Allegato Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione Russa Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati «Parti», Riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della societa', Mossi dal desiderio di ampliare la mobilita' accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi, Desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Universita', Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica italiana (di seguito denominati «Universita' ed Istituti di livello universitario»), e dei titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate «Istituzioni di formazione superiore») di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti. 2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorita' competenti, l'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa. 3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.