Allegato PRESCRIZIONI. 1) Schema di atto aggiuntivo: a) in merito alle «Premesse»: alla lettera I, al rigo 7, stralciare le parole «nonche' la tematica delle poste figurative»; alla lettera AA, stralciare le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», citato erroneamente; stralciare l'intera lettera CC e, conseguentemente, eliminare dal corpo dell'atto aggiuntivo all'art. 1.1, lettera «B», il riferimento al verbale del 21 maggio 2014, l'intera lettera «F», nonche' il quarto punto elenco dall'art. 2.1; b) inserire all'art. 5.1 una disciplina puntuale degli adempimenti in capo al concessionario, tra l'altro in merito all'attivita' di progettazione ed esecuzione dell'interconnessione A35-A4; c) con riferimento all'art. 5.2 stralciare: nel secondo capoverso da «e, nel contempo» fino a «non imputabile al concessionario»; il terzo e il quarto capoverso, che riconoscono la mancata apertura ed entrata in esercizio alla data del 31 gennaio 2017 dell'interconnessione A35-A4 come «Circostanza rilevante» idonea a giustificare una procedura di riequilibrio; d) stralciare l'art. 5.3, che prevede il ripristino del tasso di congrua remunerazione del capitale di cui all'atto aggiuntivo n. 2 in sede di successivo aggiornamento o revisione del PEF, eliminando il relativo richiamo all'art. 5.4. 2) Allegato relativo ai «Requisiti di solidita' patrimoniale»: mantenere nel computo del valore del «Debito finanziario netto» (DN) di fine esercizio: «le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti terzi o societa' a condizioni diverse». 3) Allegato relativo al cronoprogramma: adeguare il cronoprogramma prevedendo per l'approvazione della variante al progetto definitivo relativa all'interconnessione A35-A4 da parte del CIPE una data congrua rispetto all'iter procedurale di cui trattasi, mantenendo ferma, in ogni caso, la data di entrata in esercizio dell'interconnessione di cui sopra, prevista al 31 gennaio 2017. 4) Ulteriori modifiche alla convenzione unica: a) l'atto aggiuntivo dovra' tenere conto dell'esigenza di definire l'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 143 del Codice dei contrati pubblici; b) sostituire l'art. 32 («Carta dei servizi») della convenzione unica con: «32.1. Il concessionario e' tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualita' dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, e delle istruzioni operative per l'adozione della Carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e successive modificazioni ed integrazioni emanate da «ANAS S.p.a.» ai sensi della direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102». 32.2. Il concessionario e' tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 («Contenuto delle carte di servizio») del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura». RACCOMANDAZIONI. 1) Si raccomanda che i maggiori ricavi, registrati a consuntivo in ciascun periodo regolatorio per effetto di livelli di traffico superiori a quelli previsti nel piano economico finanziario vigente, siano destinati in sede di aggiornamento quinquennale al miglioramento delle condizioni economiche del piano stesso e, prioritariamente, alla riduzione del valore di subentro. 2) Si raccomanda che eventuali rischi connessi a nuovi finanziamenti relativi al debito, anche con riferimento alla durata degli stessi, in linea con una equilibrata allocazione dei rischi tra le parti del rapporto di concessione continuino a permanere in capo al concessionario.