(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    La designazione "Crudo di Cuneo" D.O.P. deve essere riportata  in
lingua  italiana  e  deve  essere  apposta   esclusivamente   facendo
riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate. 
    7.1 Marchiatura. 
    Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori  della  coscia.
7.2 Confezionamento. 
    Il "Crudo di Cuneo" puo' essere  venduto  oltre  che  intero  con
osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci  ed  affettato.
Sezionamento in tranci. 
    Le operazioni di riduzione in tranci del "Crudo di Cuneo"  devono
essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo  figuri  il
contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici. 
    7.3 Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa. 
    Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali  stampati
nella sua versione a colori  in  stampa  a  colori  dichiarati  o  in
quadricromia, come indicato all'art. 8. 
    Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco:  nel  caso
lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro  si  deve  adottare  un
riservato. 
    Sono consentite stampe monocolore adottando il colore  dichiarato
di riferimento oppure il nero. 
    La stampa del logo in negativo e' consentita  solo  nel  caso  di
utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso  si  utilizza  la
versione monocromatica del logo. 
    Il tasso di  riduzione:  il  logo  va  ridotto  a  seconda  delle
necessita' di stampa, mantenendo le  proporzioni.  La  misura  minima
consentita e' pari a 20 mm. 
    Sul  prodotto  immesso  al  consumo  deve  essere  riportata   la
denominazione "Crudo di Cuneo"  Denominazione  origine  protetta  e/o
della  sigla  D.O.P.,  fatta  in  caratteri  chiari   e   indelebili,
nettamente distinguibili e di  dimensioni  doppia  rispetto  ad  ogni
altra scritta. 
    Vanno riportati inoltre, nome, cognome,  o  ragione  sociale  del
produttore, nonche' la ditta e  la  sede  di  chi  ha  effettuato  il
confezionamento. 
    Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie
non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre  in  inganno  il
consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. 
    Sulle confezioni della D.O.P. "Crudo di  Cuneo"  o  su  etichette
apposte o su cartelli, anelli  e  fascette  legate  al  prodotto  tal
quale,  devono  essere  riportati  a  caratteri  di  stampa   chiari,
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare sulle stesse: 
    il simbolo grafico relativo all'immagine artistica  del  logotipo
specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9; 
    il simbolo comunitario di cui  all'art.  1  del  Reg.  CEE  della
Commissione n. 1726/98; 
    il  numero  di  identificazione  attribuito  ad  ogni  produttore
inserito nel sistema di controllo.