(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    L'immissione al consumo  dell'I.G.P.  Pomodoro  di  Pachino  deve
avvenire secondo le modalita' di seguito descritte. 
    Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati  nel  presente
disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. Pomodoro  di  Pachino,
deve essere confezionato utilizzando imballaggi  nuovi,  monouso,  di
diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non  superino
il peso di 10 Kg. 
    Sugli imballaggi  deve  essere  apposta  una  copertura  tale  da
impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la
sua rottura. 
    Tale copertura  deve  riportare  il  contrassegno  distintivo  di
seguito descritto. 
    E' ammessa,  altresi',  l'immissione  al  consumo  in  confezioni
aperte purche' i singoli frutti siano identificati con  l'apposizione
di etichette adesive che riportino  il  logo  distintivo  dell'I.G.P.
Pomodoro di Pachino in  ogni  caso  sono  fatti  salvi  gli  obblighi
sull'etichettatura da  riportare  sugli  imballaggi,  cosi'  come  di
seguito riportati. 
    Il contenuto  di  ciascun  imballaggio  deve  essere  omogeneo  e
contenere pomodori  provenienti  della  stessa  varieta',  tipologia,
categoria e calibro ed i frutti devono  essere  omogenei  per  quanto
riguarda maturita' e colorazione. 
    Gli  imballaggi  devono  essere  identificati  con  la   seguente
dicitura I.G.P., anche per esteso, Pomodoro di Pachino  e,  nel  caso
che il contenuto non sia visibile dall'esterno  e  per  la  tipologia
cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto. 
    Sugli imballaggi deve essere altresi' riportato: 
    il logo distintivo, che costituisce parte integrante del presente
disciplinare; 
      - il nome dell'imballatore e/o speditore; 
      - le caratteristiche commerciali:  tipologia,  categoria,  peso
del collo; 
      - la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta; 
      - il simbolo comunitario  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 della Commissione del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio
del 21 novembre 2012. 
    I caratteri con cui e' indicata la dicitura  I.G.P.  Pomodoro  di
Pachino o le  altre  diciture  previste  dal  presente  disciplinare,
devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e  presentati  in
modo chiaro, leggibile e  indelebile  e  sufficientemente  grandi  da
risaltare sullo sfondo sul  quale  sono  riprodotti  cosi'  da  poter
essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni  e/o
disegni. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista nel presente disciplinare  di  produzione  e/o
eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali
da trarre in inganno il consumatore sulla  natura  e  caratteristiche
del prodotto. 
    Logo distintivo dell'IGP «Pomodoro di Pachino» 
    Il logo ha forma di rombo dagli  angoli  tondeggianti  di  colore
verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare  interna
di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di  colore  verde
chiaro Pantone 369 CVC. 
    La figura geometrica e' tagliata sulla  parte  inferiore  da  una
scritta di colore bianco recante la dicitura  «POMODORO  DI  PACHINO»
inserita in una striscia rettangolare di colore nero. 
    La sagoma circolare interna contiene  il  disegno  dell'isola  di
Sicilia  di  colore  salmone  Pantone  1595  CVC  e   contorno   nero
contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone  123  CVC  e  dal
contorno nero sull'estrema punta in basso. 
    Il logo reca nella zona piu' bassa la  scritta  «IGP»  di  colore
paglierino Pantone 607 CVC. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico