(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    I castagneti da frutto destinati alla produzione del «Marrone del
Mugello» devono trovarsi in condizioni  ambientali  e  devono  essere
condotti con tecniche colturali tali  da  conferire  al  prodotto  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono  da  considerarsi  idonei  i  castagneti  ubicati  nell'area
definita all'art. 2 comprendenti almeno il 90% di piante di  castagni
appartenenti alla varieta' «Marrone Fiorentino». 
    La densita' degli impianti, le forme di allevamento ed i  sistemi
di potatura e di raccolta  nonche'  la  propagazione,  esclusivamente
agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti. 
    E' vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione  di
fertilizzanti  e  fitofarmaci  di  sintesi.  La  resa  produttiva  e'
stabilita in massimo kg 2.500 di frutti per  ettaro  e  con  densita'
inferiore a 80 piante per ettaro in kg 30 per pianta. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali  di
produzione sopra riportati.