(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Alla indicazione geografica protetta  «Marrone  del  Mugello»  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quella
prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  vietato  inoltre  l'uso  di  indicazioni  aventi  significato
laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore. 
    E'  consentito,  sia  per  il  prodotto  fresco  che  per  quello
essiccato,  l'uso  al  massimo  di  due  indicazioni   che   facciano
riferimento  al  comune,  e/o  localita'  e/o  azienda  comprese  nel
territorio di cui all'art. 2 e dai quali effettivamente provengono  i
marroni con la indicazione geografica protetta. 
    E' consentito naturalmente l'apposizione del nome  e  marchio  di
impresa e del calibro.