(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
Monitoraggio e tracciamento, a fini di  trasparenza,  dei  flussi  di
                             manodopera 
 
    1. Le parti  concordano  nel  ritenere  necessario  sottoporre  a
particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a  contrastare
le possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata  nel  ciclo
di  realizzazione  dell'Opera,  le  modalita'  di  assunzione   della
manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione  sul  lavoro  e
sul  CCNL  del   settore   merceologico   preminente   nel   cantiere
sottoscritto dalle OOSS  maggiormente  rappresentative,  a  tal  fine
impegnandosi  a  definire  procedure  di  reclutamento   di   massima
trasparenza. 
    2. Ai fini del paragrafo 1 e' contestualmente  costituito  presso
la Prefettura un  apposito  tavolo  di  monitoraggio  dei  flussi  di
manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione
Territoriale del Lavoro, nonche' rappresentanti  delle  OO.SS.  degli
edili maggiormente rappresentativi  sottoscrittrici  del  Protocollo.
Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita'
di controllo antimafia, il tavolo e' coordinato dal Coordinatore  del
Gruppo Interforze costituito  presso  la  Prefettura.  Alle  riunioni
possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti. 
    3. Il tavolo di  cui  al  paragrafo  2,  anche  al  fine  di  non
compromettere l'osservanza del  cronoprogramma  delle  Opere,  potra'
altresi'  esaminare  eventuali  questioni   inerenti   a   criticita'
riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo  a  quelle
che si siano verificate a seguito dell'estromissione  dell'impresa  e
in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto. 
    4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida  del
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi  Opere
il tavolo e' informato delle violazioni  contestate  in  merito  alla
sicurezza dei  lavoratori  nel  cantiere  e  la  utilizzazione  delle
tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto  legislativo
n. 81/2008,  utilizzate  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9  del
Protocollo. 
    5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste
l'infrastruttura siano gia' presenti altre opere rientranti  nel  PIS
il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sara' unico.