(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Il  «Marrone   del   Mugello»   allo   stato   fresco,   all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche: 
      a) pezzatura: non superiore a 90 frutti/kg; 
      b) prodotto fresco senza alcun trattamento, o  prodotto  curato
in acqua fredda per non piu' di otto giorni o  prodotto  sterilizzato
con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda;  non  e'
consentito l'utilizzo di additivi; 
      c) prodotto selezionato in modo che: 
        i frutti siano interi, sani, turgidi, asciutti, puliti  e  di
forma e aspetto normali; cosi' come descritto nell'art. 3; 
        i frutti non abbiano tracce di muffa sulla buccia e non siano
lesionati, vuoti, germogliati; 
        sono ammesse per ogni chilo di prodotto rappresentativo della
partita,  le  seguenti  tolleranze  da   calcolarsi   a   percentuale
ponderale: 
          6% di frutti con alterazioni nella polpa  non  interessanti
la buccia all'esterno, prodotte da  muffe,  da  insetti  o  da  altre
cause; 
          3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia; 
          5% di frutti denutriti o con screpolature o  altri  difetti
che ne pregiudichino l'aspetto; 
      d) prodotto calibrato in modo che il numero dei frutti  risulti
omogeneo per kg; 
      e) fermi restando i requisiti di cui alle lettere b), c) e  d),
i frutti freschi  di  pezzatura  superiore  a  90  frutti/kg  possono
fregiarsi della IGP  «Marrone  del  Mugello»  per  essere  utilizzati
esclusivamente come ingrediente in  prodotti  composti,  elaborati  o
trasformati; 
      f) le confezioni possono essere di peso variabile e nel caso di
uso di reti queste devono essere di  colore  rosso.  Ogni  confezione
deve recare un contrassegno con  la  scritta  «Marrone  del  Mugello»
I.G.P., rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in  modo  tale
da non consentirne il riutilizzo.