(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PRESCRIZIONI. 
 
    1) Schema di atto aggiuntivo: 
      a) in merito alle «Premesse»: 
        alla lettera I, al rigo 7, stralciare le parole  «nonche'  la
tematica delle poste figurative»; 
        alla lettera AA, stralciare le parole  «di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze», citato erroneamente; 
        stralciare l'intera lettera CC e, conseguentemente, eliminare
dal  corpo  dell'atto  aggiuntivo  all'art.  1.1,  lettera  «B»,   il
riferimento al verbale del 21  maggio  2014,  l'intera  lettera  «F»,
nonche' il quarto punto elenco dall'art. 2.1; 
      b)  inserire  all'art.  5.1  una  disciplina   puntuale   degli
adempimenti  in  capo  al  concessionario,  tra  l'altro  in   merito
all'attivita' di progettazione  ed  esecuzione  dell'interconnessione
A35-A4; 
      c) con riferimento all'art. 5.2 stralciare: 
        nel secondo capoverso  da  «e,  nel  contempo»  fino  a  «non
imputabile al concessionario»; 
        il terzo e il quarto capoverso, che  riconoscono  la  mancata
apertura ed entrata in  esercizio  alla  data  del  31  gennaio  2017
dell'interconnessione A35-A4 come «Circostanza  rilevante»  idonea  a
giustificare una procedura di riequilibrio; 
      d) stralciare l'art. 5.3, che prevede il ripristino  del  tasso
di congrua remunerazione del capitale di cui all'atto aggiuntivo n. 2
in sede di successivo aggiornamento o revisione del  PEF,  eliminando
il relativo richiamo all'art. 5.4. 
    2) Allegato relativo ai «Requisiti  di  solidita'  patrimoniale»:
mantenere nel computo del valore del «Debito finanziario netto»  (DN)
di fine esercizio: «le forme di finanziamento non bancarie erogate da
enti terzi o societa' a condizioni diverse». 
    3)   Allegato   relativo   al   cronoprogramma:    adeguare    il
cronoprogramma  prevedendo  per  l'approvazione  della  variante   al
progetto definitivo relativa all'interconnessione A35-A4 da parte del
CIPE una data congrua rispetto all'iter procedurale di cui  trattasi,
mantenendo ferma, in ogni caso,  la  data  di  entrata  in  esercizio
dell'interconnessione di cui sopra, prevista al 31 gennaio 2017. 
    4) Ulteriori modifiche alla convenzione unica: 
    a)  l'atto  aggiuntivo  dovra'  tenere  conto  dell'esigenza   di
definire l'equilibrio economico finanziario ai  sensi  dell'art.  143
del Codice dei contrati pubblici; 
    b) sostituire l'art. 32 («Carta dei servizi»)  della  convenzione
unica con: 
    «32.1. Il concessionario e' tenuto, nei termini  di  legge,  alla
redazione della Carta dei servizi con indicazione degli  standard  di
qualita' dei singoli servizi, ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n.
481, e delle istruzioni operative  per  l'adozione  della  Carta  dei
servizi  nel  sistema  autostradale  in  concessione   e   successive
modificazioni ed integrazioni emanate da «ANAS S.p.a.» ai sensi della
direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102». 
    32.2. Il concessionario e' tenuto al rispetto  dei  provvedimenti
che vengano adottati in  attuazione  dell'art.  8  («Contenuto  delle
carte  di  servizio»)  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  in  merito  alle
indicazioni  in  modo  specifico  dei  diritti,   anche   di   natura
risarcitoria, che gli utenti  possano  esigere  nei  confronti  delle
imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura». 
 
RACCOMANDAZIONI. 
 
    1) Si raccomanda che i maggiori ricavi, registrati  a  consuntivo
in ciascun periodo regolatorio per effetto  di  livelli  di  traffico
superiori a quelli previsti nel piano economico finanziario  vigente,
siano  destinati   in   sede   di   aggiornamento   quinquennale   al
miglioramento  delle  condizioni  economiche  del  piano  stesso   e,
prioritariamente, alla riduzione del valore di subentro. 
    2)  Si  raccomanda  che  eventuali  rischi   connessi   a   nuovi
finanziamenti relativi al debito, anche con riferimento  alla  durata
degli stessi, in linea con una equilibrata allocazione dei rischi tra
le parti del rapporto di concessione continuino a permanere  in  capo
al concessionario.