Art. 8. Designazione e presentazione La Bresaola della Valtellina dovra' portare in etichetta le seguenti indicazioni: «Bresaola della Valtellina», che e' intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita in caratteri di stampa delle medesime dimensioni dalla sigla IGP e dal simbolo EU, che devono essere prodotti nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato e nella forma ammessa dalla CE. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. La «Bresaola della Valtellina» puo' essere commercializzata intera, allo stato sfuso o sottovuoto, a pezzi, in tranci o affettata confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata. Le operazioni di confezionamento affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2, per evitare che alterazioni della temperatura e dell'umidita' esterna possano pregiudicare durante le fasi di trasporto l'integrita' del prodotto e quindi le caratteristiche finali qualitative previste all'art. 6 del disciplinare di produzione.