(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                 Metodo di ottenimento del prodotto 
 
5.1 Prescrizioni relative all'allevamento. 
    Le fasi di allevamento dei suini destinati  alla  produzione  del
"Crudo di Cuneo" sono cosi' definite: 
 
 
    
              =========================================
              |                         | fino a 30 Kg|
              |        Avviamento       |  peso vivo  |
              +=========================+=============+
              |                         | da 30 a 80  |
              | Magronaggio             |Kg peso vivo |
              +-------------------------+-------------+
              |                         | da 80 Kg al |
              | Ingrasso                |peso finale  |
              +-------------------------+-------------+
    
 5.2 Alimenti ammessi durante la fase di avviamento. 
    Pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed
il commercio dei mangimi  zootecnici,  in  considerazione  del  lungo
tempo che intercorre prima  della  macellazione,  non  e'  necessario
porre limitazioni qualitative e  quantitative  all'alimentazione  del
suinetto, fermo restando il divieto all'uso di: 
      Plasma suino spray; 
      Derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati; 
      Farine di pesce. 
5.3 Alimenti ammessi durante la fase di magronaggio. 
    In tale fase la sostanza  secca  (s.s.)  da  cereali  non  dovra'
essere inferiore al 45% di quella totale. 
    Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono  ammessi
gli alimenti di seguito riportati: 
 
 
    
        =====================================================
        |  Grassi con Punto |                               |
        |    di Fusione     |  fino al 2% della s.s. della  |
        | superiore a 36 °C |        razione/giorno         |
        +===================+===============================+
        |                   | fino all'1% della s.s. della  |
        | Lisati proteici   |razione/giorno                 |
        +-------------------+-------------------------------+
        |                   | fino al 10% della s.s. della  |
        | Silomais          |razione/giorno.                |
        +-------------------+-------------------------------+
    
5.4 Alimenti ammessi durante la fase di ingrasso. 
    La presenza di  sostanza  secca  (s.s.)  da  cereali  nella  fase
d'ingrasso  non  dovra'  essere  inferiore  al  55%  del  totale.  La
quantita' massima di acido linoleico ammessa e' pari al 2% della s.s.
della dieta. 
    Possono essere usati i seguenti alimenti: 
 
 
    
=====================================================================
|                                      | fino al 55% della sostanza |
|                 Mais                 | secca della razione/giorno |
+======================================+============================+
|                                      | fino al 55% della sostanza |
| Pastone di granella/pannocchia       |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 40% della sostanza |
| Sorgo                                |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 40% della sostanza |
| Orzo                                 |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 25% della sostanza |
| Frumento                             |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 25% della sostanza |
| Triticale                            |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 25% della sostanza |
| Avena                                |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 25% della sostanza |
| Cereali minori                       |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
| Crusca e altri sottoprodotti del     | fino al 20% della sostanza |
|frumento                              |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 2% della sostanza  |
| Expeller di lino                     |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 4% della sostanza  |
| Polpe secche esauste di bietola      |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino ad un massimo di 15   |
| Siero di latte                       |litri/giorno                |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 5% della sostanza  |
| Melasso                              |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 15% della sostanza |
| Farina d'estrazione di soia          |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 2% della sostanza  |
| Lievito di birra/torula              |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      | fino al 2% della sostanza  |
|Grassi con p.f. superiore a 40 °C     |secca della razione/giorno  |
+--------------------------------------+----------------------------+
    
    E' fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate: 
    Scarti di mensa: residui freschi o essicati  derivanti  da  mense
aziendali  e  comunita',  poiche'   e'   impossibile   definirne   la
composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla
vigente legislazione (es. Carne e suoi derivati). 
    Scarti  derivati  dall'Industria   di   trasformazione   per   la
preparazione di cibi confezionati precotti. 
    Oli di pesce: divieto assoluto dopo i 40 kg. di peso vivo. 
    Panelli in genere: divieto di utilizzo dei panelli con  contenuto
in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i  120
kg. di peso vivo. 
    Biscotti, grissini, merendine: divieto di utilizzo dei prodotti e
sottoprodotti della panificazione, dell'Industria dolciaria  e  delle
paste alimentari. 
    Utilizzo limitato fino a 60 kg. peso vivo purche'  non  apportino
piu' del 2% di grassi nella razione giornaliera. 
    Divieto  di  utilizzo  dai  60  kg.  di  peso  vivo   fino   alla
macellazione. 
    Scarti di  macellazione  e  farine  animali  in  genere:  divieto
assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli. 
    Sottoprodotti del riso. 
    Non  c'e'  obbligo  stretto   di   provenienza   degli   alimenti
somministrati ai suini. 
    Nell'intero  ciclo   dell'allevamento   le   caratteristiche   di
composizione  della  razione  somministrata  devono  essere  tali  da
soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di
allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare. 
    Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici  e  nutritivi
costituenti  limiti  minimi  e  massimi   di   ammissibilita'   nella
composizione della razione alimentare somministrata: 
 
    
+------------------+---------------+--------------+-----------------+
|                  |               |              |    Fase di      |
|                  |    Fase di    |   Fase di    |  ingrasso (da   |
|                  |  avviamento   | magronaggio  |  80 Kg. a 165   |
|                  | (Fino a 30    |(da 30 Kg.a 80|    Kg./peso     |
|                  | Kg./peso vivo)|Kg./peso vivo)|  vivo finale)   |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
|                  |   Da  |       |        |  A  |  Da   |         |
| Composizione in: | min.: |A max: |Da min.:|max: | min.: | A max:  |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
| Proteina         |       |       |        |     |       |         |
|grezza/s.s.       |  16%  |  22%  | 15,50% | 18% |13,50% | 17,50%  |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
| Energia          |       |       |        |     |       |         |
|dig.le/giorno     |  3230 |  3900 |  3200  |3600 | 3100  | 3400    |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
| Lisina gr./Kg.   |  10%  |  16%  |   7%   | 16% |  6%   |   9%    |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
| Fibra grezza/s.s.|   3%  |   5%  |  3,5%  | 5%  | 3,5%  |  5,5%   |
+------------------+-------+-------+--------+-----+-------+---------+
    
    E' ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei
limiti definiti dalla vigente legislazione di  ordine  generale.  5.5
Lavorazione. 
    La lavorazione delle cosce, la  stagionatura  delle  stesse  deve
avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo.
Gli  stabilimenti  devono  essere  in  possesso   di   autorizzazioni
igienico-sanitarie  previste  dalla  normativa  nazionale   e   dalla
normativa U.E. 
    Possono essere avviate a lavorazione cosce di  animali  macellati
da non meno di 24 ore e non oltre 120  ore.  La  trasformazione  deve
avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali: 
    Isolamento - Dopo la macellazione le cosce fresche  sono  isolate
dalle mezzene. 
    Raffreddamento e  Rifilatura  -  Presso  il  macello,  le  cosce,
isolate e rifilate prive del piede e con  l'anchetta  presente,  sono
mantenute refrigerate fino  alla  spedizione.  La  temperatura  delle
cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere  compresa
fra -1 e + 3 °C (non e' ammesso il congelamento). 
    Salagione - Va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente
umidificato. Non e' ammessa l'iniezione di salamoia ne' la  salagione
per immersione. Il sale puo' contenere piccole quantita' di pepe nero
spaccato e aceto e puo' essere miscelato con  spezie  o  estratti  di
spezie o antiossidanti naturali. Non  sono  ammessi  conservanti.  La
durata della fase di salagione e' non inferiore a 12 giorni. 
    Riposo - Di durata non inferiore a 50 giorni,  dalla  fine  della
salagione, deve essere condotto in  ambienti  condizionati,  tali  da
garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto. 
    Toelettatura    -    Rimozione    delle    asperita'    derivanti
dall'asciugamento  superficiale.  Puo'  essere   praticata   mediante
coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico  sulle  porzioni
sporgenti l'anchetta. 
    Lavaggio e asciugamento - L'acqua residua del lavaggio e' rimossa
mediante   asciugamento   in    apposito    ambiente    condizionato,
eventualmente con l'ausilio d'aria esterna. 
    Stagionatura - E' condotta in ambiente  condizionato,  dotato  di
aperture  tali  da  permettere  un  adeguato  ricambio  d'aria;  deve
permettere l'invecchiamento  del  prodotto  fino  al  compimento  del
decimo mese dall'inizio della salagione. La  stagionatura  avviene  a
temperatura  compresa  fra  i  12°  e  i  18   °C   (prima   fase   o
prestagionatura)  e  fra  i  15°  e  i  23   °C   (seconda   fase   o
invecchiamento). 
    Sugnatura - Da eseguirsi in un'unica soluzione fra il quinto e il
settimo mese di lavorazione o  in  piu'  riprese,  fra  il  quarto  e
l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da  sugna,
sale e farina di riso o di frumento sulla  superficie  muscolare.  E'
ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base  grassa
dell'impasto  non  puo'  essere  sostituita  con  strutto.   Non   e'
consentito  il  surriscaldamento  o  la  fusione  della  sugna  prima
dell'applicazione.