Art. 7. Il «Marrone del Mugello» puo' essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti caratteristiche: 1) in guscio o sgusciato intero; 2) sfarinato; ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in «metati» su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno. Per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura superiore ai 90 frutti/kg. L'umidita' contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare l'8%; il prodotto finale immesso in commercio deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in peso di marroni secchi pelati non puo' superare la percentuale del 35%, mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non puo' superare il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni etc.), la resa massima in peso di farina non puo' superare il 30% del prodotto fresco. Per il prodotto secco in guscio, e' facoltativo procedere alla calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori. Il prodotto trasformato deve essere commercializzato in contenitori di materiale idoneo alla conservazione come previsto dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle diverse tipologie di prodotto richiamate al primo comma. Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P. rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.