(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Soggetti proponenti 
 
    1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro  90  giorni  dalla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando:  le  citta'
metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la citta' di Aosta. 
    2. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti di  cui
al precedente  comma  1  favoriscono  la  piu'  ampia  partecipazione
all'attuazione dei progetti da parte di  altri  soggetti  pubblici  e
privati. 
    3. Le citta' metropolitane presentano  proposte  che  comprendono
progetti specifici per il comune del loro territorio con  il  maggior
numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le  quali
si richiede il finanziamento, e  proposte  che  interessano  anche  i
comuni contermini alla citta'  capoluogo  all'interno  del  perimetro
metropolitano. 
    4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in
coerenza con gli strumenti  di  pianificazione  e  di  programmazione
territoriale regionale e comunitaria e ne  assicurano  l'integrazione
con  le  politiche  settoriali  assunte  dagli  altri  enti  pubblici
competenti per territorio.