(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           SCHEDA TECNICA 
              Indicazione Geografica "BRANDY ITALIANO" 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Brandy italiano. 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Brandy. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
    a) caratteristiche fisiche,  chimiche  e/o  organolettiche  della
categoria: 
      la denominazione  «Brandy  italiano»  e'  riservata  al  brandy
ottenuto in Italia dalla distillazione di  vino  proveniente  da  uve
coltivate e vinificate nel territorio nazionale. 
      aspetto/colore: limpido, di colorazione  ambrata  variabile  in
relazione alla durata dell'invecchiamento; 
      odore:  caratteristico,  derivante  dalla  materia   prima   di
origine, intenso; 
      sapore: intenso, etereo, complesso, ricco. 
    b) caratteristiche specifiche della  bevanda  spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
      e' ottenuto da  acquaviti  di  vino  con  aggiunta  o  meno  di
distillato di vino entrambi provenienti da uve coltivate e vinificate
nel territorio nazionale; 
      l'invecchiamento  deve  avvenire  in  magazzini   ubicati   nel
territorio nazionale in recipienti  di  quercia  non  verniciati  ne'
rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del
legno dei recipienti; 
      tenore di sostanze volatili non inferiore a 140 g/hl di  alcole
a 100 per cento in volume; 
      ha un tenore di massimo alcole metilico  non  superiore  a  150
g/hl di alcole a 100 per cento in volume; 
      ha un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli  etilico
e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
      ha un titolo alcolometrico non inferiore  a  38  per  cento  in
volume; 
      e' consentita l'aggiunta di zuccheri, nella misura  massima  di
20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito; 
      e' consentita l'aggiunta di sostanze aromatizzanti  naturali  e
preparazioni aromatiche, di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),
punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali,  o
mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite  di  vino,
nella misura massima del tre per cento del volume idrato; 
    c) zona geografica interessata: 
      intero territorio nazionale italiano. 
    d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: 
      le materie prime da cui si ottiene il "Brandy italiano" sono le
diverse varieta' e miscele di uve, da cui  si  ottiene  acquavite  di
vino, purche' le uve siano  coltivate  e  vinificate  nel  territorio
nazionale. L'invecchiamento deve avvenire in  magazzini  ubicati  nel
territorio nazionale in recipienti  di  quercia  non  verniciati  ne'
rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del
legno dei recipienti. 
    Nella preparazione del «Brandy italiano» e' consentita l'aggiunta
di: 
      zuccheri espressi in zucchero invertito  (in  conformita'  alla
definizione di cui al punto 3, lettere a), b) e  c)  dell'Allegato  I
del Regolamento CE n. 110/2008, nella misura massima di 20 g/l; 
      caramello, secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; 
      sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni  aromatiche,  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  punto  1,  e  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli  di
quercia  o  da  altre  sostanze  vegetali,  o  mediante  infusione  o
macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella  misura  massima
del tre per cento del volume idrato. 
    e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico  o
con l'origine geografica: 
      la produzione del «Brandy italiano» e' legata  strettamente  al
territorio di origine ed e'  documentata  in  numerose  testimonianze
storiche. Per tradizione,  e'  ottenuto  mediante  distillazione  e/o
ridistillazione, in Italia, delle materie prime: 
        vino  ottenuto  da  uve  (Vitis  vinifera  L.)   raccolte   e
vinificate in Italia, 
        acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti  con
uve raccolte e vinificate in Italia, 
        distillato  di  vino,  ottenuto  da  vini  prodotti  con  uve
raccolte e vinificate in Italia, 
        taglio/assemblaggio tra acquavite di  vino  e  distillato  di
vino. 
    Per quanto riguarda la storia della  distillazione  del  vino  vi
sono numerosi riferimenti gia' in documenti romani, ma e'  l'utilizzo
del distillato di vino  agli  albori  della  medicina  che  offre  le
maggiori testimonianze della presenza del Brandy in Italia e  di  una
produzione che si avvaleva solo di materie prime italiane. Le  radici
di  questa  lunga  storia  hanno  creato  un  prodotto  ancora   oggi
espressione del nostro settore vitivinicolo nazionale. L'elemento  di
caratterizzazione  che  consente  il  passaggio  di   influenze   del
territorio italiano sul vino e di mantenere  elementi  caratteristici
che contribuiscono a conferire il carattere organolettico del  Brandy
italiano e' attribuibile all'impiego di vini bianchi  anche  freschi,
non totalmente finiti nella loro vinificazione  e  filtrazione.  Tale
elemento e' di fondamentale importanza  per  la  presenza  di  talune
parti solide di grande rilevanza per l'estrazione dei profumi e delle
caratteristiche sensoriali del Brandy italiano. Il  Brandy  italiano,
nell'accompagnare la storia dei vini italiani dotati  di  prerogative
particolari, legate all'ambito territoriale, ha messo in  luce  delle
caratteristiche di struttura, di profumi ben  individuabili  rispetto
ad altre produzioni europee. 
    Si precisa che, oltre ai fattori naturali  ed  ai  fattori  umani
(tradizione, savoir-faire) che  incidono  sul  prodotto  finale,  gli
elementi che dimostrano il legame con  l'ambiente  geografico  o  con
l'origine geografica si basano sulla reputazione.  Tra  le  attivita'
che testimoniano la rinomanza e la reputazione del Brandy italiano si
ricordano pubblicazioni e citazioni  apparse  sulla  stampa,  nonche'
eventi  culturali  (quali  premi  artistici,  letterari  e  sportivi)
patrocinati ed intitolati proprio al Brandy Italiano.  Documentazione
al riguardo e' stata fornita alla Commissione europea  con  nota  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  prot.  n.
2906 del 6 maggio 2015. 
    f) condizioni da rispettare in forza di disposizioni  comunitarie
e/o nazionali e/o regionali: 
      per poter essere immesso al consumo, il «Brandy italiano»  deve
maturare, in regime di sorveglianza fiscale, per almeno  12  mesi  in
botti di legno di quercia o 6 se  la  capienza  delle  botti  non  e'
superiore a 1.000 litri. 
    g) nome e indirizzo del richiedente: 
      Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento delle  politiche  europee  e  internazionali  -  Via  XX
settembre, 20 - 00187 Roma.