Allegato 1 MEF Dipartimento delle finanze Roma, 15 luglio 2015 Verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015: Nota metodologica L'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, ha modificato il regime di esenzione IMU per i terreni previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16 del 2012 e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 28 novembre 2014 (pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2014). Quest'ultimo provvedimento aveva radicalmente variato il previgente regime di esenzione che rinviava alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1993 per l'individuazione dei comuni esenti (totalmente o parzialmente). In particolare, il decreto legge n. 4 del 2015 determina (articolo 1, comma 8) per l'anno 2014 le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1. Il successivo comma 9-quinquies prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui la verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di esenzione IMU terreni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza Stato citta' e autonomie locali, fermo restando l'ammontare complessivo delle variazioni disposte dal decreto legge n. 4 del 2015. La presente nota metodologica determina i criteri di stima adottati, d'intesa con ANCI, per la verifica del gettito per l'anno 2014 conseguente all'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015. In primo luogo va precisato che gli esiti della verifica si limitano all'andamento del solo anno 2014, in quanto i pagamenti acquisiti per l'anno 2015 riguardano il solo primo semestre e possono considerarsi pienamente significativi con riferimento all'effetto delle variazioni di regime fiscale in questione soltanto per l'anno 2014, in considerazione delle scadenze di pagamento necessariamente posticipate indicate dal citato decreto legge n. 4 del 2015; in secondo luogo, va sottolineato che in considerazione dei cambiamenti normativi intervenuti in rapida successione dal dicembre al gennaio 2014-15, la legge ha introdotto una clausola di salvaguardia in base alla quale i contribuenti sono soggetti per l'anno 2014 al piu' favorevole tra i regimi indicati dal DM del 6 dicembre 2014, da un lato, e dal decreto legge n. 4, dall'altro. Per un consistente numero di enti, dunque, il procedimento di stima degli effetti del nuovo regime 2014 non produce risultati utilizzabili per l'anno 2015, per effetto del diverso regime vigente a norma di legge. Si tratta in particolare degli enti per i quali il regime fiscale 2015 e' piu' gravoso rispetto a quello inizialmente stabilito dal DM del 6 dicembre 2014, pari a 823 Comuni. L'impossibilita' di considerare tale contingente di comuni ai fini della verifica 2015 impedisce di valutare nel suo insieme l'andamento del gettito e le conseguenti eventuali variazioni del gettito stimato (allegato "A" del decreto legge n. 4 del 2015), tenuto anche conto del fatto che tale verifica dovrebbe avvenire sempre a parita' di oneri /benefici per la finanza pubblica e pertanto mantenendo fisso l'ammontare complessivo del gettito stimato (pari per il 2015 a 268,6 milioni di euro). Si e' pertanto ritenuto, in considerazione dell'anticipo richiesto dal Legislatore per l'effettuazione della verifica di cui all'articolo 1 del dl 4 (anticipo dal 30 settembre al 30 giugno 2015, stabilito con il comma 13, articolo 8, del decreto legge n. 78 del 2015), di procedere alla verifica e alle conseguenti variazioni relative ai gettiti stimati e riscontrati con riferimento al solo anno 2014, riservando ad un successivo momento l'analoga verifica con riferimento al gettito 2015. Regime normativo Per l'anno 2014 l'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015 prevede che l'esenzione dall'IMU si applica: 1) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat; 2) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori; 3) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat (1). -------- (1) L'esenzione si applica anche in caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto da parte di soggetti imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola, ad altri soggetti aventi gli stessi requisiti. -------- La stessa norma prevede inoltre - come gia' indicato al paragrafo precedente - che, nel caso che il previgente DM del 6 dicembre 2014 stabilisse per lo stesso anno un regime piu' favorevole, questo abbia il sopravvento rispetto alla norma a regime, limitatamente al 2014. Individuazione dei comuni In primo luogo, si evidenzia che il versamento del gettito IMU terreni per l'anno 2014 e' stato effettuato in vigenza di tre diverse normative di riferimento: - versamenti fino al 6 dicembre 2014 secondo il regime della circolare n. 9 del 1993; - versamenti dal 6 dicembre 2014 al 24 gennaio 2015 secondo il regime del decreto ministeriale del 6 dicembre 2014 (da ora DM); - versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015 secondo il regime delineato dal decreto legge n. 4 del 2015 (da ora DL). Conseguentemente i comuni italiani sono stati classificati in gruppi omogenei secondo il regime di esenzione applicabile. Sono in primo luogo esclusi dalla verifica del gettito i 116 comuni della provincia autonoma di Bolzano nei quali, dal 2014, e' in vigore l'IMI che sostituisce IMU e TASI. Inoltre, sono parimenti esclusi i seguenti comuni: - n. 11 comuni delle isole minori che risultano totalmente esenti e per i quali si provvede al ristoro del mancato gettito con separato contributo (2); ------- (2) I comuni delle isole minori sono 35. Di questi, 8 non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 28 novembre 2014 e del DL 4/2015 in quanto non esenti in tutti i regimi; 16, pur essendo considerati dal DM o dal DL, non rientrano nella verifica del gettito perche' diventano totalmente esenti. ------- - n. 2.108 comuni che restano non esenti nei tre regimi considerati; - n. 1.419 comuni che restano esenti nei tre regimi considerati; Sono ugualmente esclusi dalla verifica del gettito n. 1977 comuni che, pur interessati dai provvedimenti normativi di modifica del regime di esenzione dall'IMU terreni, risultano totalmente esenti per l'anno 2014 e per i quali non puo' essere assunto un gettito di riferimento: - n. 4 comuni che risultano totalmente esenti per il 2014 e non esenti per la circolare 9/1993 ed il DL 4/2015; - n. 1.947 comuni che risultano totalmente esenti per la circolare 9/1993 ed il DL 4/2015 (537 non esenti in base al DM 28 novembre 2014 e 1.410 parzialmente esenti); - n. 133 comuni che risultano parzialmente esenti per il 2014 e non esenti per la circolare 9/1993 e per il DL; - n. 59 comuni che risultano totalmente esenti per la circolare 9/1993 e per il DM e che risultano invece non esenti o parzialmente esenti per il DL (applicazione della clausola di salvaguardia); - n. 26 comuni che diventano totalmente esenti per il DL 4/2015, nelle seguenti casistiche: ===================================================================== | Regime di | | Regime di | | | esenzione |Regime di esenzione|esenzione DL n.4 | Numero di | |Circolare 9/1993 | DM 28/11/2014 | 24/1/2015 | comuni | +=================+===================+=================+===========+ | PD | T | T | 1 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | PD | PE | T | 4 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | PD | NE | T | 0 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | NE | T | T | 5 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | NE | PE | T | 6 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | NE | NE | T | 10 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ | | | Totale | 26 | +-----------------+-------------------+-----------------+-----------+ Ai fini della verifica, sono quindi stati presi in considerazione solo i 2.198 comuni che hanno subito un "taglio" di risorse e quelli con effetto misto "taglio" e "ristoro", attraverso variazioni del Fondo di solidarieta' comunale corrispondenti all'effetto atteso (gettito o ristoro netti) per il 2014 sulla scorta dell'allegato "B" al DL. Criteri metodologici La metodologia adottata per la verifica del gettito considera sia la stima indicata nell'allegato B al DL sia gli effetti di gettito rilevati e il conseguente scostamento rispetto alla stima iniziale. Per quanto riguarda la stima indicata nell'allegato B essa e' basata essenzialmente sulla base imponibile (reddito dominicale) desumibile dai dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate e sui dati di fonte INPS e dichiarazioni dei redditi utilizzati al fine di distinguere il gettito imputabile a soggetti c.d. agricoltori professionali (Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola) da quello riferibile alle altre tipologie di proprietari (c.d. "rentier"). A tale scopo e' stata anche considerata la base dati gia' utilizzata per il riparto dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013 e del comma 711 della legge di stabilita' 2014. La necessita' di distinguere la tipologia di proprietari e' spiegata dal regime agevolato di cui godono gli imprenditori agricoli professionali. In questa fase la stima indicata nell'allegato e' preventivamente rettificata per un numero limitato di comuni al fine di tenere conto di nuovi elementi puntuali emersi dopo l'emanazione del decreto legge e utili per una maggiore precisione della stima, in particolare per cio' che riguarda la determinazione delle fattispecie esenti. Per quanto riguarda la rilevazione dell'effetto imputabile al decreto legge esso e' stato determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato tecnico. Tale effetto e' stato poi integrato del contributo, in corso di erogazione da parte del Ministero dell'Interno, e relativo all'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 4, del DL per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. Si arriva cosi' ad un importo complessivo di 122,3 milioni di euro (3), a fronte di un effetto atteso di circa 236,5 milioni. ------- (3) L'importo comprende l'effetto imputabile ai 125 comuni con scostamento positivo (gettito effettivo maggiore della stima iniziale) per i quali, prudenzialmente, lo stesso scostamento viene abbattuto del 70% per la quota eccedente il +10%. ------- Determinati quindi i due nuovi vettori "Allegato B" e "gettito imputabile a DL", stante l'obbligo dell'invarianza dell'ammontare complessivo delle variazioni compensative, gli importi complessivi sono necessariamente riportati, mediante un'opportuna procedura di espansione, all'importo di 236.479.914,20 euro che rappresenta l'ammontare delle variazioni compensative di risorse dell'allegato B per i comuni oggetto di verifica (4). Ovviamente i due vettori si differenziano per una diversa distribuzione interna. ------- (4) L'importo complessivo dell'Allegato B al DL risulta di 230.691.885.33 euro; al netto dei comuni esclusi dalla verifica l'importo dell'Allegato B risulta pari a 236.479.914,20 euro. ------- Nel determinare per ciascun comune il nuovo valore risultante dalla verifica, si effettua una media ponderata tra i due nuovi vettori sopra indicati, mediando quindi tra l'ipotesi di attribuzione dell'intero scostamento di gettito ad una mancata compliance dei contribuenti e quella opposta che attribuendo esclusiva validita' al gettito, imputa l'intero scostamento ad imprecisioni riconducibili alla stima ed al riparto iniziali. Nella ponderazione si assegna un peso maggiore (5) alla stima da allegato B, ritenendo che l'impatto iniziale del nuovo regime e il sovrapporsi di due modifiche normative nel breve arco di tempo di due mesi hanno concorso fortemente a determinare un livello medio di mancata compliance molto superiore a quella riscontrabile in generale sull'IMU. ------- (5) Il peso adottato per il vettore basato sugli effetti di gettito e' generalmente del 25%. Prudenzialmente si adotta un peso minore (17%) nel caso di enti con un maggiore livello di compliance (minore scostamento tra le stime iniziali e il gettito riscontrato), cosi' da evitare un aumento eccessivo delle stime (e un conseguente piu' forte impatto del taglio compensativo). ------- In sostanza, l'informazione proveniente dalla dimensione e ripartizione del gettito imputato all'effetto del DL costituisce un'integrazione delle informazioni, piu' articolate, incorporate nella stima originaria, attraverso una ponderazione che mira a contemperare le rilevanti diversita' nella ripartizione interna dei due vettori, attraverso l'elaborazione di un nuovo vettore che si ritiene piu' vicino all'effettiva dimensione delle basi imponibili. Il valore derivante dalla media ponderata, sopra descritta, rappresenta quindi per ciascun comune la nuova stima ottenuta attraverso la verifica del gettito, riportata nell'allegato alla presente nota. -------------- Allegato tecnico Criteri seguiti per l'accertamento dello scostamento tra stima e gettito L'analisi sui dati di gettito IMU terreni con imputazione anno 2014 ha come obiettivo la verifica del gettito imputabile all'applicazione dei nuovi criteri determinati dal DL (cd. "effetto DL"). In particolare, per i comuni in precedenza totalmente esenti, l'intero gettito con imputazione 2014 puo' essere considerato come "effetto DL" mentre per i comuni che erano "parzialmente delimitati" occorre un'analisi piu' attenta e che non pub limitarsi a prendere in esame l'intero gettito con imputazione 2014. Per i soli comuni per i quali si applica il medesimo regime normativo sia nel 2014 che nel 2015, viene preso in esame anche il gettito con imputazione anno 2015, che fornisce comunque una valutazione del gettito derivante dal nuovo regime. In particolare, viene calcolato un gettito teorico 2015 come proiezione dell'acconto versato a giugno, che e' utilizzato nella verifica qualora superiore al gettito 2014. In ogni caso, per un confronto omogeneo con le stime il valore attribuito a "effetto DL" viene considerato ad aliquota standard per la quota parte relativa a un maggior gettito del comune mentre viene considerata ad aliquota corrente l'eventuale ristoro per minori gettiti. Per i comuni parzialmente delimitati nel regime della circolare e' stato considerato un confronto con il gettito di riferimento precedente le modifiche normative del DM e DL. Tale gettito di riferimento e' stato stimato sulla base dei versamenti dell'anno 2012, proiettati al 2014 tenendo conto della variazione delle aliquote e della modifica della base imponibile per i soggetti IAP/CD (6). Non sono stati utilizzati i dati dell'ultimo anno 2013 in quanto i versamenti effettuati sono influenzati dalle esenzioni per i terreni previste dai decreti legge n. 102 e n. 133 del 2013. ----- (6) In un numero limitato di casi, l'utilizzo del gettito 2012 per la determinazione del gettito di riferimento 2014 ante DL ha dato luogo a risultati non congruenti. E' stato pertanto assunto come gettito di riferimento l'importo teorico stimato sulla base dei versamenti in acconto per l'anno 2014 effettuati fino al 6 dicembre 2014. ----- Sono stati quindi applicati criteri distinti nell'accertamento dello scostamento tra stima e gettito, in relazione alle modifiche del regime di esenzione conseguenti al DM 28 novembre 2014 ed al DL 4/2015, di seguito riepilogati: 1. Comuni con passaggio T-NE-NE (7) ----- (7) Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti nel DM/Non Esenti nel DL. ----- Sono 646 comuni. Per questi, tutto il gettito 2014 deriva dall'applicazione del DL e viene confrontato con la relativa stima. Si e' valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene sostituito al gettito 2014 nella verifica. 2. Comuni con passaggio T-PE-NE (8) ----- (8) Totalmente esenti nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Non Esenti nel DL. ----- Sono 616 comuni. Per questi, in applicazione della clausola di salvaguardia nel 2014, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier" (9), quindi tutto il gettito 2014 si considera versato da tali soggetti e viene confrontato con la relativa stima. Poiche' nel 2015 e' in vigore un diverso regime (decade la clausola di salvaguardia), non si puo' prendere in considerazione la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno. ----- (9) Con questo termine vengono indicati i proprietari di terreni che non risultano imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola che conducono terreni di proprieta' ----- 3. Comuni con passaggio T-PE-PE (10) Sono 238 comuni. Per questi, tutto il gettito 2014 deriva dall'applicazione del DL (dovuto dai soli soggetti "rentier") e viene confrontato con la relativa stima. Si e' valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene utilizzato nella verifica. ----- (10) Totalmente esenti nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL. ----- 4. Comuni con passaggio T-NE-PE (11) Sono 179 comuni. In questi comuni, il regime determinato dal DM 28 novembre 2014 ha introdotto l'obbligo di pagamento per tutti i proprietari di terreni, mentre il successivo DL 4/2015 ha esentato i soggetti IAP/CD. Si assume quindi che l'effetto del DL da confrontare con la relativa stima sia dato dalla somma di: - versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da attribuire a soggetti "rentier", - versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD (imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola) (12). Si e' valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno e dovuta dai soli "rentier": se tale importo risulta maggiore dell'effetto come sopra determinato, viene utilizzato nella verifica. ----- (11) Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL. (12) In generale, ove necessario, la differenziazione del gettito tra soggetti IAP/CD e soggetti no IAP avviene utilizzando i dati forniti da INPS e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e le incidenze di gettito tra le due categorie di soggetti stimate per il decreto di riparto del contributo ex articolo 1 del D.L. n. 133/2013. ----- 5. Comuni con passaggio PD-NE-NE (13) ---- (13) Parzialmente delimitati nella circolare/Non Esenti nel DM/Non Esenti nel DL. ---- Sono 273 comuni. Per questi, occorre determinare l'extra-gettito 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per tutti i proprietari.. L'extra gettito 2014, confrontabile con la stima del DL 4/2015, e' dato dalla differenza tra il gettito totale 2014 e il gettito di riferimento 2014 (proiezione 2012). Si e' valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito. 6. Comuni con passaggio PD-NE-PE (14) ----- (14) Parzialmente delimitati nella circolare/Non Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL. ----- Sono 110 comuni. Per questi, occorre determinare l'extra-gettito 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" e' dato dalla proiezione del gettito 2012, differenziando la quota imputabile a soggetti IAP/CD o "rentier". La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune. Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di: - versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da attribuire a soggetti "rentier", - versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD. L'extra gettito 2014, confrontabile con la stima del DL 4/2015, e' quindi dato dalla differenza tra il gettito 2014 e la proiezione 2014 (entrambi per la quota rentier). Nel 2015, invece, il gettito e' totalmente attribuibile a "rentier" (i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito. 7. Comuni con passaggio PD-PE-NE (15) ----- (15) Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Non Esenti nel DL. ----- Sono 70 comuni. Per questi, in applicazione della clausola di salvaguardia nel 2014, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"; occorre determinare l'extra-gettito 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" e' dato dalla proiezione del gettito 2012, differenziando la quota imputabile a soggetti IAP/CD o "rentier". La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune. Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di: - versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da attribuire a soggetti "rentier", - versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD. Poiche' nel 2015 e' in vigore un diverso regime (decade la clausola di salvaguardia), non si puo' prendere in considerazione la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno. 8. Comuni con passaggio PD-PE-PE (16) ----- (16) Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL. ----- Sono 66 comuni. Per questi, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"; occorre determinare l'extra-gettito 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale e' una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" e' dato dalla proiezione del gettito 2012. La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune. Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di: - versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da attribuire a soggetti "rentier", - versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD. Nel 2015, invece, il gettito e' totalmente attribuibile a "rentier" (i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito. Verifica del gettito IMU, di cui all'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 Parte di provvedimento in formato grafico