Art. 5. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con «cura» in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, nonche' quelle di essiccazione e di molitura ed il confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di produzione di cui all'art. 2. Ai fini della commercializzazione il prodotto puo' essere conservato, per graduarne la vendita, in locali idonei. Il prodotto fresco puo' essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.