Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «VENETO» Il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica tipica dei vini «Veneto», cosi' come approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995) e da ultimo modificato con decreto ministeriale 10 giugno 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), e' modificato come segue: 1) All'art. 2, comma 3, dopo le parole «regione Veneto,» e' inserita la seguente frase: «con esclusione della varieta' Pinot grigio». 2) All'art. 2, al termine del penultimo comma, la frase «alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria» e' sostituita dal seguente disposto: «alle seguenti condizioni: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.». 3) All'art. 4, comma 2, e' cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio». 4) All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varieta' Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non puo' essere superiore a tonnellate 19.» 5) All'art. 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente ulteriore comma: «E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto" il riferimento alla varieta' Pinot grigio.».