Art. 7. Confezionamento ed etichettatura La designazione "Crudo di Cuneo" D.O.P. deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate. 7.1 Marchiatura. Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia. 7.2 Confezionamento. Il "Crudo di Cuneo" puo' essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato. Sezionamento in tranci. Le operazioni di riduzione in tranci del "Crudo di Cuneo" devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici. 7.3 Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa. Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8. Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato. Sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero. La stampa del logo in negativo e' consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo. Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessita' di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita e' pari a 20 mm. Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione "Crudo di Cuneo" Denominazione origine protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta. Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento. Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. Sulle confezioni della D.O.P. "Crudo di Cuneo" o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse: il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9; il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. CEE della Commissione n. 1726/98; il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.