(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le operazioni di cernita,  di  calibratura,  di  trattamento  del
prodotto con «cura» in  acqua  fredda  e  con  la  sterilizzazione  e
secondo le tecniche gia' acquisite dalla tradizione  locale,  nonche'
quelle di essiccazione e di molitura ed  il  confezionamento,  devono
essere effettuate nel territorio di produzione di cui all'art. 2. 
    Ai  fini  della  commercializzazione  il  prodotto  puo'   essere
conservato, per graduarne la vendita, in locali idonei.  Il  prodotto
fresco puo' essere immesso al consumo  a  partire  dal  25  settembre
dell'anno di produzione.