Allegato I Obblighi di due diligence per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti a talune Non Participating Financial Institution Sezione I - Definizioni e regole generali A. Definizioni Ai fini dell'effettuazione delle procedure di due diligence: 1. "Conti preesistenti" designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014. 2. "Nuovi conti" designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014. 3. "Conti di persone fisiche" designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da persone fisiche. 4. "Conti di entita'" designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da soggetti diversi da persone fisiche. 5. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante" designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a $ 50.000,00 ($ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore o uguale a $ 1.000.000,00. 6. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante" designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede $ 1.000.000,00. 7. "Conti preesistenti di entita'" designa i conti finanziari di entita' aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014. 8. "Nuovi conti di entita'" designa i conti finanziari di entita' aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014. 9. "Procedure antiriciclaggio" designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche' dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. "Prove documentali" designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell'ambito delle procedure di due diligence: a) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita' fiscale del Paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi; c) per le entita', documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entita' nonche' l'indirizzo della sua sede principale nel Paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entita' dichiara di essere residente ovvero in cui l'entita' stessa e' legalmente costituita o organizzata; d) per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI agreement, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato specifico di tale giurisdizione al QI agreement per l'identificazione delle persone fisiche o delle entita'; e) bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission. B. Regole generali Nell'applicare le procedure di due diligence le RIFI adottano le seguenti regole: 1. Tutti gli importi in dollari si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute. 2. Ove non diversamente previsto, il saldo o valore di un conto finanziario viene determinato all'ultimo giorno di un anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. 3. Il saldo o valore di una soglia al 30 giugno 2014 viene determinato a tale data ovvero alla fine del periodo di rendicontazione alla clientela immediatamente precedente a tale data. 4. Il saldo o valore di una soglia all'ultimo giorno di un anno solare viene determinato all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare. 5. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della sezione II, un conto finanziario e' considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di due diligence. 6. Le RIFI, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza dell'inesattezza o inaffidabilita' di un'autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale. Sezione II - Conti preesistenti di persone fisiche A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facolta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari: 1. Conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore pari o inferiore a $ 50.000 al 30 giugno 2014, purche' non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo. 2. CVIC e contratti di rendita con saldo o valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014, purche' non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo. 3. CVIC e contratti di rendita, a condizione che tali contratti non possano essere venduti a residenti degli Stati Uniti e che, qualora detenuti da residenti in Italia, siano sottoposti ad obblighi di comunicazione o di applicazione della ritenuta. 4. Conti di deposito con saldo o un valore pari o inferiore a $ 50.000. B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante. 1. Ricerca negli archivi elettronici. La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare uno o piu' dei seguenti indizi di conti statunitensi ("U.S. Indicia"): a) identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense; b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti; c) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense); d) attuale numero di telefono statunitense; e) ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti; f) procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; oppure g) indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi della RIFI. Per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti non costituisce un indizio di conti statunitensi. 2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non vi sia un cambiamento di circostanze sul pertinente conto finanziario a seguito del quale uno o piu' U.S. Indicia vengono associati al conto stesso. 3. Se tramite la ricerca elettronica vengono rilevati uno o piu' U.S. Indicia, la RIFI considera il pertinente conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione. 4. Nonostante la rilevazione di U.S. Indicia ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente sezione, una RIFI non deve considerare un conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui: a) ove il titolare del conto sia identificato come cittadino o residente statunitense, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti; (2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti. b) ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di nascita negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti; (2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti; (3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States del titolare del conto ovvero una ragionevole spiegazione scritta che indichi le ragioni per cui il titolare del conto ha rinunciato alla cittadinanza statunitense o non l'ha ottenuta alla nascita; c) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo corrente postale o di residenza statunitense, ovvero uno o piu' numeri telefonici statunitensi, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti; (2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita' fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; d) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti e: (1) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita' fiscale o un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; ovvero (2) una ragionevole spiegazione scritta che attesti che il titolare del conto non e' cittadino ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti; e) ove le informazioni sul titolare di un conto includano numeri telefonici statunitensi e non statunitensi, ovvero una procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, ovvero un indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico recapito del titolare del conto, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' fiscalmente residente negli Stati Uniti; ovvero (2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita' fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi. C. Termini e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante. 1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli U.S. Indicia entro il 30 giugno 2016. 2. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo non rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto stesso uno o piu' degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI considera tale conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione. 3. Con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualita' successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo. 1. Ricerca negli archivi elettronici. La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o piu' degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione. 2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati della RIFI interrogabili elettronicamente prevedono appositi campi per l'acquisizione delle informazioni individuate al sub-paragrafo D(3) della presente sezione, non e' necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente non acquisiscono la totalita' di tali informazioni, per individuare la presenza di uno o piu' degli U.S. Indicia di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto finanziario e acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni: a) le piu' recenti prove documentali; b) il piu' recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione; c) la piu' recente documentazione acquisita in conformita' alle procedure antiriciclaggio o per altre finalita' di legge; d) eventuali procure o potesta' di firma attualmente valide; e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti. 3. Eccezione nel caso in cui gli archivi elettronici contengano informazioni sufficienti. La RIFI non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D(2) della presente sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati: a) cittadinanza e/o residenza del titolare del conto; b) attuale indirizzo postale e/o di residenza del titolare del conto; c) eventuale/i numero/i di telefono attuale/i del titolare del conto; d) presenza di eventuali ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto; e) presenza di un indirizzo "c/o" o di fermo posta del titolare del conto, laddove non siano registrati indirizzi postali o di residenza del titolare del conto; f) presenza di eventuali procure o potesta' di firma sul conto. 4. Richiesta al responsabile del rapporto. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, la RIFI considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha effettiva conoscenza del fatto che il titolare del conto e' una persona statunitense specificata. 5. Effetti del rilevamento di U.S. Indicia a) se nel corso della procedura di verifica rafforzata non viene rilevato nessuno degli U.S. Indicia elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione e il conto non e' altresi' identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non si verifica un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E(4) della presente sezione; b) se nel corso della procedura di verifica rafforzata viene rilevato uno o piu' degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, o se successivamente si verifica un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o piu' U.S. Indicia, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione; c) con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualita' successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. E. Termini e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante. 1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica rafforzata dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante entro il 30 giugno 2015. Qualora un conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a detta verifica entro il 31 dicembre 2014, la RIFI segnala le informazioni richieste per il 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, per tutti gli anni successivi, con cadenza annuale. Qualora detto conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, la RIFI non deve segnalare le informazioni richieste su tale conto per il 2014 ed effettua le comunicazioni sul conto relative alle annualita' successive. 2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, la RIFI completa le procedure di verifica rafforzata descritte al sub-paragrafo D della presente sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene conto di importo rilevante. La RIFI segnala le informazioni richieste su tale conto a partire dall'anno in cui esso viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e, per le annualita' successive, con cadenza annuale. 3. Salvo quanto previsto dal sub paragrafo E(4) della presente sezione e con l'eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, la RIFI non e' tenuta ad effettuare le procedure di verifica rafforzata su un conto di importo rilevante su base annuale. 4. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto stesso uno o piu' degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI considera tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione. 5. Le RIFI mettono in atto procedure idonee a garantire che i responsabili del rapporto possano individuare eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per altre finalita'. Una RIFI che, per adempiere i propri obblighi ai sensi di un accordo con l'IRS del tipo qualified intermediary, ovvero al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia precedentemente ottenuto dal titolare di un conto documentazione da cui si evince che quest'ultimo non ha lo status ne' di cittadino statunitense ne' di residente statunitense, non e' obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante. Sezione III - Nuovi conti di persone fisiche A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facolta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari: 1. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono conti di deposito, a meno che il saldo di tali conti non superi $50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 2. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono CVIC, a meno che il valore maturato non superi $ 50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. B. Procedure di verifica per i nuovi conti di persone fisiche. 1. Per i nuovi conti di persone fisiche, diversi da quelli descritti al sub-paragrafo A della presente sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del sub-paragrafo A della presente sezione) la RIFI acquisisce un'attestazione di residenza fiscale nella forma di: a) autocertificazione, che puo' essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta di determinare se il titolare del conto e' residente negli Stati Uniti ai fini fiscali; ovvero b) certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorita' fiscale ovvero valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi. La RIFI verifica l'attendibilita' dell'attestazione di residenza fiscale acquisita ai sensi delle lettere a) e b) del presente sub-paragrafo sulla base delle altre informazioni acquisite nell'ambito delle procedure di apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio. 2. Se l'attestazione di residenza fiscale acquisita nell'ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione indica che il titolare del conto e' residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti. 3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'attestazione di residenza fiscale acquisita nell'ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo (B)1 della presente sezione e' divenuta inesatta o inattendibile, acquisisce una nuova copia di detta attestazione di residenza fiscale per stabilire se il titolare del conto e' un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se la RIFI non riesce ad acquisire una nuova valida attestazione di residenza fiscale, considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione. C. Eccezioni e procedure alternative di identificazione. 1. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti collettivi di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato e i contratti collettivi di rendita stipulati da datori di lavoro in favore dei propri dipendenti. La predetta esclusione si applica fino alla data in cui viene effettuato un pagamento in favore del dipendente/titolare della polizza o del beneficiario e a condizione che: a) il datore di lavoro attesti che nessun dipendente/titolare della polizza e' una persona statunitense; b) il contratto sia stipulato da un datore di lavoro in favore di almeno venticinque dipendenti/titolari della polizza; c) gli unici soggetti legittimati a ricevere i pagamenti derivanti dal contratto siano i dipendenti/titolari della polizza ovvero i beneficiari mortis causa da essi nominati; d) l'ammontare complessivo dei pagamenti dovuti a qualunque dipendente/titolare di polizza o beneficiario non ecceda $ 1.000.000,00. 2. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti assicurativi sulla vita per i quali risulta misurabile un valore maturato a condizione che la RIFI non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che i beneficiari mortis causa di tali contratti sono persone statunitensi. Sezione IV - Conti preesistenti di entita' A. Conti preesistenti di entita' per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facolta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti di entita' il cui saldo o valore non sia superiore a $ 250.000, fintantoche' detto saldo non superi $ 1.000.000. B. Conti preesistenti di entita' soggetti a verifica. I conti preesistenti di entita' il cui saldo o valore superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entita' il cui saldo o valore sia inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 ma superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformita' alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente sezione. C. Conti preesistenti di entita' per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Con riferimento ai conti preesistenti di entita' soggetti a verifica, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o piu' entita' che sono persone statunitensi specificate ovvero da Passive NFFE controllate da una o piu' persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi. Inoltre, per i conti detenuti da NPFI viene comunicato all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti su tali conti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto. D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti preesistenti di entita' per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entita' descritti al sub-paragrafo B della presente sezione, la RIFI applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto e' detenuto da una o piu' persone statunitensi specificate, ovvero da Passive NFFE controllate da una o piu' persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi, ovvero da NPFI: 1. Determinare se l'entita' e' una persona statunitense specificata: a) verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge o dei rapporti con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni indicanti che l'entita' e' una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense; b) se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non e' una persona statunitense specificata. 2. Determinare se un'entita' non statunitense e' un'istituzione finanziaria: a) verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge o dei rapporti con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' un'istituzione finanziaria; b) se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' un'istituzione finanziaria, o se la RIFI verifica il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS, il conto non e' un conto statunitense oggetto di comunicazione. 3. Determinare se un'istituzione finanziaria e' una NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto: a) salva l'applicazione del sub-paragrafo D(3)(b) della presente sezione, se il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto. La RIFI puo' ragionevolmente determinare che il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o in proprio possesso ovvero verificando il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS; b) se il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA trattata dall'IRS come NPFI, il conto non e' un conto statunitense soggetto a comunicazione, ma i pagamenti effettuati al titolare del conto sono oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto; c) se il titolare del conto non e' un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, la RIFI considera tale entita' come NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto, a meno che la RIFI: (1) ottenga un'autocertificazione con la quale l'entita' titolare del conto dichiara di essere una CDCFFI o un EBO; ovvero (2) nel caso delle PFFI o delle RDCFFI, verifichi il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS. 4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE e' un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per il titolare di un conto preesistente di entita' che non e' identificato ne' come persona statunitense, ne' come istituzione finanziaria, la RIFI individua (i) se l'entita' ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entita' e' una Passive NFFE, e (iii) se una o piu' delle persone che esercitano il controllo sull'entita' sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. In tale determinazione la RIFI segue le regole dei sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente sezione nell'ordine piu' appropriato alle circostanze: a) per determinare le persone che esercitano il controllo su un'entita', una RIFI puo' utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio; b) per determinare se un'entita' e' una Passive NFFE, la RIFI ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto, a meno che, in base alle informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN per i conti detenuti da Direct Reporting NFFE e Sponsored Direct Reporting NFFE, essa non possa verosimilmente determinare che l'entita' e' una Active NFFE; c) per determinare se una persona che esercita il controllo su una Passive NFFE e' un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI puo' utilizzare: (1) le informazioni raccolte e conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio, nel caso di un conto preesistente di entita' detenuto da una o piu' NFFE con saldo che non superi $ 1.000.000; ovvero (2) nel caso di un conto preesistente di entita' detenuto da una o piu' NFFE con saldo che superi $ 1.000.000, un'autocertificazione da parte dell'entita' titolare del conto o della persona che esercita il controllo su detta entita' d) se almeno una delle persone che esercitano il controllo su una Passive NFFE e' un cittadino statunitense o e' residente negli Stati Uniti, il conto e' considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione. E. Termini per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entita'. 1. Le RIFI effettuano entro il 30 giugno 2016 le procedure di verifica dei conti preesistenti di entita' con saldo o valore che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014. 2. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di entita' con saldo o valore che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui detto saldo o valore supera $ 1.000.000. 3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto e' divenuta inesatta o inattendibile, ridetermina lo status del titolare del conto in conformita' alle procedure descritte al sub-paragrafo D della presente sezione. F. Procedure alternative di identificazione. 1. Per determinare lo status dei titolari dei conti preesistenti di entita' descritti al sub-paragrafo B della presente sezione, la RIFI puo' utilizzare, in alternativa alle procedure indicate al sub-paragrafo D, le informazioni elaborate dai propri sistemi standardizzati di codificazione industriale e contenute nei propri archivi. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema utilizzato dalla RIFI, per finalita' diverse da quelle fiscali, allo scopo di classificare i titolari del conto in base alla tipologia di attivita' esercitata. Tale sistema deve essere gia' in uso al 1° gennaio 2012 ovvero, se la RIFI e' stata costituita successivamente, entro sei mesi dalla data di costituzione della RIFI. 2. La RIFI puo' ritenere valido lo status del titolare del conto, determinato ai sensi del numero 1 del presente sub-paragrafo F, se non rileva uno o piu' degli U.S. Indicia di cui al numero 3 del presente sub-paragrafo F. In presenza di U.S. Indicia, la RIFI considera il conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione, a meno che ottenga un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' fiscalmente residente negli Stati Uniti e una delle prove documentali indicate al sub-paragrafo A(10) della sezione I. 3. Ai fini del presente sub-paragrafo F, per U.S. Indicia si intende: a) classificazione del titolare del conto come residente negli Stati Uniti; b) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense; c) ordini di bonifico permanente in favore di un indirizzo statunitense o di un conto intrattenuto negli Stati Uniti; d) attuale numero di telefono statunitense del titolare del conto; e) procura o potesta' di firma conferita ad un soggetto con indirizzo statunitense; f) indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo disponibile per l'entita' titolare del conto. Sezione V - Nuovi conti di entita' A. La RIFI determina se il titolare del conto e': (i) una persona statunitense specificata (Specified U.S. Person); (ii) un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO), ovvero (iv) una Active NFFE o una Passive NFFE. B. Una RIFI puo' ragionevolmente determinare che il titolare di un conto e' una Active NFFE, un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di altra giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI) sulla base delle informazioni in proprio possesso o che sono pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN del titolare del conto. C. In tutti gli altri casi, la RIFI ottiene un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. 1. Se l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense specificata (Specified U.S. Person), la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account). 2. Se l'entita' titolare del conto e' una Passive NFFE, la RIFI identifica le persone che esercitano il controllo su tale entita' in conformita' alle procedure antiriciclaggio, e determina se almeno una di tali persone e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte dell'entita' titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo su detta entita'. Se almeno una di tali persone e' un cittadino statunitense o e' residente negli Stati Uniti, il conto e' considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione. 3. Se l'entita' titolare del conto e': (i) una persona statunitense (U.S. Person) diversa da una persona statunitense specificata; (ii) salvo quanto previsto nel sub-paragrafo C(4) della presente sezione, un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO); (iv) una Active NFFE; (v) una Passive NFFE non controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti, il conto non e' considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione. 4. Se l'entita' titolare del conto e' una NPFI, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma l'importo aggregato dei pagamenti corrisposti al titolare del conto deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente decreto. Sezione VI - Regole supplementari A. Regole supplementari Nell'applicare le procedure di due diligence, le RIFI adottano le seguenti regole supplementari: 1. Regola di aggregazione dei conti Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un'entita', una RIFI aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonche' quelli intrattenuti presso membri del proprio Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group, sempreche' i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell'applicazione della presente regola di aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la RIFI attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto. 2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto Una RIFI, per determinare se il conto intrattenuto da una persona fisica e' un conto di importo rilevante, aggrega tutti i conti che sono affidati ad un responsabile del rapporto, ove quest'ultimo abbia conoscenza o motivo di essere a conoscenza del fatto che si tratti di conti direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti, non in qualita' di fiduciario, dalla medesima persona. Per responsabile del rapporto si intende un funzionario o altro dipendente della RIFI a cui la RIFI stessa ha assegnato su base continuativa la responsabilita' di seguire uno o piu' titolari di conti con saldo o valore superiore a $ 1.000.000,00, ai quali fornisce consulenza o altre eventuali attivita' di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applica la regola di aggregazione dei conti di cui al numero 1 del presente sub-paragrafo A. 3. Regola per la conversione valutaria Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, le RIFI convertono l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando il tasso di cambio a pronti pubblicato, fissato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui determina tale saldo o valore. 4. Durata della documentazione utilizzabile ai fini della due diligence. Le prove documentali di cui al numero 10 del sub-paragrafo A della sezione I nonche' le autocertificazioni rilasciate dal titolare del conto utilizzate dalle RIFI per determinare lo status dei titolari dei conti ai fini della due diligence hanno durata illimitata, sempreche' non intervengano cambiamenti di circostanze che comportano una variazione di tale status. 5. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti. Una RIFI puo' documentare i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione raccolta dai propri predecessori o danti causa. Qualora la RIFI acquisisca i predetti conti da un soggetto, diverso da un membro del proprio Expanded Affiliated Group, che sia un sostituto d'imposta statunitense ovvero che abbia gia' adempiuto gli obblighi di due diligence e rivesta la qualifica di RIFI, di RDCFFI di cui all'art. 1, numero 10.1, lettera b) del presente decreto, di PFFI, essa puo' ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa per un periodo di sei mesi dalla data dell'acquisizione di detti conti, a meno che non sia a conoscenza che tale status e' errato o non intervenga un cambiamento di circostanze. Trascorso tale periodo di sei mesi, la RIFI che acquisisce i predetti conti puo' ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa se la documentazione in proprio possesso, inclusa quella ottenuta dal proprio predecessore o dante causa, conferma tale status.