(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
           OBIETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE 
                 DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE 
               DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010 
 
    Fermo restando l'obiettivo della riduzione  del  rischio  sismico
attraverso sia interventi  sulle  strutture  ed  infrastrutture,  sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la  commissione  ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti: 
    1) potranno essere finanziati interventi sia su edifici  privati,
sia su strutture e infrastrutture pubbliche; 
    2) i contributi per gli edifici privati  di  abitazione  verranno
graduati in relazione ad un indice di  rischio  a  scala  locale  (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni  a  livello  nazionale  su
dati del censimento ISTAT; 
    3) per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di
edifici  pubblici  si  dovra'  al  piu'  presto  ottenere  un  quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse  tipologie  di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni  (ad  esempio
scuole, ospedali); 
    4) i criteri di assegnazione delle  priorita'  e  di  graduazione
degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni)
per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del  rischio
di danneggiamento, anche dell'esposizione e  dunque  del  rischio  di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze  sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto; 
    5)  nella  definizione  delle  priorita'  su  edifici  privati  e
pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni  strumenti,
anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al  rischio
indotto dai  crolli  su  strade  importanti  ai  fini  dei  piani  di
protezione civile.  Particolare  attenzione  sara'  posta  su  quelle
situazioni  critiche  anche  collegate  ad  un  concomitante  rischio
vulcanico; 
    6)  per  la  prima  annualita'  ci  si  affidera'  a   stime   di
pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV
S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili  a
livello nazionale. Le previsioni di  pericolosita'  a  medio  termine
saranno  prese  in  considerazione  a  partire   dal   2011,   previa
valutazione di consenso del mondo scientifico; 
    7) sempre per la prima  annualita'  sara'  possibile  finanziare,
oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed  a
quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica  che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla  pericolosita'  di  base.  Inoltre  gli  interventi  su
edifici e opere pubbliche  strategiche  e  rilevanti  saranno  basati
sugli  esiti  delle  verifiche  di  sicurezza  effettuate  ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274  o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti; 
    8) ai fini del  conseguimento  piu'  rapido  degli  obiettivi  di
riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche  delle
costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri
applicati in Abruzzo nel ripristino  delle  scuole  e  degli  edifici
privati ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere  applicato  a
condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime  essenziali
relative alle caratteristiche  dell'organismo  strutturale,  e  sara'
finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune  carenze
strutturali tipiche delle costruzioni esistenti  in cemento  armato o
in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle linee guida per
gli interventi di rafforzamento locale contenenti le  caratteristiche
minime  delle  costruzioni,  le  indagini  di  base,   tipologie   di
intervento ammissibili,  stime  speditive  quantitative  del  rischio
sismico); 
    9) i contributi per l'intervento  sulle  singole  opere  potranno
essere basati  su  costi  parametrici  calibrati  per  conseguire  un
livello  minimo  di  miglioramento   sismico,   ferma   restando   la
possibilita' di raggiungere livelli  superiori  di  sicurezza,  o  di
effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a
carico dell'ente beneficiario del contributo; 
    10) i costi parametrici dovranno essere graduati in relazione  ai
diversi obiettivi  di  sicurezza  da  conseguire  e  della  tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico); 
    11) al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della
presa d'atto degli esiti della verifica sismica  da  parte  dell'ente
proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di
sotto delle quali non e'  necessario  intervenire  ed  i  criteri  di
sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie:  ad
esempio prevedere tempi rapidi per  intervenire,  trascorsi  i  quali
infruttuosamente la costruzione viene  resa  inutilizzabile  per  gli
scopi attuali.