(Disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    La Bresaola della  Valtellina  dovra'  portare  in  etichetta  le
seguenti   indicazioni:   «Bresaola   della   Valtellina»,   che   e'
intraducibile e  deve  essere  apposta  sull'etichetta  in  caratteri
chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed
essere immediatamente seguita in caratteri di stampa  delle  medesime
dimensioni dalla sigla IGP  e  dal  simbolo  EU,  che  devono  essere
prodotti nella lingua in cui il  prodotto  viene  commercializzato  e
nella forma ammessa dalla CE. 
    E' vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi    qualificazione    non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente. 
    La  «Bresaola  della  Valtellina»  puo'  essere  commercializzata
intera, allo stato sfuso o sottovuoto, a pezzi, in tranci o affettata
confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata. Le  operazioni  di
confezionamento affettamento e porzionamento devono  avvenire,  sotto
la vigilanza  della  struttura  di  controllo  indicata  all'art.  7,
esclusivamente nella zona di  produzione  indicata  all'art.  2,  per
evitare che alterazioni della  temperatura  e  dell'umidita'  esterna
possano pregiudicare durante le fasi di  trasporto  l'integrita'  del
prodotto e quindi  le  caratteristiche  finali  qualitative  previste
all'art. 6 del disciplinare di produzione.