Allegato I PARTE A Principi generali e obiettivi del Piano 1. Il piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina nazionale tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguenti selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata. 2. Obiettivo generale del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di: a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini; b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica; c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale. 3. L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso: a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti; b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ; c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele. PARTE B Modalita' operative per le greggi sottoposte al piano di selezione genetica I. Genotipizzazioni 1. I maschi in eta' riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni gia' destinati al macello, prima dell'accoppiamento sono sottoposti a prove di genotipizzazione. I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati come definito dall'allegato II, parte A, e secondo le modalita' operative dell'allegato II, parte B. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo. 2. Nell'ambito del presente Piano la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesime modalita' previste per i riproduttori maschi, e' consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei servizi veterinari competenti, per costituire gruppi di monta; tale autorizzazione potra' riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione. II. Selezione dei riproduttori 1. Nell'ambito della selezione dei riproduttori e' consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e in possesso del certificato di genotipo. 2. Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza: a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR); b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK); c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR. All'interno delle greggi si deve giungere nel piu' breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti; 3. E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, l'utilizzo di arieti suscettibili, gia' presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). III. Eliminazione obbligatoria degli animali 1. Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilita' fino alla macellazione che dovra' essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata. 2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto nella parte B, punto II, del presente allegato I, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessita', previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti. IV. Certificazione genetica delle greggi 1. Ad ogni gregge e' attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica: a) greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR; b) greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni; c) greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni; d) greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR; e) greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori. 2. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente decreto come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente decreto come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU. Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del livello II a consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. L'autorita' competente puo' procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessita'. L'utilizzo promiscuo di arieti e' possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo). V. Disseminazione dei riproduttori. 1. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza. 2. Tale disseminazione e' condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi. 3. Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma. 4. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro eta', dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti e' sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi. 5. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello II a e II b senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta. 6. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente decreto. PARTE C Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione 1. Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e gia' in possesso di identificativo individuale ai sensi dell'allegato II, parte A, del presente decreto. 2. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A, ad identificare gli animali da sottoporre a genotipizzazione. La disposizione non si applica per gli animali che sono stati gia' identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati. 3. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione. I. Esecuzione delle prove di genotipizzazione 1. Le prove di genotipizzazione sono eseguite da: a) I laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Lazio e Toscana, della Sicilia, della Sardegna e del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta; b) I laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS) esclusivamente per gli animali iscritti al Libro genealogico di cui all'art.1 comma 2 lettera d). 2. I laboratori che svolgono le prove di genotipizzazione nell'ambito del piano sono sottoposti a verifiche ispettive e ai controlli di qualita' esterna di cui al presente allegato I, parte D, punto 6, lettere c) e d). 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse indicazioni della Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, possono affidare l'attivita' di genotipizzazione ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio gia' dotati di attrezzature e strutture per le esecuzioni delle analisi di cui al presente decreto. 4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, individuano i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a cui assegnare le prove di genotipizzazione. Tale assegnazione deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanita' ai fini dell'effettuazione delle necessarie attivita' di cui al presente allegato I, parte D, punto 6, lettere c) e d). 5. Le analisi di genotipizzazioni effettuate ai fini del presente decreto o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata rivestono carattere di ufficialita' e validita' solo se svolte esclusivamente presso i laboratori autorizzati di cui al precedente punto 1, e che rispondono alle condizioni di cui al precedente punto 4. II. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica 1. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e' istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG). 2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla BDNSG di cui al precedente comma, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi all'attivita' di genotipizzazione, anche per il tramite degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) o dei propri centri/osservatori epidemiologici. 3. L'ASSONAPA, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attivita' di selezione genetica, alla BDNSG e alla regione o alla provincia autonoma, inoltrando per conoscenza, le stesse informazioni all'ufficio competente della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute. PARTE D Funzioni dei diversi enti coinvolti 1. Alla esecuzione dei piani di selezione genetica concorrono: Ministero della salute; Commissione nazionale di coordinamento; Regioni e Province autonome; Istituto Superiore di Sanita' - Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA); Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA); Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Laboratorio di genetica e servizi - LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS, gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute; Servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti. 2. Il Ministero della salute: a) verifica la congruita' degli obiettivi e delle attivita' previste dai piani regionali con quanto dettato dalla Commissione europea e dal presente decreto; b) assolve a tutti i debiti informativi imposti dalle istituzioni comunitarie ed eventualmente aggiorna i contenuti degli allegati del presente decreto; c) stipula convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanita' ai fini delle attivita' di cui al successivo comma 6; d) vigila attraverso verifiche documentali, audit o ispezioni, sulla corretta realizzazione dei piani di cui al presente decreto su tutte le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), disponendo, se del caso, per motivi sanitari, provvedimenti a firma del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari che possono modificare la gestione dei servizi o le responsabilita' degli enti coinvolti; e) verifica periodicamente attraverso controlli su documenti, audit o ispezioni, la corretta realizzazione dei piani di cui al presente decreto presso le Regioni o province autonome; f) dirama su tutto il territorio, a mezzo di atti a firma del direttore generale della DGSAFV, nuovi criteri, chiarimenti ed indirizzi operativi relativi al presente decreto. g) puo' effettuare dei controlli per verificare la corretta gestione delle attivita' regolamentate con il presente decreto. 3. Presso il Ministero della salute e' istituita la Commissione nazionale di coordinamento, che si riunisce con frequenza annuale, salvo contingenti necessita', costituita da: a) un rappresentante del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari; b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale; c) un rappresentante dell'ASSONAPA; d) gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanita' - Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; e) gli esperti del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino; f) gli esperti, individuati dal Ministero della Salute, degli IIZZSS distribuiti sul territorio nazionale; g) il rappresentante designato delle Regioni. 4. La Commissione di cui al precedente punto 3: a) predispone annualmente una relazione complessiva sull'andamento nazionale e i risultati del piano nazionale, sulla base dei report periodici e delle relazioni prodotti dal CEA e dall'ISS e dalle Regioni e province autonome; b) definisce idonee strategie di divulgazione e promozione del piano nazionale; c) fornisce il supporto tecnico-scientifico alle Regioni nell'ambito della attuazione dei piani; d) esercita la supervisione delle attivita' delle singole Regioni nell'ambito di attuazione dei singoli piani di selezione genetica verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari; e) garantisce l'aggiornamento degli schemi di selezione e delle qualifiche degli allevamenti sulla base delle eventuali nuove evidenze tecnico-scientifiche ed epidemiologiche, dell'impatto di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie; f) indica e coordina l'utilizzo delle metodiche atte alla identificazione individuale, alle modalita' di certificazione genetica del singolo capo e della qualifica acquisita dai greggi aderenti al piano nazionale; g) fornisce al Ministero della salute il supporto tecnico per l'aggiornamento degli allegati del presente decreto. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Le Regioni e Province autonome: a) sulla base delle caratteristiche specifiche della realta' zootecnica locale, predispongono ed attuano i piani regionali di selezione genetica, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto; b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani; c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della salute; d) incentivano e coordinano l'applicazione del piano; e) redigono una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, e la inviano all'ufficio competente della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute; f) incentivano la formazione e l'informazione sul territorio. 6. L'Istituto Superiore di Sanita': a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale; b) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito del piano per verificare la possibilita' di miglioramento in termini di accuratezza e precisione dei risultati, e di efficacia ed efficienza complessive; c) organizza studi interlaboratorio ovvero ring test finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori ufficiali di cui al presente allegato I, parte C, paragrafo I; d) svolge attivita' ispettiva e di verifica nei laboratori che eseguono analisi genetiche di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della Salute; e) effettua le verifiche ispettive e tecniche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche; f) fornisce consulenza e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi; g) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso. 7. Il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA): a) fornisce consulenza tecnico-scientifica al Ministero della salute; b) mantiene la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) garantendo la raccolta, la verifica e l'elaborazione dei dati; c) garantisce la registrazione del dato ufficiale di genotipizzazione di ciascun animale nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN); d) predispone ed eventualmente modifica, se necessario, i tracciati record necessari al trasferimento dei dati relativi ai singoli piani regionali; e) inoltra al Ministero della salute, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, report periodici riferiti allo stato di avanzamento dei piani di selezione regionali; f) fornisce al Ministero della salute i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello nazionale e comunitario. 8. L'ASSONAPA: a) e' responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico secondo quanto definito nel presente allegato I e sotto il coordinamento dei servizi veterinari regionali competenti per territorio; b) comunica annualmente alla Regione il risultato dell'attivita' svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico, come da allegato 1; c) garantisce che nelle aziende iscritte ai Libri Genealogici le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali di cui all'art.1, comma 2, lettera i), tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati; d) garantisce che i propri medici veterinari e i tecnici autorizzati delle associazioni allevatori territoriali registrino e verifichino sotto la propria responsabilita' l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione; e) garantisce che i tecnici e i medici veterinari appartenenti alle associazioni allevatori inviino i campioni da analizzare, utilizzando la scheda di cui all'allegato III o modello analogo contenente le stesse informazioni; f) comunica agli allevatori, alle Regioni e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG; g) detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico; h) trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) e alla regione o provincia autonoma di competenza. 9. I Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e i laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute (LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS): a) svolgono le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente decreto; b) emettono un referto con carattere di ufficialita' e validita' sia ai fini del presente decreto che per richieste autonome del proprietario o persona delegata; c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG). 10. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali: a) vigilano sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali e' obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformita' all'articolo 3 del presente decreto, in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento; b) ricevono e utilizzano i dati di genotipizzazione trasmessi da ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a); c) vigilano sugli adempimenti di cui all'allegato I, parte B, e allegato II, del presente decreto; d) eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al presente decreto; e) comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza; f) certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda; g) dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III; h) assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del presente decreto da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014; i) vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma 2 del presente decreto, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuita' o pascolo autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione; l) autorizzano la costituzione dei gruppi di monta e ne verificano almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa; m) vigilano sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge. PARTE E Sorveglianza sull'andamento del piano 1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre ai compiti di cui al presente allegato I, parte D, punto 10, effettuano ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano. In particolare: a) possono svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori; b) possono effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessita' o su richiesta del Ministero della salute.