di residenza  del  titolare  del
conto; 
    c) eventuale/i numero/i di telefono attuale/i  del  titolare  del
conto; 
    d) presenza di eventuali ordini di bonifico permanente  a  favore
di un altro conto; 
    e) presenza di un indirizzo "c/o" o di fermo posta  del  titolare
del conto, laddove  non  siano  registrati  indirizzi  postali  o  di
residenza del titolare del conto; 
    f) presenza di eventuali procure o potesta' di firma sul conto. 
    4. Richiesta al responsabile del rapporto. 
    In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei  ed  elettronici
di cui sopra, la RIFI considera come conti  statunitensi  oggetto  di
comunicazione tutti i conti  di  importo  rilevante  affidati  ad  un
responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti  collegati  a
tale conto) se il responsabile del rapporto ha  effettiva  conoscenza
del fatto che il titolare  del  conto  e'  una  persona  statunitense
specificata. 
    5. Effetti del rilevamento di U.S. Indicia 
    a) se nel corso della procedura di verifica rafforzata non  viene
rilevato nessuno degli U.S. Indicia elencati  al  sub-paragrafo  B(1)
della presente sezione e il conto non e' altresi'  identificato  come
detenuto da una persona statunitense  specificata  nell'ambito  della
richiesta al responsabile del rapporto di cui al  sub-paragrafo  D(4)
della presente sezione, non sono richiesti ulteriori interventi  fino
a quando non si verifica un cambiamento di circostanze come descritto
al sub-paragrafo E(4) della presente sezione; 
    b) se nel corso della  procedura  di  verifica  rafforzata  viene
rilevato uno o piu' degli indizi di conti  statunitensi  elencati  al
sub-paragrafo B(1) della presente sezione, o  se  successivamente  si
verifica  un   cambiamento   di   circostanze   da   cui   scaturisce
l'associazione al conto stesso di uno o piu' U.S.  Indicia,  la  RIFI
considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a
meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente
sezione; 
    c) con esclusione dei conti di deposito di cui  al  sub-paragrafo
A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone  fisiche
di importo rilevante identificati come conti statunitensi oggetto  di
comunicazione si considerano tali per tutte le annualita' successive,
a meno che il titolare del conto non  cessi  di  essere  una  persona
statunitense specificata. 
E. Termini e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti
  di persone fisiche di importo rilevante. 
    1. Le RIFI effettuano le procedure  di  verifica  rafforzata  dei
conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante  entro  il
30 giugno 2015. 
    Qualora  un  conto  finanziario  sia  identificato   come   conto
statunitense oggetto di comunicazione in base a detta verifica  entro
il 31 dicembre 2014, la RIFI segnala le informazioni richieste per il
2014 nella prima comunicazione relativa al conto  e,  per  tutti  gli
anni successivi, con cadenza annuale. 
    Qualora detto  conto  finanziario  sia  identificato  come  conto
statunitense oggetto di comunicazione dopo il  31  dicembre  2014  ed
entro il 30 giugno 2015, la RIFI non deve segnalare  le  informazioni
richieste su tale conto per il 2014 ed effettua le comunicazioni  sul
conto relative alle annualita' successive. 
    2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica
non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo  diventa  al  31
dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, la RIFI completa le
procedure di verifica rafforzata descritte al sub-paragrafo  D  della
presente sezione  entro  i  sei  mesi  successivi  all'ultimo  giorno
dell'anno solare in cui il conto diviene conto di importo  rilevante.
La RIFI segnala le informazioni richieste su  tale  conto  a  partire
dall'anno in cui esso  viene  identificato  come  conto  statunitense
oggetto di comunicazione e, per le annualita' successive, con cadenza
annuale. 
    3. Salvo quanto previsto dal sub paragrafo  E(4)  della  presente
sezione  e  con  l'eccezione  della  richiesta  al  responsabile  del
rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, la RIFI
non e' tenuta ad effettuare le procedure di verifica rafforzata su un
conto di importo rilevante su base annuale. 
    4. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di  importo
rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze  a  seguito  del
quale si associano al conto stesso uno  o  piu'  degli  U.S.  Indicia
descritti al sub-paragrafo  B(1)  della  presente  sezione,  la  RIFI
considera tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione
a meno che non  scelga  di  applicare  il  sub-paragrafo  B(4)  della
presente sezione. 
    5. Le RIFI mettono in atto procedure idonee  a  garantire  che  i
responsabili del rapporto possano individuare  eventuali  cambiamenti
di circostanze riguardanti un conto. 
F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono  stati  documentati
  per altre finalita'. 
    Una RIFI che, per adempiere i propri  obblighi  ai  sensi  di  un
accordo con l'IRS del tipo qualified intermediary, ovvero al fine  di
adempiere i propri obblighi ai sensi del Capitolo 61  del  Titolo  26
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti,  abbia  precedentemente
ottenuto dal titolare di un conto documentazione da cui si evince che
quest'ultimo non ha lo status ne' di cittadino  statunitense  ne'  di
residente statunitense, non e' obbligata a effettuare le procedure di
cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti
di importo non rilevante o le procedure di cui  ai  sub-paragrafi  da
D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a  conti  di  importo
rilevante. 
Sezione III - Nuovi conti di persone fisiche 
A. Conti  per  i  quali   non   sussiste   l'obbligo   di   verifica,
  identificazione o comunicazione. 
    Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della  facolta'  di
cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),  del  presente  decreto,  non
sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione  per  i
seguenti conti finanziari: 
    1. Nuovi conti di persone  fisiche  che  costituiscono  conti  di
deposito, a meno che il saldo di tali conti  non  superi  $50.000  al
termine  di  un   anno   solare   o   altro   adeguato   periodo   di
rendicontazione. 
    2. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono CVIC, a  meno
che il valore maturato non superi $ 50.000  al  termine  di  un  anno
solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 
B. Procedure di verifica per i nuovi conti di persone fisiche. 
    1. Per i nuovi  conti  di  persone  fisiche,  diversi  da  quelli
descritti  al  sub-paragrafo  A  della  presente  sezione,   all'atto
dell'apertura del conto (o entro  90  giorni  dal  termine  dell'anno
solare in cui il  conto  cessa  di  ricadere  nella  descrizione  del
sub-paragrafo  A  della  presente   sezione)   la   RIFI   acquisisce
un'attestazione di residenza fiscale nella forma di: 
    a) autocertificazione, che puo' essere parte della documentazione
di apertura del conto, che consenta di determinare se il titolare del
conto e' residente negli Stati Uniti ai fini fiscali; ovvero 
    b) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita'
fiscale ovvero  valido  documento  rilasciato  da  un  ente  pubblico
autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi. 
    La RIFI verifica l'attendibilita' dell'attestazione di  residenza
fiscale acquisita ai  sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del  presente
sub-paragrafo  sulla  base   delle   altre   informazioni   acquisite
nell'ambito delle procedure  di  apertura  del  conto,  ivi  compresa
l'eventuale  documentazione  raccolta  ai   sensi   delle   procedure
antiriciclaggio. 
    2. Se l'attestazione di residenza fiscale  acquisita  nell'ambito
delle procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della  presente  sezione
indica che il titolare del conto e' residente negli  Stati  Uniti  ai
fini fiscali, la RIFI considera  il  conto  come  conto  statunitense
oggetto  di  comunicazione  e  acquisisce  un'autocertificazione  che
comprende il TIN degli Stati Uniti. 
    3. Se la RIFI, a seguito di un  cambiamento  di  circostanze,  ha
conoscenza  o  ha  motivo  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che
l'attestazione  di  residenza  fiscale  acquisita  nell'ambito  delle
procedure di cui al sub-paragrafo  (B)1  della  presente  sezione  e'
divenuta inesatta o inattendibile,  acquisisce  una  nuova  copia  di
detta attestazione di residenza fiscale per stabilire se il  titolare
del conto e' un cittadino statunitense o fiscalmente residente  negli
Stati Uniti. Se la RIFI non riesce  ad  acquisire  una  nuova  valida
attestazione di residenza fiscale,  considera  il  conto  come  conto
statunitense oggetto di comunicazione. 
C. Eccezioni e procedure alternative di identificazione. 
    1. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di  comunicazione
i contratti collettivi di assicurazione per i quali e' misurabile  un
valore maturato e i contratti  collettivi  di  rendita  stipulati  da
datori di  lavoro  in  favore  dei  propri  dipendenti.  La  predetta
esclusione si applica fino alla  data  in  cui  viene  effettuato  un
pagamento in favore  del  dipendente/titolare  della  polizza  o  del
beneficiario e a condizione che: 
    a) il datore di lavoro  attesti  che  nessun  dipendente/titolare
della polizza e' una persona statunitense; 
    b) il contratto sia stipulato da un datore di lavoro in favore di
almeno venticinque dipendenti/titolari della polizza; 
    c)  gli  unici  soggetti  legittimati  a  ricevere  i   pagamenti
derivanti dal contratto siano  i  dipendenti/titolari  della  polizza
ovvero i beneficiari mortis causa da essi nominati; 
    d) l'ammontare  complessivo  dei  pagamenti  dovuti  a  qualunque
dipendente/titolare  di  polizza  o   beneficiario   non   ecceda   $
1.000.000,00. 
    2. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di  comunicazione
i contratti assicurativi sulla vita per i quali risulta misurabile un
valore maturato a condizione che la RIFI non sia a conoscenza o abbia
motivo di essere a conoscenza del  fatto  che  i  beneficiari  mortis
causa di tali contratti sono persone statunitensi. 
Sezione IV - Conti preesistenti di entita' 
A. Conti preesistenti di entita' per i quali non  sussiste  l'obbligo
  di verifica, identificazione o comunicazione. 
    Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della  facolta'  di
cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),  del  presente  decreto,  non
sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione  per  i
conti preesistenti di entita' il cui saldo o valore non sia superiore
a $ 250.000, fintantoche' detto saldo non superi $ 1.000.000. 
B. Conti preesistenti di entita' soggetti a verifica. 
    I conti preesistenti di entita' il cui saldo o  valore  superi  $
250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di  entita'  il  cui
saldo o valore sia inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 ma  superi
$ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno  solare  successivo,
sono soggetti a verifica in conformita' alle  procedure  indicate  al
sub-paragrafo D della presente sezione. 
C. Conti preesistenti di entita' per i quali  sussiste  l'obbligo  di
  comunicazione. 
    Con riferimento ai  conti  preesistenti  di  entita'  soggetti  a
verifica, si considerano conti statunitensi oggetto di  comunicazione
solamente i conti detenuti da una o piu'  entita'  che  sono  persone
statunitensi specificate ovvero da Passive NFFE controllate da una  o
piu' persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini
statunitensi. Inoltre, per i conti detenuti da NPFI viene  comunicato
all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti su tali
conti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto. 
D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti preesistenti
  di entita' per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. 
    Per i conti preesistenti di entita' descritti al sub-paragrafo  B
della presente sezione, la RIFI  applica  le  seguenti  procedure  di
verifica per determinare se il  conto  e'  detenuto  da  una  o  piu'
persone statunitensi specificate, ovvero da Passive NFFE  controllate
da una o piu' persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti  o
cittadini statunitensi, ovvero da NPFI: 
      1.  Determinare  se  l'entita'  e'  una  persona   statunitense
specificata: 
    a) verifica delle informazioni conservate per finalita' di  legge
o dei rapporti con la clientela  (ivi  comprese  quelle  raccolte  ai
sensi delle  procedure  antiriciclaggio)  per  determinare  se  dette
informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' una persona
statunitense. A tal fine, tra le informazioni indicanti che l'entita'
e' una persona statunitense rientrano  un  luogo  di  costituzione  o
organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense; 
    b) se le informazioni indicano che l'entita' titolare  del  conto
e' una persona statunitense, la RIFI considera il  conto  come  conto
statunitense  oggetto  di  comunicazione  a  meno  che  non   ottenga
un'autocertificazione da  parte  del  titolare  del  conto,  o  possa
ragionevolmente  determinare,  in  base  a  informazioni  in  proprio
possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del  conto  non
e' una persona statunitense specificata. 
      2. Determinare se un'entita' non statunitense e' un'istituzione
finanziaria: 
    a) verifica delle informazioni conservate per finalita' di  legge
o dei rapporti con la clientela  (ivi  comprese  quelle  raccolte  ai
sensi delle  procedure  antiriciclaggio)  per  determinare  se  dette
informazioni  indicano  che   l'entita'   titolare   del   conto   e'
un'istituzione finanziaria; 
    b) se le informazioni indicano che l'entita' titolare  del  conto
e' un'istituzione finanziaria, o se la  RIFI  verifica  il  GIIN  del
titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS, il  conto  non
e' un conto statunitense oggetto di comunicazione. 
      3. Determinare se un'istituzione  finanziaria  e'  una  NPFI  i
pagamenti  effettuati  alla  quale  sono  soggetti   all'obbligo   di
comunicazione per l'importo complessivo ai sensi dell'art.  5,  comma
1, lettera e) del presente decreto: 
    a) salva l'applicazione del sub-paragrafo D(3)(b) della  presente
sezione, se il  titolare  del  conto  e'  un'istituzione  finanziaria
italiana o di una giurisdizione  che  ha  sottoscritto  un  IGA,  non
sussiste  l'obbligo  di  ulteriori  verifiche,   identificazioni,   o
comunicazioni con riferimento al conto. La RIFI puo'  ragionevolmente
determinare che il titolare del conto e'  un'istituzione  finanziaria
italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA sulla base
di informazioni  pubblicamente  disponibili  o  in  proprio  possesso
ovvero verificando il GIIN del titolare  del  conto  sulla  FFI  list
pubblicata dall'IRS; 
    b)  se  il  titolare  del  conto  e'  un'istituzione  finanziaria
italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un  IGA  trattata
dall'IRS come NPFI, il conto non e' un conto statunitense soggetto  a
comunicazione, ma i pagamenti effettuati al titolare del  conto  sono
oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  e)
del presente decreto; 
    c) se il titolare del conto  non  e'  un'istituzione  finanziaria
italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA,  la  RIFI
considera tale entita' come NPFI i pagamenti  effettuati  alla  quale
sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1,  lettera
e) del presente decreto, a meno che la RIFI: 
    (1) ottenga un'autocertificazione con la quale l'entita' titolare
del conto dichiara di essere una CDCFFI o un EBO; ovvero 
    (2) nel caso delle PFFI o delle RDCFFI,  verifichi  il  GIIN  del
titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS. 
      4. Determinare se un conto detenuto da una  NFFE  e'  un  conto
statunitense oggetto di comunicazione. 
    Per il titolare di un conto preesistente di entita'  che  non  e'
identificato ne' come  persona  statunitense,  ne'  come  istituzione
finanziaria, la RIFI  individua  (i)  se  l'entita'  ha  persone  che
esercitano il controllo, (ii) se l'entita' e'  una  Passive  NFFE,  e
(iii) se una  o  piu'  delle  persone  che  esercitano  il  controllo
sull'entita' sono cittadini o residenti degli Stati  Uniti.  In  tale
determinazione la RIFI segue le regole dei sub-paragrafi da D(4)(a) a
D(4)(d) della presente  sezione  nell'ordine  piu'  appropriato  alle
circostanze: 
    a) per determinare le persone  che  esercitano  il  controllo  su
un'entita', una RIFI  puo'  utilizzare  le  informazioni  raccolte  e
conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio; 
    b) per determinare se un'entita' e' una  Passive  NFFE,  la  RIFI
ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto, a meno
che, in base alle informazioni in proprio  possesso  o  pubblicamente
disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN per i  conti  detenuti
da Direct Reporting NFFE e Sponsored Direct Reporting NFFE, essa  non
possa verosimilmente determinare che l'entita' e' una Active NFFE; 
    c) per determinare se una persona che esercita  il  controllo  su
una Passive NFFE e' un cittadino statunitense o  un  residente  negli
Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI puo' utilizzare: 
    (1) le informazioni raccolte e  conservate  in  conformita'  alle
procedure antiriciclaggio, nel  caso  di  un  conto  preesistente  di
entita' detenuto da una o piu'  NFFE  con  saldo  che  non  superi  $
1.000.000; ovvero 
    (2) nel caso di un conto preesistente di entita' detenuto da  una
o piu' NFFE con saldo che superi $  1.000.000,  un'autocertificazione
da parte dell'entita' titolare del conto o della persona che esercita
il controllo su detta entita' 
      d) se almeno una delle persone che esercitano il  controllo  su
una Passive NFFE e' un cittadino statunitense o  e'  residente  negli
Stati Uniti, il conto e' considerato come conto statunitense  oggetto
di comunicazione. 
E. Termini per le verifiche e le procedure supplementari  applicabili
  ai conti preesistenti di entita'. 
    1. Le RIFI effettuano entro il 30 giugno  2016  le  procedure  di
verifica dei conti preesistenti di entita' con  saldo  o  valore  che
superi $ 250.000 al 30 giugno 2014. 
    2.  Le  RIFI  effettuano  le  procedure  di  verifica  dei  conti
preesistenti di entita' con saldo o valore che non superi  $  250.000
al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del  2015
o di un anno solare successivo, entro i sei mesi successivi alla fine
dell'anno solare in cui detto saldo o valore supera $ 1.000.000. 
    3. Se la RIFI, a seguito di un  cambiamento  di  circostanze,  ha
conoscenza  o  ha  motivo  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che
l'autocertificazione o altra documentazione  associata  al  conto  e'
divenuta inesatta o inattendibile, ridetermina lo status del titolare
del conto in conformita' alle procedure descritte al sub-paragrafo  D
della presente sezione. 
F. Procedure alternative di identificazione. 
    1. Per determinare lo status dei titolari dei conti  preesistenti
di entita' descritti al sub-paragrafo B della  presente  sezione,  la
RIFI puo' utilizzare,  in  alternativa  alle  procedure  indicate  al
sub-paragrafo  D,  le  informazioni  elaborate  dai  propri   sistemi
standardizzati di codificazione industriale e  contenute  nei  propri
archivi. Per sistema standardizzato di codificazione  industriale  si
intende un sistema utilizzato dalla RIFI, per  finalita'  diverse  da
quelle fiscali, allo scopo di classificare i titolari  del  conto  in
base alla tipologia di attivita' esercitata. Tale sistema deve essere
gia' in uso al 1° gennaio 2012 ovvero, se la RIFI e' stata costituita
successivamente, entro sei mesi  dalla  data  di  costituzione  della
RIFI. 
    2. La RIFI puo' ritenere valido lo status del titolare del conto,
determinato ai sensi del numero 1 del presente  sub-paragrafo  F,  se
non rileva uno o piu' degli U.S. Indicia  di  cui  al  numero  3  del
presente sub-paragrafo F.  In  presenza  di  U.S.  Indicia,  la  RIFI
considera il conto finanziario come  conto  statunitense  oggetto  di
comunicazione, a meno che  ottenga  un'autocertificazione  attestante
che il titolare del conto non e' fiscalmente  residente  negli  Stati
Uniti e una delle prove documentali indicate al  sub-paragrafo  A(10)
della sezione I. 
    3. Ai fini del presente sub-paragrafo  F,  per  U.S.  Indicia  si
intende: 
    a) classificazione del titolare del conto  come  residente  negli
Stati Uniti; 
    b) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense; 
    c) ordini di  bonifico  permanente  in  favore  di  un  indirizzo
statunitense o di un conto intrattenuto negli Stati Uniti; 
    d) attuale numero  di  telefono  statunitense  del  titolare  del
conto; 
    e) procura o potesta' di  firma  conferita  ad  un  soggetto  con
indirizzo statunitense; 
    f) indirizzo "c/o" o  di  fermo  posta  che  rappresenta  l'unico
indirizzo disponibile per l'entita' titolare del conto. 
Sezione V - Nuovi conti di entita' 
    A. La RIFI determina se il titolare del conto e': (i) una persona
statunitense specificata (Specified U.S. Person); (ii) un'istituzione
finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto
un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial  Institution
(PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial  Istitutions  (DCFFI),
un Exempt Beneficial Owner (EBO), ovvero (iv) una Active NFFE  o  una
Passive NFFE. 
    B. Una RIFI puo' ragionevolmente determinare che il  titolare  di
un conto e' una  Active  NFFE,  un'istituzione  finanziaria  italiana
(IFI) o di altra giurisdizione che  ha  sottoscritto  un  IGA  (PJFI)
sulla  base  delle  informazioni  in  proprio  possesso  o  che  sono
pubblicamente disponibili, ivi incluso  il  riscontro  del  GIIN  del
titolare del conto. 
    C. In tutti gli altri casi, la RIFI  ottiene  un'attestazione  di
residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare  del
conto per stabilire lo status dello stesso. 
    1. Se l'entita' titolare del conto e'  una  persona  statunitense
specificata (Specified U.S. Person), la RIFI considera il conto  come
conto  statunitense  oggetto  di   comunicazione   (U.S.   Reportable
Account). 
    2. Se l'entita' titolare del conto e' una Passive NFFE,  la  RIFI
identifica le persone che esercitano il controllo su tale entita'  in
conformita' alle procedure antiriciclaggio, e determina se almeno una
di tali persone e' un cittadino o un residente degli Stati  Uniti  in
base  ad  un'attestazione  di  residenza  fiscale  nella   forma   di
autocertificazione da parte dell'entita' titolare del conto  o  delle
persone che esercitano il controllo su detta entita'. Se  almeno  una
di tali persone e' un cittadino statunitense  o  e'  residente  negli
Stati Uniti, il conto e' considerato come conto statunitense  oggetto
di comunicazione. 
    3.  Se  l'entita'  titolare  del  conto  e':  (i)   una   persona
statunitense  (U.S.  Person)  diversa  da  una  persona  statunitense
specificata; (ii) salvo quanto previsto nel sub-paragrafo C(4)  della
presente sezione, un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di  una
giurisdizione  che  ha  sottoscritto  un  IGA   (PJFI);   (iii)   una
Participating  Foreign  Financial  Institution  (PFFI),  una   Deemed
Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial
Owner  (EBO);  (iv)  una  Active  NFFE;  (v)  una  Passive  NFFE  non
controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti, il conto  non
e' considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione e non
sussiste alcun obbligo di comunicazione. 
    4. Se l'entita' titolare del conto e'  una  NPFI,  il  conto  non
costituisce  un  conto  statunitense  oggetto  di  comunicazione,  ma
l'importo aggregato dei pagamenti corrisposti al titolare  del  conto
deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e)  del
presente decreto. 
Sezione VI - Regole supplementari 
A. Regole supplementari 
    Nell'applicare le procedure di due diligence, le RIFI adottano le
seguenti regole supplementari: 
      1. Regola di aggregazione dei conti 
    Al fine di determinare il saldo  o  valore  aggregato  dei  conti
detenuti da una persona fisica o  da  un'entita',  una  RIFI  aggrega
tutti i conti del medesimo  titolare  intrattenuti  presso  di  essa,
nonche'  quelli  intrattenuti  presso  membri  del  proprio  Expanded
Affiliated  Group  o  Sponsored  FI  Group,  sempreche'   i   sistemi
informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento  ad  un
dato, quale il codice cliente o il codice fiscale  del  titolare  del
conto.  Ai  fini   dell'applicazione   della   presente   regola   di
aggregazione, con riferimento ai conti di persone  fisiche,  la  RIFI
attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato  l'intero
saldo o valore del conto. 
      2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai  responsabili
del rapporto 
    Una RIFI, per determinare se il conto intrattenuto da una persona
fisica e' un conto di importo rilevante, aggrega tutti  i  conti  che
sono affidati ad un responsabile del rapporto, ove quest'ultimo abbia
conoscenza o motivo di essere a conoscenza del fatto che si tratti di
conti  direttamente  o  indirettamente   posseduti,   controllati   o
costituiti, non in qualita' di fiduciario,  dalla  medesima  persona.
Per responsabile del rapporto  si  intende  un  funzionario  o  altro
dipendente della RIFI a cui la  RIFI  stessa  ha  assegnato  su  base
continuativa la responsabilita' di seguire uno  o  piu'  titolari  di
conti con saldo  o  valore  superiore  a  $  1.000.000,00,  ai  quali
fornisce  consulenza  o  altre  eventuali  attivita'  di  servizio  e
assistenza. Ai fini del calcolo  del  predetto  saldo  o  valore,  si
applica la regola di aggregazione dei conti di cui al  numero  1  del
presente sub-paragrafo A. 
      3. Regola per la conversione valutaria 
        Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei  conti
denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, le RIFI
convertono l'importo delle soglie  in  dollari  di  cui  al  presente
Allegato I in tale valuta utilizzando il tasso  di  cambio  a  pronti
pubblicato, fissato all'ultimo  giorno  dell'anno  solare  precedente
l'anno in cui determina tale saldo o valore. 
      4. Durata della documentazione utilizzabile ai fini  della  due
diligence. 
        Le prove documentali di cui al numero 10 del sub-paragrafo  A
della sezione I nonche' le autocertificazioni rilasciate dal titolare
del conto  utilizzate  dalle  RIFI  per  determinare  lo  status  dei
titolari  dei  conti  ai  fini  della  due  diligence  hanno   durata
illimitata, sempreche' non intervengano  cambiamenti  di  circostanze
che comportano una variazione di tale status. 
      5.  Documentazione   utilizzabile   per   i   conti   acquisiti
nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano  l'acquisizione
in massa di conti. 
        Una RIFI puo' documentare i conti  acquisiti  nell'ambito  di
operazioni di fusione o che comportano  l'acquisizione  in  massa  di
conti  avvalendosi   della   documentazione   raccolta   dai   propri
predecessori o danti causa. 
        Qualora la RIFI acquisisca i predetti conti da  un  soggetto,
diverso da un membro del proprio Expanded Affiliated Group,  che  sia
un sostituto d'imposta statunitense ovvero che abbia  gia'  adempiuto
gli obblighi di due diligence e rivesta  la  qualifica  di  RIFI,  di
RDCFFI di cui all'art.  1,  numero  10.1,  lettera  b)  del  presente
decreto, di PFFI, essa puo' ritenere valido lo  status  dei  titolari
dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa  per  un
periodo di sei mesi dalla data dell'acquisizione di  detti  conti,  a
meno che non sia a  conoscenza  che  tale  status  e'  errato  o  non
intervenga un cambiamento di circostanze. Trascorso tale  periodo  di
sei mesi, la RIFI che  acquisisce  i  predetti  conti  puo'  ritenere
valido lo status dei  titolari  dei  conti  determinato  dal  proprio
predecessore o dante causa se la documentazione in proprio  possesso,
inclusa quella ottenuta  dal  proprio  predecessore  o  dante  causa,
conferma tale status.