(Disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                              Controlli 
 
    Fatte salve  le  competenze  attribuite  dalla  legge  al  medico
veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento, il quale ai  sensi
dei capitolo IV «controllo della produzione» del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione  adeguata,
controlla che i prodotti a base di carne  rispondano  ai  criteri  di
produzione  stabiliti  dal  produttore  e,  in  particolare,  che  la
composizione  corrisponda  realmente  alle  diciture   dell'etichetta
essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui  sia
usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4  del
sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita
dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza),
la vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
disciplinare di produzione e'  svolta  dal  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali il  quale  puo'  avvalersi  ai  fini
della vigilanza sulla produzione  e  sul  commercio  della  «Bresaola
della  Valtellina»  di  un  consorzio   costituito   dai   produttori
conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 dei regolamento n. 2081
del 14 luglio 1992.