(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                          Aree dirigenziali 
 
    1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi  al
rapporto  di  lavoro  pubblico,  ivi  compresi  quelli   di   livello
dirigenziale generale, ove previsti dai  relativi  ordinamenti,  sono
aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3  del
decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree  di
contrattazione collettiva: 
      A) area delle funzioni centrali; 
      B) area delle funzioni locali; 
      C) area dell'istruzione e della ricerca; 
      D) area della sanita'. 
    2. L'area delle funzioni centrali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui  all'art.
3, ivi inclusi  i  dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie  del
Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n.
120, e dai  professionisti  gia'  ricompresi  nelle  precedenti  aree
dirigenziali. 
    3. L'area delle  Funzioni  locali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all'art. 4,
i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e   professionali   delle
amministrazioni del comparto sanita' di cui all'art. 6,  nonche',  in
relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n.  124,  i
segretari comunali e provinciali. 
    4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende  i  dirigenti
delle amministrazioni  del  comparto  Istruzione  e  ricerca  di  cui
all'art. 5. 
    5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari,
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanita'  di
cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni  sanitarie
di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con  esclusione
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma
3.