(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Il «Marrone del Mugello» puo' essere commercializzato, oltre  che
allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle  seguenti
caratteristiche: 
      1) in guscio o sgusciato intero; 
      2) sfarinato; 
    ottenuto  con  la  tecnica  acquisita  dalla  tradizione   locale
mediante essiccazione in «metati» su graticci  ed  a  fuoco  lento  e
continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno. 
    Per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo  stato
secco possono essere utilizzati anche  frutti  freschi  di  pezzatura
superiore ai 90 frutti/kg. 
    L'umidita' contenuta nei  frutti  interi  o  sfarinati  non  deve
superare l'8%; il prodotto finale immesso in  commercio  deve  essere
immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa  in  peso
di marroni secchi pelati non puo' superare la  percentuale  del  35%,
mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non puo'  superare
il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di
colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di
bacatura, deformazioni etc.), la resa massima in peso di  farina  non
puo' superare il 30% del prodotto fresco. 
    Per il prodotto secco in guscio, e'  facoltativo  procedere  alla
calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori. 
    Il  prodotto  trasformato   deve   essere   commercializzato   in
contenitori di materiale  idoneo  alla  conservazione  come  previsto
dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle  diverse
tipologie di prodotto richiamate al primo comma. 
    Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione  alle
richieste di mercato e devono recare un contrassegno con  la  scritta
«Marrone del Mugello» I.G.P. rispondente al logo di cui  all'art.  10
apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.