(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
MEF 
Dipartimento delle finanze 
                                                 Roma, 15 luglio 2015 
 
Verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni  di
         cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015: 
 
                          Nota metodologica 
 
L'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio  2015,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, ha  modificato
il regime di esenzione IMU per i terreni  previsto  dall'articolo  4,
comma 5-bis, del decreto legge  n.  16  del  2012  e  dal  successivo
decreto ministeriale attuativo del 28 novembre  2014  (pubblicato  in
G.U.  il  6  dicembre   2014).   Quest'ultimo   provvedimento   aveva
radicalmente variato il previgente regime di esenzione  che  rinviava
alla circolare  del  Ministero  delle  finanze  n.  9  del  1993  per
l'individuazione dei comuni esenti (totalmente o parzialmente). 
 
In particolare, il decreto legge n. 4 del 2015 determina (articolo 1,
comma 8) per l'anno 2014 le variazioni compensative  di  risorse  nei
confronti dei comuni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi  3
e 4 del medesimo articolo 1. 
 
Il  successivo   comma   9-quinquies   prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze effettui la verifica  del  gettito  per
l'anno 2014 derivante dall'applicazione delle nuove  disposizioni  in
materia di esenzione IMU  terreni,  sulla  base  di  una  metodologia
condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e
adottata, sentita la Conferenza  Stato  citta'  e  autonomie  locali,
fermo restando l'ammontare complessivo delle variazioni disposte  dal
decreto legge n. 4 del 2015. 
 
La presente nota metodologica determina i criteri di stima  adottati,
d'intesa con ANCI, per  la  verifica  del  gettito  per  l'anno  2014
conseguente all'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge  n.  4
del 2015. 
 
In primo luogo va precisato che gli esiti della verifica si  limitano
all'andamento del solo anno 2014, in quanto i pagamenti acquisiti per
l'anno 2015 riguardano il solo primo semestre e possono  considerarsi
pienamente significativi con riferimento all'effetto delle variazioni
di  regime  fiscale  in  questione  soltanto  per  l'anno  2014,   in
considerazione   delle   scadenze   di   pagamento    necessariamente
posticipate indicate dal citato decreto  legge  n.  4  del  2015;  in
secondo luogo, va sottolineato che in considerazione dei  cambiamenti
normativi intervenuti in rapida successione dal dicembre  al  gennaio
2014-15, la legge ha introdotto una clausola di salvaguardia in  base
alla quale i contribuenti sono  soggetti  per  l'anno  2014  al  piu'
favorevole tra i regimi indicati dal DM del 6 dicembre  2014,  da  un
lato, e dal decreto legge n. 4, dall'altro. 
 
Per un consistente numero di enti, dunque, il procedimento  di  stima
degli  effetti  del  nuovo  regime   2014   non   produce   risultati
utilizzabili per l'anno 2015, per effetto del diverso regime  vigente
a norma di legge. Si tratta in particolare degli enti per i quali  il
regime fiscale 2015 e' piu' gravoso rispetto  a  quello  inizialmente
stabilito  dal  DM  del  6  dicembre  2014,  pari   a   823   Comuni.
L'impossibilita' di considerare tale contingente di  comuni  ai  fini
della verifica 2015 impedisce di valutare nel suo insieme l'andamento
del gettito e le conseguenti eventuali variazioni del gettito stimato
(allegato "A" del decreto legge n. 4 del 2015),  tenuto  anche  conto
del fatto che tale verifica dovrebbe avvenire  sempre  a  parita'  di
oneri /benefici per la finanza pubblica e pertanto  mantenendo  fisso
l'ammontare complessivo del gettito stimato (pari per il 2015 a 268,6
milioni di euro). 
 
Si e' pertanto ritenuto, in  considerazione  dell'anticipo  richiesto
dal  Legislatore  per   l'effettuazione   della   verifica   di   cui
all'articolo 1 del dl 4 (anticipo dal 30 settembre al 30 giugno 2015,
stabilito con il comma 13, articolo 8, del decreto legge  n.  78  del
2015), di procedere  alla  verifica  e  alle  conseguenti  variazioni
relative ai gettiti stimati e riscontrati  con  riferimento  al  solo
anno 2014, riservando ad un successivo momento l'analoga verifica con
riferimento al gettito 2015. 
 
 
Regime normativo 
 
Per l'anno 2014 l'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015  prevede
che l'esenzione dall'IMU si applica: 
 
1) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,  ubicati  nei
comuni classificati come totalmente montani  nell'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istat; 
 
2) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,  ubicati  nei
comuni delle isole minori; 
 
3) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,  posseduti  e
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali, di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  99
del 2004 e iscritti nella previdenza  agricola,  ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani  nell'elenco  dei  comuni  italiani
predisposto dall'Istat (1). 
-------- 
(1) L'esenzione si applica anche in caso di concessione  dei  terreni
in comodato o in affitto da parte di soggetti  imprenditori  agricoli
professionali  o  coltivatori  diretti,  iscritti  nella   previdenza
agricola, ad altri soggetti aventi gli stessi requisiti. 
-------- 
 
La stessa norma prevede inoltre - come  gia'  indicato  al  paragrafo
precedente - che, nel caso che il previgente DM del 6  dicembre  2014
stabilisse per lo stesso anno un regime piu' favorevole, questo abbia
il sopravvento rispetto alla norma a regime, limitatamente al 2014. 
 
 
Individuazione dei comuni 
 
In primo luogo, si  evidenzia  che  il  versamento  del  gettito  IMU
terreni per l'anno 2014 e' stato effettuato in vigenza di tre diverse
normative di riferimento: 
 
- versamenti  fino  al  6  dicembre  2014  secondo  il  regime  della
circolare n. 9 del 1993; 
 
- versamenti dal 6 dicembre 2014 al 24 gennaio 2015 secondo il regime
del decreto ministeriale del 6 dicembre 2014 (da ora DM); 
 
- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio  2015  secondo  il  regime
delineato dal decreto legge n. 4 del 2015 (da ora DL). 
 
Conseguentemente i comuni italiani sono stati classificati in  gruppi
omogenei secondo il regime di esenzione applicabile.  Sono  in  primo
luogo esclusi dalla verifica del gettito i 116 comuni della provincia
autonoma di Bolzano nei quali, dal  2014,  e'  in  vigore  l'IMI  che
sostituisce IMU e TASI. Inoltre, sono parimenti  esclusi  i  seguenti
comuni: 
 
- n. 11 comuni delle isole minori che risultano totalmente  esenti  e
per i quali si provvede al ristoro del mancato gettito  con  separato
contributo (2); 
------- 
(2) I comuni delle isole minori sono 35. Di questi, 8  non  rientrano
nell'ambito di applicazione del DM 28 novembre 2014 e del  DL  4/2015
in quanto non esenti in tutti i regimi; 16, pur  essendo  considerati
dal DM o dal DL, non rientrano nella  verifica  del  gettito  perche'
diventano totalmente esenti. 
------- 
 
 
- n. 2.108 comuni che restano non esenti nei tre regimi considerati; 
 
- n. 1.419 comuni che restano esenti nei tre regimi considerati; 
 
Sono ugualmente esclusi dalla verifica del  gettito  n.  1977  comuni
che, pur interessati dai  provvedimenti  normativi  di  modifica  del
regime di esenzione dall'IMU terreni, risultano totalmente esenti per
l'anno 2014 e per i quali non  puo'  essere  assunto  un  gettito  di
riferimento: 
 
- n. 4 comuni che risultano totalmente  esenti  per  il  2014  e  non
esenti per la circolare 9/1993 ed il DL 4/2015; 
 
- n. 1.947 comuni che risultano totalmente esenti  per  la  circolare
9/1993 ed il DL 4/2015 (537 non esenti in base al DM 28 novembre 2014
e 1.410 parzialmente esenti); 
 
- n. 133 comuni che risultano parzialmente esenti per il 2014  e  non
esenti per la circolare 9/1993 e per il DL; 
 
- n. 59 comuni che  risultano  totalmente  esenti  per  la  circolare
9/1993 e per il DM e che risultano invece non esenti  o  parzialmente
esenti per il DL (applicazione della clausola di salvaguardia); 
 
- n. 26 comuni che diventano totalmente  esenti  per  il  DL  4/2015,
nelle seguenti casistiche: 
    
=====================================================================
|    Regime di    |                   |    Regime di    |           |
|    esenzione    |Regime di esenzione|esenzione DL n.4 | Numero di |
|Circolare 9/1993 |   DM 28/11/2014   |    24/1/2015    |  comuni   |
+=================+===================+=================+===========+
|       PD        |         T         |        T        |     1     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|       PD        |        PE         |        T        |     4     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|       PD        |        NE         |        T        |     0     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|       NE        |         T         |        T        |     5     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|       NE        |        PE         |        T        |     6     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|       NE        |        NE         |        T        |    10     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
|                 |                   |     Totale      |    26     |
+-----------------+-------------------+-----------------+-----------+
    
Ai fini della verifica, sono quindi  stati  presi  in  considerazione
solo i 2.198 comuni che hanno subito un "taglio" di risorse e  quelli
con effetto misto "taglio" e  "ristoro",  attraverso  variazioni  del
Fondo di  solidarieta'  comunale  corrispondenti  all'effetto  atteso
(gettito o ristoro netti) per il 2014 sulla scorta dell'allegato  "B"
al DL. 
 
 
Criteri metodologici 
 
La metodologia adottata per la verifica del gettito considera sia  la
stima indicata nell'allegato B al  DL  sia  gli  effetti  di  gettito
rilevati e il conseguente scostamento rispetto alla stima iniziale. 
 
Per quanto riguarda la stima indicata nell'allegato B essa e'  basata
essenzialmente sulla base imponibile (reddito dominicale)  desumibile
dai dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate e sui  dati  di
fonte  INPS  e  dichiarazioni  dei  redditi  utilizzati  al  fine  di
distinguere  il  gettito  imputabile  a  soggetti  c.d.   agricoltori
professionali  (Imprenditori  agricoli  professionali  e  coltivatori
diretti, iscritti alla previdenza agricola) da quello riferibile alle
altre tipologie di proprietari (c.d.  "rentier").  A  tale  scopo  e'
stata anche considerata la base dati gia' utilizzata per  il  riparto
dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto  legge  n.  133  del
2013 e del comma 711 della legge di stabilita' 2014. La necessita' di
distinguere la  tipologia  di  proprietari  e'  spiegata  dal  regime
agevolato di cui godono gli imprenditori agricoli professionali. 
 
 
 
In questa fase la stima  indicata  nell'allegato  e'  preventivamente
rettificata per un numero limitato di comuni al fine di tenere  conto
di nuovi elementi puntuali emersi dopo l'emanazione del decreto legge
e utili per una maggiore precisione della stima, in  particolare  per
cio' che riguarda la determinazione delle fattispecie esenti. 
 
Per quanto riguarda la rilevazione dell'effetto imputabile al decreto
legge esso e' stato  determinato  sulla  base  dei  criteri  indicati
nell'allegato tecnico.  Tale  effetto  e'  stato  poi  integrato  del
contributo,  in  corso  di  erogazione   da   parte   del   Ministero
dell'Interno, e relativo all'esenzione, di cui all'articolo 1,  comma
4,   del   DL   per   i    terreni    a    immutabile    destinazione
agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e
inusucapibile. Si arriva cosi' ad un  importo  complessivo  di  122,3
milioni di euro (3), a fronte di un effetto  atteso  di  circa  236,5
milioni. 
------- 
(3) L'importo  comprende  l'effetto  imputabile  ai  125  comuni  con
scostamento  positivo  (gettito  effettivo   maggiore   della   stima
iniziale) per i quali, prudenzialmente, lo stesso  scostamento  viene
abbattuto del 70% per la quota eccedente il +10%. 
------- 
 
 
Determinati quindi i  due  nuovi  vettori  "Allegato  B"  e  "gettito
imputabile a DL",  stante  l'obbligo  dell'invarianza  dell'ammontare
complessivo delle variazioni compensative,  gli  importi  complessivi
sono necessariamente riportati, mediante  un'opportuna  procedura  di
espansione,  all'importo  di  236.479.914,20  euro  che   rappresenta
l'ammontare delle variazioni compensative di risorse dell'allegato  B
per i comuni oggetto di verifica (4). Ovviamente  i  due  vettori  si
differenziano per una diversa distribuzione interna. 
------- 
(4)  L'importo  complessivo  dell'Allegato  B  al   DL   risulta   di
230.691.885.33 euro; al  netto  dei  comuni  esclusi  dalla  verifica
l'importo dell'Allegato B risulta pari a 236.479.914,20 euro. 
------- 
 
Nel determinare per ciascun comune il nuovo valore  risultante  dalla
verifica, si effettua una media ponderata tra  i  due  nuovi  vettori
sopra  indicati,  mediando  quindi  tra  l'ipotesi  di   attribuzione
dell'intero scostamento di gettito  ad  una  mancata  compliance  dei
contribuenti e quella opposta che attribuendo esclusiva validita'  al
gettito, imputa l'intero scostamento  ad  imprecisioni  riconducibili
alla stima ed al riparto iniziali. Nella ponderazione si  assegna  un
peso maggiore (5) alla stima da allegato B, ritenendo  che  l'impatto
iniziale del nuovo regime e il sovrapporsi di due modifiche normative
nel breve arco di tempo di  due  mesi  hanno  concorso  fortemente  a
determinare un livello medio di mancata compliance molto superiore  a
quella riscontrabile in generale sull'IMU. 
------- 
(5) Il peso adottato per il vettore basato sugli effetti  di  gettito
e' generalmente del 25%. Prudenzialmente si  adotta  un  peso  minore
(17%) nel caso di enti con un maggiore livello di compliance  (minore
scostamento tra le stime iniziali e il gettito riscontrato), cosi' da
evitare un aumento eccessivo delle stime (e un conseguente piu' forte
impatto del taglio compensativo). 
------- 
 
In  sostanza,   l'informazione   proveniente   dalla   dimensione   e
ripartizione del gettito  imputato  all'effetto  del  DL  costituisce
un'integrazione  delle  informazioni,  piu'  articolate,  incorporate
nella stima  originaria,  attraverso  una  ponderazione  che  mira  a
contemperare le rilevanti diversita' nella ripartizione  interna  dei
due vettori, attraverso l'elaborazione di un  nuovo  vettore  che  si
ritiene piu' vicino all'effettiva dimensione delle basi imponibili. 
 
Il  valore  derivante  dalla  media   ponderata,   sopra   descritta,
rappresenta  quindi  per  ciascun  comune  la  nuova  stima  ottenuta
attraverso la verifica  del  gettito,  riportata  nell'allegato  alla
presente nota. 
 
                           -------------- 
 
                                                     Allegato tecnico 
 
Criteri seguiti per l'accertamento  dello  scostamento  tra  stima  e
gettito 
 
 
L'analisi sui dati di gettito IMU terreni con imputazione  anno  2014
ha come obiettivo la verifica del gettito imputabile all'applicazione
dei  nuovi  criteri  determinati  dal  DL  (cd.  "effetto  DL").   In
particolare, per i comuni in precedenza totalmente  esenti,  l'intero
gettito con imputazione 2014 puo' essere  considerato  come  "effetto
DL" mentre per i comuni che erano "parzialmente  delimitati"  occorre
un'analisi piu' attenta e che non pub limitarsi a prendere  in  esame
l'intero gettito con imputazione 2014. 
 
Per i soli comuni per i quali si applica il medesimo regime normativo
sia nel 2014 che nel 2015, viene preso in esame anche il gettito  con
imputazione anno 2015, che  fornisce  comunque  una  valutazione  del
gettito derivante dal nuovo regime. In particolare,  viene  calcolato
un gettito  teorico  2015  come  proiezione  dell'acconto  versato  a
giugno, che e' utilizzato nella verifica qualora superiore al gettito
2014. In ogni caso, per un confronto omogeneo con le stime il  valore
attribuito a "effetto DL" viene considerato ad aliquota standard  per
la quota parte relativa a un maggior gettito del comune mentre  viene
considerata ad  aliquota  corrente  l'eventuale  ristoro  per  minori
gettiti. 
 
Per i comuni parzialmente delimitati nel regime  della  circolare  e'
stato  considerato  un  confronto  con  il  gettito  di   riferimento
precedente le modifiche normative  del  DM  e  DL.  Tale  gettito  di
riferimento e' stato stimato  sulla  base  dei  versamenti  dell'anno
2012,  proiettati  al  2014  tenendo  conto  della  variazione  delle
aliquote e della modifica della base imponibile per i soggetti IAP/CD
(6). Non sono stati utilizzati i dati dell'ultimo anno 2013 in quanto
i versamenti  effettuati  sono  influenzati  dalle  esenzioni  per  i
terreni previste dai decreti legge n. 102 e n. 133 del 2013. 
----- 
(6) In un numero limitato di casi, l'utilizzo del gettito 2012 per la
determinazione del gettito di riferimento 2014 ante DL ha dato  luogo
a risultati non congruenti. E' stato pertanto assunto come gettito di
riferimento l'importo teorico stimato sulla base  dei  versamenti  in
acconto per l'anno 2014 effettuati fino al 6 dicembre 2014. 
----- 
 
Sono stati quindi applicati criteri distinti nell'accertamento  dello
scostamento tra stima e gettito,  in  relazione  alle  modifiche  del
regime di esenzione conseguenti al DM  28  novembre  2014  ed  al  DL
4/2015, di seguito riepilogati: 
 
1. Comuni con passaggio T-NE-NE (7) 
----- 
(7) Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti  nel  DM/Non  Esenti
nel DL. 
----- 
 
Sono  646  comuni.  Per  questi,  tutto  il   gettito   2014   deriva
dall'applicazione del DL e viene confrontato con la  relativa  stima.
Si e' valutata anche la proiezione  del  gettito  2015  derivata  dai
versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno:  se  tale  importo
risulta maggiore del gettito 2014, viene sostituito al  gettito  2014
nella verifica. 
 
2. Comuni con passaggio T-PE-NE (8) 
----- 
(8) Totalmente esenti nella circolare/Parzialmente Esenti nel  DM/Non
Esenti nel DL. 
----- 
 
Sono 616 comuni.  Per  questi,  in  applicazione  della  clausola  di
salvaguardia nel 2014, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"
(9), quindi tutto il  gettito  2014  si  considera  versato  da  tali
soggetti e viene confrontato con la relativa stima. Poiche' nel  2015
e' in vigore un diverso regime (decade la clausola di  salvaguardia),
non si puo' prendere in considerazione la proiezione del gettito 2015
derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno. 
----- 
(9) Con questo termine vengono indicati i proprietari di terreni  che
non risultano imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori
diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola che conducono  terreni
di proprieta' 
----- 
 
3. Comuni con passaggio T-PE-PE (10) 
 
Sono  238  comuni.  Per  questi,  tutto  il   gettito   2014   deriva
dall'applicazione del DL (dovuto dai soli soggetti "rentier") e viene
confrontato con la relativa stima. Si e' valutata anche la proiezione
del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del
16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito  2014,  viene
utilizzato nella verifica. 
----- 
(10)  Totalmente  esenti  nella  circolare/Parzialmente  Esenti   nel
DM/Parzialmente Esenti nel DL. 
----- 
 
4. Comuni con passaggio T-NE-PE (11) 
 
Sono 179 comuni. In questi comuni, il regime determinato  dal  DM  28
novembre 2014 ha  introdotto  l'obbligo  di  pagamento  per  tutti  i
proprietari di terreni, mentre il successivo DL 4/2015 ha esentato  i
soggetti IAP/CD. Si assume quindi che l'effetto del DL da confrontare
con la relativa stima sia dato dalla somma di: 
 
- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da  attribuire
a soggetti "rentier", 
- versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli
imputabili a soggetti IAP/CD (imprenditori agricoli  professionali  e
coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola) (12). 
 
Si e' valutata anche la proiezione  del  gettito  2015  derivata  dai
versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno e dovuta  dai  soli
"rentier": se tale importo risulta maggiore dell'effetto  come  sopra
determinato, viene utilizzato nella verifica. 
----- 
(11) Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti nel DM/Parzialmente
Esenti nel DL. 
(12) In generale, ove necessario, la differenziazione del gettito tra
soggetti IAP/CD e soggetti no IAP avviene utilizzando i dati  forniti
da INPS e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e  le  incidenze
di gettito tra le due categorie di soggetti stimate per il decreto di
riparto del contributo ex articolo 1 del D.L. n. 133/2013. 
----- 
 
5. Comuni con passaggio PD-NE-NE (13) 
---- 
(13) Parzialmente delimitati nella circolare/Non  Esenti  nel  DM/Non
Esenti nel DL. 
---- 
 
Sono 273 comuni. Per questi, occorre determinare l'extra-gettito 2014
derivante  dell'applicazione  dell'IMU  anche  sui   terreni   esenti
("delimitati")  in  base  alla  circolare   9/1993,   per   tutti   i
proprietari.. 
 
L'extra gettito 2014, confrontabile con la stima del  DL  4/2015,  e'
dato dalla differenza tra il gettito totale  2014  e  il  gettito  di
riferimento 2014 (proiezione 2012). 
 
Si e' valutata anche la proiezione  del  gettito  2015  derivata  dai
versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno:  se  tale  importo
risulta  maggiore  del   gettito   2014,   viene   utilizzato   nella
determinazione dell'extra-gettito. 
 
 
6. Comuni con passaggio PD-NE-PE (14) 
----- 
(14)  Parzialmente  delimitati   nella   circolare/Non   Esenti   nel
DM/Parzialmente Esenti nel DL. 
----- 
 
Sono 110 comuni. Per questi, occorre determinare l'extra-gettito 2014
derivante  dell'applicazione  dell'IMU  anche  sui   terreni   esenti
("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli  proprietari
rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita
di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente"  e'  dato  dalla
proiezione del gettito 2012, differenziando  la  quota  imputabile  a
soggetti IAP/CD o "rentier". La quota di proiezione  relativa  a  IAP
rappresenta la perdita per il comune. 
 
Si assume che il gettito complessivo 2014 per i  "rentier"  sia  dato
dalla somma di: 
 
- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da  attribuire
a soggetti "rentier", 
 
- versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli
imputabili a soggetti IAP/CD. 
 
L'extra gettito 2014, confrontabile con la stima del  DL  4/2015,  e'
quindi dato dalla differenza tra il gettito 2014 e la proiezione 2014
(entrambi per la quota rentier). 
 
Nel 2015, invece, il gettito e' totalmente attribuibile  a  "rentier"
(i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione  del  gettito  2015
derivata dai versamenti  in  acconto  alla  scadenza  del  16  giugno
risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene  utilizzato  nella
determinazione dell'extra-gettito. 
 
 
7. Comuni con passaggio PD-PE-NE (15) 
----- 
(15) Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti  nel
DM/Non Esenti nel DL. 
----- 
 
Sono 70  comuni.  Per  questi,  in  applicazione  della  clausola  di
salvaguardia  nel  2014,  sono  tenuti  a  pagare  i  soli   soggetti
"rentier";  occorre  determinare   l'extra-gettito   2014   derivante
dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in
base alla circolare 9/1993, per i soli  proprietari  rentier,  mentre
per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita di gettito.  Il
gettito 2014 a normativa "previgente" e' dato  dalla  proiezione  del
gettito 2012, differenziando la quota imputabile a soggetti IAP/CD  o
"rentier". La quota di  proiezione  relativa  a  IAP  rappresenta  la
perdita per il comune. 
 
Si assume che il gettito complessivo 2014 per i  "rentier"  sia  dato
dalla somma di: 
 
- versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da  attribuire
a soggetti "rentier", 
 
- versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli
imputabili a soggetti IAP/CD. 
 
Poiche' nel 2015 e' in vigore un diverso regime (decade  la  clausola
di  salvaguardia),  non  si  puo'  prendere  in   considerazione   la
proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in  acconto  alla
scadenza del 16 giugno. 
 
 
8. Comuni con passaggio PD-PE-PE (16) 
----- 
(16) Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti  nel
DM/Parzialmente Esenti nel DL. 
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Sono 66 comuni. Per questi, sono tenuti  a  pagare  i  soli  soggetti
"rentier";  occorre  determinare   l'extra-gettito   2014   derivante
dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in
base alla circolare 9/1993, per i soli  proprietari  rentier,  mentre
per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita di gettito.  Il
gettito 2014 a normativa "previgente" e' dato  dalla  proiezione  del
gettito 2012. La quota di proiezione relativa a  IAP  rappresenta  la
perdita per il comune. 
 
Si assume che il gettito complessivo 2014 per i  "rentier"  sia  dato
dalla somma di: 
 
- versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da  attribuire
a soggetti "rentier", 
 
- versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli
imputabili a soggetti IAP/CD. 
 
Nel 2015, invece, il gettito e' totalmente attribuibile  a  "rentier"
(i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione  del  gettito  2015
derivata dai versamenti  in  acconto  alla  scadenza  del  16  giugno
risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene  utilizzato  nella
determinazione dell'extra-gettito. 
 
 
 
          Verifica del gettito IMU, di cui all'articolo 1, 
        comma 9-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2015, 
    convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico