(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                               PARTE A 
 
 
               Principi generali e obiettivi del Piano 
 
    1.  Il  piano  intende  migliorare  la  resistenza  alla  scrapie
classica della popolazione ovina nazionale  tenendo  al  contempo  in
considerazione  i   programmi   di   valorizzazione   dei   caratteri
morfo-funzionali di razza. Il piano si  basa  sulla  genotipizzazione
della linea maschile con conseguenti selezione  dei  riproduttori  in
base   alla   resistenza   alla   scrapie   e   loro   disseminazione
regolamentata. 
    2. Obiettivo generale del piano  e'  quello  di  incrementare  la
frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie  classica
nella popolazione ovina al fine di: 
      a) concorrere all'eradicazione  della  scrapie  classica  degli
ovini; 
      b) concorrere alla creazione di greggi a  rischio  trascurabile
di scrapie classica; 
      c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale. 
    3. L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso: 
      a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la
selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti; 
      b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ; 
      c)  l'eliminazione  dell'allele  VRQ  tramite  il  divieto   di
utilizzo di riproduttori portatori di tale allele. 
 
                               PARTE B 
 
 
Modalita' operative per le greggi sottoposte al  piano  di  selezione
                              genetica 
 
I. Genotipizzazioni 
    1. I maschi in eta' riproduttiva, gli  agnelli  e  agnelloni  che
l'allevatore intende candidare  alla  quota  di  rimonta,  escludendo
quindi gli agnelli o  agnelloni  gia'  destinati  al  macello,  prima
dell'accoppiamento sono sottoposti a  prove  di  genotipizzazione.  I
capi da genotipizzare dovranno  essere  preliminarmente  identificati
come definito dall'allegato II,  parte  A,  e  secondo  le  modalita'
operative dell'allegato II, parte B.  Le  prove  di  genotipizzazione
dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di  anno
in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o  su
capi  maschi  di  nuova  introduzione   nel   gregge,   a   meno   di
certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo. 
    2.  Nell'ambito  del  presente  Piano  la   genotipizzazione   di
riproduttori  di  sesso  femminile,  identificati  con  le   medesime
modalita' previste per i riproduttori maschi, e'  consentita  solo  a
seguito  di  autorizzazione,  da   parte   dei   servizi   veterinari
competenti, per  costituire  gruppi  di  monta;  tale  autorizzazione
potra'  riguardare  greggi  iscritte  a  Libro  Genealogico  (LG)   o
appartenenti a razze che hanno  per  propria  natura  un  livello  di
resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione. 
II. Selezione dei riproduttori 
    1. Nell'ambito della selezione  dei  riproduttori  e'  consentito
esclusivamente  l'uso  di  arieti  (o  donatori  di  sperma  per   la
fecondazione    artificiale)    che    siano    stati    identificati
elettronicamente, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe
zootecnica (BDN) e in possesso del certificato di genotipo. 
    2. Gli animali  destinati  alla  riproduzione  sono  classificati
nelle seguenti classi di resistenza: 
      a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore  recanti
l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR); 
      b)  Riproduttori  resistenti  eterozigoti:  montoni  e   pecore
recanti l'allele  ARR  in  eterozigosi  (ARR/ARQ;  ARR/AHQ;  ARR/ARH;
ARR/ARK); 
      c)  Riproduttori  suscettibili:  montoni  e  pecore   che   non
presentano alcun allele ARR. 
    All'interno delle greggi si deve giungere nel  piu'  breve  tempo
possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti; 
    3. E' consentito, a decorrere dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  l'utilizzo  di  arieti  suscettibili,  gia'   presenti   in
allevamento oppure  ottenuti  da  rimonta  interna,  per  un  periodo
transitorio di 3 anni e  di  arieti  resistenti  eterozigoti  per  un
periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a
LG). 
III. Eliminazione obbligatoria degli animali 
    1. Tutti gli animali  portatori  dell'allele  VRQ  e  quindi  non
destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro  di
stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilita'  fino
alla macellazione  che  dovra'  essere  attuata  entro  i  30  giorni
successivi alla determinazione del loro  genotipo.  Gli  animali  non
potranno lasciare gli allevamenti se non per  essere  destinati  alla
macellazione immediata. 
    2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che  ne  determina
il divieto di impiego come riproduttori, in base  a  quanto  previsto
nella parte B, punto II,  del  presente  allegato  I,  devono  essere
obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica
del genotipo.  Solo  nel  caso  di  giustificata  necessita',  previa
autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere  abbattuti
e distrutti. 
IV. Certificazione genetica delle greggi 
    1. Ad ogni gregge e' attribuita una  certificazione  genetica  in
relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie
degli animali che lo compongono. In particolare  vengono  definiti  i
seguenti livelli di certificazione genetica: 
      a) greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi  con
genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano  utilizzato  per  la
monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR; 
      b) greggi di livello IIa: greggi che  impiegano  esclusivamente
arieti ARR/ARR da almeno 6 anni; 
      c) greggi di livello IIb: greggi che  impiegano  esclusivamente
arieti ARR/ARR da almeno 3 anni; 
      d)  greggi  di  livello  III:  greggi  in  cui  si   utilizzano
esclusivamente arieti con almeno un ARR; 
      e)  greggi  di  livello  IV:  greggi  che  non  ottemperano  ai
requisiti dei livelli superiori. 
    2. Gli allevamenti classificati ai  sensi  del  presente  decreto
come livello I soddisfano i requisiti  per  il  riconoscimento  dello
status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti  per  il
livello I, del regolamento 630/2013/EU. Gli allevamenti  classificati
ai sensi del presente decreto come livello II, soddisfano i requisiti
per il riconoscimento dello  status  di  resistenza  alle  EST  delle
greggi  di  ovini  previsti  per  il  livello  II,  del   regolamento
630/2013/EU. 
    Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione  genetica
assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica
superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la  sospensione
delle genotipizzazioni, salvo che  su  tutti  i  riproduttori  maschi
venduti da vita. Il raggiungimento  del  livello  II  a  consente  la
sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori
maschi venduti da  vita.  L'autorita'  competente  puo'  procedere  a
controlli di verifica in qualunque  momento  ove  se  ne  ravveda  la
necessita'. L'utilizzo promiscuo di arieti e' possibile  solo  per  i
soggetti  resistenti  oppure  tra   greggi   di   pari   livello   di
certificazione (anche in condizioni  di  monticazione  o  di  pascolo
condiviso temporaneo). 
V. Disseminazione dei riproduttori. 
    1. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire  in
modo da non  compromettere  il  livello  di  certificazione  genetica
raggiunto, produrre un miglioramento del profilo  di  resistenza  del
gregge  e   favorire   all'interno   della   popolazione   ovina   la
disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza. 
    2. Tale  disseminazione  e'  condizionata  sia  dalla  classe  di
resistenza dei montoni sia dal  livello  di  certificazione  genetica
delle greggi. 
    3.  Gli  arieti  suscettibili  non  possono  essere  oggetto   di
compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori  di
sperma. 
    4.  I  maschi  che  si  intende  introdurre  in  allevamento,   a
prescindere  dalla  loro  eta',   dovranno   necessariamente   essere
certificati e di genotipo coerente con il livello  di  certificazione
genetica del gregge che li acquisisce  e  comunque  mai  di  genotipo
suscettibile:  l'introduzione  di  montoni  resistenti  omozigoti  e'
sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica
delle greggi. 
    5. Le femmine da riproduzione dovranno provenire  da  greggi  con
livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione
di  femmine  destinate  alla  riproduzione  di  genotipo   resistente
omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente  omozigote
o eterozigote nei greggi  di  livello  II  a  e  II  b  senza  alcuna
modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta. 
    6. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti
gli usi salvo  la  macellazione  immediata,  dovranno  rispettare  le
condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente
decreto. 
 
                               PARTE C 
 
 
   Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione 
 
    1. Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli  animali  prima
dell'accoppiamento e gia' in possesso di  identificativo  individuale
ai sensi dell'allegato II, parte A, del presente decreto. 
    2. Il proprietario degli animali  o  persona  delegata  provvede,
secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A, ad identificare
gli animali da sottoporre a genotipizzazione. La disposizione non  si
applica  per  gli  animali   che   sono   stati   gia'   identificati
elettronicamente e per  quelli  destinati  ad  essere  immediatamente
macellati. 
    3. Gli animali riportanti l'identificativo  semplificato  secondo
quanto previsto all'articolo 4, comma  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
21/2004   non   potranno   essere   sottoposti    agli    esami    di
genotipizzazione. 
I. Esecuzione delle prove di genotipizzazione 
    1. Le prove di genotipizzazione sono eseguite da: 
      a) I laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del
Lazio e Toscana, della Sicilia, della Sardegna e del Piemonte Liguria
e Valle d'Aosta; 
      b) I laboratori gia' riconosciuti e autorizzati  dal  Ministero
della  Salute  (LGS  di  Cremona  e  l'agenzia  per  la  ricerca   in
agricoltura della Sardegna- AGRIS)  esclusivamente  per  gli  animali
iscritti al Libro genealogico di cui all'art.1 comma 2 lettera d). 
    2.  I  laboratori  che  svolgono  le  prove  di  genotipizzazione
nell'ambito del piano sono sottoposti  a  verifiche  ispettive  e  ai
controlli di qualita' esterna di cui al presente allegato I, parte D,
punto 6, lettere c) e d). 
    3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  salvo
diverse indicazioni della Direzione Generale della Sanita' Animale  e
dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute,  possono  affidare
l'attivita'  di  genotipizzazione  ai   laboratori   degli   Istituti
Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio gia' dotati di
attrezzature e strutture per le esecuzioni delle analisi  di  cui  al
presente decreto. 
    4.  Le  regioni  e  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano,
nell'ambito dei piani di cui all'articolo  2  comma  1  del  presente
decreto, individuano  i  laboratori  degli  Istituti  Zooprofilattici
Sperimentali a cui  assegnare  le  prove  di  genotipizzazione.  Tale
assegnazione deve  essere  tempestivamente  comunicata  al  Ministero
della  Salute  e  all'Istituto   Superiore   di   Sanita'   ai   fini
dell'effettuazione delle necessarie  attivita'  di  cui  al  presente
allegato I, parte D, punto 6, lettere c) e d). 
    5. Le analisi di genotipizzazioni effettuate ai fini del presente
decreto o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata
rivestono carattere  di  ufficialita'  e  validita'  solo  se  svolte
esclusivamente presso i laboratori autorizzati di cui  al  precedente
punto 1, e che rispondono alle condizioni di cui al precedente  punto
4. 
II. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica 
    1. Presso il Centro di referenza nazionale per  le  encefalopatie
animali    e    neuropatologie    comparate    (CEA)    dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Torino  e'  istituita  e  gestita  la
Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG). 
    2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
alla BDNSG  di  cui  al  precedente  comma,  al  termine  di  ciascun
trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, i dati  relativi
all'attivita'  di  genotipizzazione,  anche  per  il  tramite   degli
Istituti  Zooprofilattici  Sperimentali   (IIZZSS)   o   dei   propri
centri/osservatori epidemiologici. 
    3. L'ASSONAPA, per quanto di competenza,  mensilmente,  entro  il
giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi  alle  attivita'
di selezione genetica, alla BDNSG e alla  regione  o  alla  provincia
autonoma,  inoltrando  per   conoscenza,   le   stesse   informazioni
all'ufficio competente della direzione generale della sanita' animale
e dei farmaci veterinari del Ministero della salute. 
 
                               PARTE D 
 
 
                 Funzioni dei diversi enti coinvolti 
 
    1. Alla esecuzione dei piani di selezione genetica concorrono: 
      Ministero della salute; 
      Commissione nazionale di coordinamento; 
      Regioni e Province autonome; 
      Istituto  Superiore  di  Sanita'  -  Dipartimento  di   sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; 
      Centro di referenza nazionale per le  encefalopatie  animali  e
neuropatologie comparate (CEA); 
      Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA); 
      Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 
      Laboratorio di genetica e servizi - LGS di  Cremona  e  Agenzia
per  la  ricerca  in  agricoltura   della   Sardegna-   AGRIS,   gia'
riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute; 
      Servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti. 
    2. Il Ministero della salute: 
      a) verifica la congruita' degli  obiettivi  e  delle  attivita'
previste dai piani regionali con  quanto  dettato  dalla  Commissione
europea e dal presente decreto; 
      b)  assolve  a  tutti  i  debiti  informativi   imposti   dalle
istituzioni comunitarie ed eventualmente aggiorna i  contenuti  degli
allegati del presente decreto; 
      c) stipula convenzioni con l'Istituto Superiore di  Sanita'  ai
fini delle attivita' di cui al successivo comma 6; 
      d) vigila attraverso verifiche documentali, audit o  ispezioni,
sulla corretta realizzazione dei piani di cui al presente decreto  su
tutte le aziende di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  b)  e  c),
disponendo, se del caso, per motivi sanitari, provvedimenti  a  firma
del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari
che possono modificare la gestione dei servizi o  le  responsabilita'
degli enti coinvolti; 
      e) verifica periodicamente attraverso controlli  su  documenti,
audit o ispezioni, la corretta realizzazione  dei  piani  di  cui  al
presente decreto presso le Regioni o province autonome; 
      f) dirama su tutto il territorio, a mezzo di atti a  firma  del
direttore  generale  della  DGSAFV,  nuovi  criteri,  chiarimenti  ed
indirizzi operativi relativi al presente decreto. 
      g) puo' effettuare dei controlli  per  verificare  la  corretta
gestione delle attivita' regolamentate con il presente decreto. 
    3. Presso il Ministero della salute e' istituita  la  Commissione
nazionale di coordinamento, che si riunisce  con  frequenza  annuale,
salvo contingenti necessita', costituita da: 
      a) un rappresentante del Ministero  della  salute  -  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari; 
      b) un rappresentante del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale; 
      c) un rappresentante dell'ASSONAPA; 
      d)  gli  esperti   dell'Istituto   Superiore   di   Sanita'   -
Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; 
      e) gli  esperti  del  Centro  di  referenza  nazionale  per  le
encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino; 
      f) gli esperti, individuati dal Ministero della  Salute,  degli
IIZZSS distribuiti sul territorio nazionale; 
      g) il rappresentante designato delle Regioni. 
    4. La Commissione di cui al precedente punto 3: 
      a)   predispone   annualmente   una    relazione    complessiva
sull'andamento nazionale e i risultati  del  piano  nazionale,  sulla
base dei report periodici  e  delle  relazioni  prodotti  dal  CEA  e
dall'ISS e dalle Regioni e province autonome; 
      b) definisce idonee strategie di divulgazione e promozione  del
piano nazionale; 
      c)  fornisce  il  supporto  tecnico-scientifico  alle   Regioni
nell'ambito della attuazione dei piani; 
      d) esercita  la  supervisione  delle  attivita'  delle  singole
Regioni nell'ambito di attuazione  dei  singoli  piani  di  selezione
genetica verificandone al  contempo  la  rispondenza  agli  obiettivi
nazionali e comunitari; 
      e) garantisce l'aggiornamento degli schemi di selezione e delle
qualifiche  degli  allevamenti  sulla  base  delle  eventuali   nuove
evidenze tecnico-scientifiche  ed  epidemiologiche,  dell'impatto  di
tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza  a  direttive
comunitarie; 
      f) indica e  coordina  l'utilizzo  delle  metodiche  atte  alla
identificazione  individuale,  alle   modalita'   di   certificazione
genetica del singolo capo e  della  qualifica  acquisita  dai  greggi
aderenti al piano nazionale; 
      g) fornisce al Ministero della salute il supporto  tecnico  per
l'aggiornamento degli allegati del presente decreto. 
    Il funzionamento della Commissione non comporta  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato. 
    5. Le Regioni e Province autonome: 
      a) sulla base delle caratteristiche  specifiche  della  realta'
zootecnica locale, predispongono ed  attuano  i  piani  regionali  di
selezione genetica, entro 6 mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto; 
      b) gestiscono  gli  aspetti  amministrativi  e  finanziari  dei
singoli piani; 
      c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario  ed
epidemiologico imposti dal Ministero della salute; 
      d) incentivano e coordinano l'applicazione del piano; 
      e) redigono una relazione annuale, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, e la inviano
all'ufficio competente della Direzione generale della sanita' animale
e dei farmaci veterinari del Ministero della salute; 
      f) incentivano la formazione e l'informazione sul territorio. 
    6. L'Istituto Superiore di Sanita': 
      a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero  della
salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale; 
      b) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili
nell'ambito del piano per verificare la possibilita' di miglioramento
in termini di accuratezza e precisione dei risultati, e di  efficacia
ed efficienza complessive; 
      c)  organizza   studi   interlaboratorio   ovvero   ring   test
finalizzati  alla  verifica  della  accuratezza  e  precisione  delle
procedure analitiche utilizzate dai laboratori ufficiali  di  cui  al
presente allegato I, parte C, paragrafo I; 
      d) svolge attivita' ispettiva e di verifica nei laboratori  che
eseguono analisi genetiche di cui al presente  decreto  su  specifica
richiesta del Ministero della Salute; 
      e) effettua le verifiche ispettive e  tecniche  finalizzate  al
rilascio delle autorizzazioni per i laboratori  esterni  al  Servizio
sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche; 
      f) fornisce consulenza e supporto  tecnico  ai  laboratori  che
effettuano le analisi; 
      g) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso. 
    7. Il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie  animali
e neuropatologie comparate (CEA): 
      a) fornisce consulenza tecnico-scientifica al  Ministero  della
salute; 
      b) mantiene la  Banca  dati  nazionale  di  selezione  genetica
(BDNSG) garantendo la raccolta,  la  verifica  e  l'elaborazione  dei
dati; 
      c)  garantisce  la  registrazione   del   dato   ufficiale   di
genotipizzazione  di  ciascun  animale  nella  Banca  dati  nazionale
dell'anagrafe zootecnica (BDN); 
      d) predispone  ed  eventualmente  modifica,  se  necessario,  i
tracciati record necessari al  trasferimento  dei  dati  relativi  ai
singoli piani regionali; 
      e) inoltra al Ministero della salute, entro il  giorno  20  del
secondo mese successivo alla chiusura di  ciascun  trimestre,  report
periodici riferiti allo stato di avanzamento dei piani  di  selezione
regionali; 
      f) fornisce al Ministero della salute i dati ufficiali relativi
all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti  informativi  a
livello nazionale e comunitario. 
    8. L'ASSONAPA: 
      a) e' responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti
tecnici relativi al piano  di  selezione  nell'ambito  delle  aziende
iscritte al libro genealogico secondo quanto  definito  nel  presente
allegato I e sotto il coordinamento dei servizi veterinari  regionali
competenti per territorio; 
      b)   comunica   annualmente   alla   Regione    il    risultato
dell'attivita' svolta nell'anno precedente e  la  programmazione  per
l'anno successivo sugli allevamenti iscritti  al  libro  genealogico,
come da allegato 1; 
      c) garantisce che nelle aziende iscritte ai  Libri  Genealogici
le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali
di cui all'art.1, comma 2, lettera i), tramite  medici  veterinari  o
propri tecnici autorizzati; 
      d) garantisce che  i  propri  medici  veterinari  e  i  tecnici
autorizzati delle associazioni allevatori territoriali  registrino  e
verifichino  sotto  la   propria   responsabilita'   l'identificativo
individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione; 
      e) garantisce che i tecnici e i medici veterinari  appartenenti
alle  associazioni  allevatori  inviino  i  campioni  da  analizzare,
utilizzando la scheda di  cui  all'allegato  III  o  modello  analogo
contenente le stesse informazioni; 
      f)  comunica  agli  allevatori,  alle  Regioni  e  ai   servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali gli esiti  delle  prove  di
genotipizzazione dei capi iscritti ai LG; 
      g) detiene la base  dei  dati  relativa  alle  genotipizzazioni
condotte nelle aziende  iscritte  al  libro  genealogico  e  registro
anagrafico; 
      h) trasmette i dati di genotipizzazione corredati da  tutte  le
informazioni previste dal  tracciato  record  nazionale  mensilmente,
entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale  di
selezione genetica (BDNSG) e alla regione  o  provincia  autonoma  di
competenza. 
    9. I Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali  e  i
laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute
(LGS di Cremona  e  Agenzia  per  la  ricerca  in  agricoltura  della
Sardegna- AGRIS): 
      a) svolgono le analisi di genotipizzazione nei termini previsti
dal presente decreto; 
      b)  emettono  un  referto  con  carattere  di  ufficialita'   e
validita' sia ai fini del presente decreto che per richieste autonome
del proprietario o persona delegata; 
      c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le
informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente,
entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale  di
selezione genetica (BDNSG). 
    10. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali: 
      a) vigilano sulla realizzazione del piano in tutte  le  aziende
per  le  quali  e'  obbligatoria  l'adesione   alla   selezione,   in
conformita' all'articolo  3  del  presente  decreto,  in  particolare
verificano che tutti gli arieti siano  correttamente  identificati  e
abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano  e  con
il livello di certificazione genetica dell'allevamento; 
      b) ricevono e utilizzano i dati di  genotipizzazione  trasmessi
da  ASSONAPA,  anche  al  fine  di  espletare  quanto  previsto  alla
precedente lettera (a); 
      c) vigilano sugli adempimenti di cui all'allegato I, parte B, e
allegato II, del presente decreto; 
      d) eseguono per quanto di competenza i  prelievi  dei  campioni
ufficiali per la  genotipizzazione  nei  greggi  soggetti  al  piano,
utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui  all'allegato
III al presente decreto; 
      e)   comunicano   all'allevatore   l'esito   delle   prove   di
genotipizzazione di propria competenza; 
      f)  certificano  la  genetica  dei  singoli  capi  testati  con
l'emissione di  un  certificato  genetico  che  accompagna  l'animale
spostato in altra azienda; 
      g) dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti  con
genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III; 
      h) assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza
annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai  sensi
del presente decreto da utilizzare anche  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 22, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014; 
      i)  vigilano  sul  rispetto   dei   requisiti   relativi   alla
movimentazione  in  entrata  ed  uscita  dalle   aziende   dei   capi
appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di
movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma  2  del
presente decreto, riportano il livello di certificazione genetica nel
riquadro  E   "Attestazioni   sanitarie"   della   dichiarazione   di
provenienza degli animali (modello IV). Nel  caso  di  condizioni  di
promiscuita' o pascolo autorizzano la convivenza dei  capi  solo  con
greggi di pari livello di certificazione; 
      l) autorizzano  la  costituzione  dei  gruppi  di  monta  e  ne
verificano  almeno  annualmente  la  coerenza  con   l'autorizzazione
concessa; 
      m) vigilano sul rispetto dei requisiti di  cui  al  livello  di
certificazioni genetica raggiunta e  sul  miglioramento  del  profilo
genetico del gregge. 
 
                               PARTE E 
 
 
                Sorveglianza sull'andamento del piano 
 
    1.  I  servizi  veterinari   delle   Aziende   Sanitarie   Locali
territorialmente competenti, oltre ai  compiti  di  cui  al  presente
allegato I, parte D,  punto  10,  effettuano  ispezioni  e  controlli
finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano. 
    In particolare: 
      a) possono svolgere campionamenti casuali o mirati su  capi  di
entrambi i sessi al fine di verificare il livello  di  certificazione
genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in  tema
di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori; 
      b) possono effettuare prove di  genotipizzazione  supplementari
in caso di necessita' o su richiesta del Ministero della salute.